Tipologia: CCNL
Data firma: 1 novembre 1953
Validità: 01.11.1953 - 31.10.1955
Parti: Associazione Nazionale dell’Industria Chimica, per il suo Gruppo Aziende Gas di Petrolio Liquefatti e Silp-Cgil, Spem-Cisl, Sni-Uil
Settori: Chimici, Industria lavorazione gas liquefatti ecc.

Sommario:

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Art. 3. - Accordi interconfederali.
Art. 4. - Riposo settimanale.
Art. 5. - Trasferte.
Art. 6. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 7. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 8. - Indennità di trasporto.
Art. 9. - Indennità di zona malarica.
Art. 10. - Indennità di reperibilità.
Art. 11. - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 12. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 13. - Regolamento interno.
Art. 14. - Patto di non concorrenza.
Art. 15. - Proprietà intellettuale.
Art. 16. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 17. - Contestazioni sulla retribuzione.
Art. 18. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 19. - Disposizioni varie.
Art. 20. - Abrogazione del precedente contratto. Condizioni di miglior favore.
Art. 21. - Decorrenza e durata.
Chiarimento a verbale
Regolamentazione per gli operai
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Apprendisti.
Art. 4. - Disposizioni sul trattamento degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Istruzione professionale.
Art. 7. - Abiti da lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
Art. 12. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Retribuzione. 
Art. 16. - Minimi di paga.
Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia e gratifica di fine giugno.
Art. 20. - Indennità speciale.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento in caso di malattia od infortunio non professionale.
Art. 23. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 24. - Trattamento economico in relazione agli articoli 22 e 23.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.

II. - Provvedimenti disciplinari.
III. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato n. 1 - Tabella dei minimi di paga per gli operai (art. 16 della regolamentazione per gli Operai)
Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Criteri di appartenenza. Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio alla categoria degli intermedi.
Art. 5. - Abiti da lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
Art. 10. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Minimi mensili.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Doppia mensilità.
Art. 17. - Indennità speciale.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale.
Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.

II. - Provvedimenti disciplinari.
III. - Ammonizione - Sospensione.
IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 24. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato n. 1 - Tabella dei minimi di stipendio (art. 13 della regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie)
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione degli impiegati.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria intermedia ad impiegato.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 12. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Doppie mensilità.
Art. 16. - Indennità speciale.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.

II. - Provvedimenti disciplinari.
III. - Ammonizione e sospensione.
IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 21. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 22. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato 1 - Tabella dei minimi mensili di stipendio (articolo 11 dalla regolamentazione per gli impiegati)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, 1° novembre 1953

Addì 1° novembre 1953, in Milano, presso la Sede dell’Associazione Nazionale dell’industria Chimica, tra l’Associazione Nazionale dell’Industria Chimica, per il suo Gruppo Aziende Gas di Petrolio Liquefatti […], con la partecipazione di una delegazione industriale […] e il Sindacato Italiano Lavoratori del Petrolio (Silp) […], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori […], con l’intervento della Cgil […], il Sindacato Petrolieri e Metanieri (Spem) […], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori […], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], il Sindacato Nazionale Idrocarburi (Sni) […], con l’intervento dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) […], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra imprese industriali che esercitano la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.
Il presente contratto si compone di una parte comune, una regolamentazione per gli operai, una regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie e una regolamentazione per gli impiegati.

Parte comune
Art. 2. - Rapporto di lavoro.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dall’art. 2097 c.c.
Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quello relativo al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[…]

Art. 3. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le corrispondenti Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con le norme del contratto stesso.

Art. 4. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 9. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verrà corrisposta una speciale indennità, pro tempore, in lire 40 per ogni giornata lavorativa.
La predetta indennità verrà corrisposta per un mese anche al lavoratore cha, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica con diritto all’indennità medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le località da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.

Art. 10. - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore cui venga richiesto di essere sempre reperibile per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo (iella immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.

Art. 13. - Regolamento interno.
Il regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 16. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le relative norme di legge.

Art. 19. - Disposizioni varie.
Per quanto riguarda la disciplina dell’entrata e uscita dai luoghi di lavoro, le modalità di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali, nonché le visite di inventario e di controllo, varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali.

Chiarimento a verbale
Il presente contratto, nel corso dal periodo di durata sopra indicato, potrà subire variazioni, oltre che a seguito di norme di legge, a seguito di norme modificatrici contenute in quegli accordi interconfederali che dovessero nel frattempo essere stipulati ed esclusivamente in relazione ad esse.

Regolamentazione per gli operai
Art. 2. - Classificazione degli operai.

[…]
Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vengono classificati nei seguenti gruppi:
Gruppo A (operai specializzati).
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- Autisti destinati alla guida di autotreni; Autisti meccanici provetti con mansioni relativa; Motoscafisti meccanici; Infermieri diplomati, ecc.
Gruppo B (operai qualificati).
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- Gruisti; Carellisti; Trattoristi; Guardiano o custode con brevetto di guardia giurata; Conduttori di locomotori; Autisti; Addetti permanentemente ai servizi antincendi ai quali sia affidata anche la normale manutenzione dei relativi impianti e attrezzi; Distributori di magazzini principali o di grandi impianti con conoscenza tecnico-pratica dei materiali in dotazione ed eventualmente incaricati delle relative annotazioni di carico e scarico, ecc.
Gruppo C (operai comuni).
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- Distributori di magazzino; Fattorini in quanto addetti a mansioni discontinue; Uscieri, guardiani, custodi, portieri; Pompieri ausiliari, ecc.
Gruppo D (manovali).
A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di:
- Custodi addetti agli spogliatoi o ai depositi di biciclette, ecc.; Addetti alla pulizia degli impianti igienici, refettori, ecc.; Inservienti; Manovali addetti ai servizi antincendio; Manovali di magazzino, ecc.
[…]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio, in relazione alla esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Art. 6. - Istruzione professionale.
Le parti stipulanti riconoscono nell’attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie del settore, un mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizioni generali in vigore, ed in particolare al punto 5) dell’articolo 2 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne.

Art. 7. - Abiti da lavoro.
Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi,
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti l’azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora l’azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise provvederà alla relativa fornitura.
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norma sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in seda aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
Norma transitoria.
La concessione della seconda tuta di cui al 3° comma dell’art. 7 avrà luogo, nei confronti dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, entro novanta giorni dalla data suindicata.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e la eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà eccedere la 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Le ore di lavoro vengono contate con l’orologio dello stabilimento.
L’orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Nella giornata di sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell’orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potrà superare la misura massima di un ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori:
1) Lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) Lavoratori addetti ad attività di cui agli artt. 5, 10, 11 e 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e alle tabelle approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
3) Lavoratori aventi mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2), vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro, e cioè:
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
- mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a più squadre;
5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia ai sensi di legge.

Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all’art. 8.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonché il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alla lettera b) dell’art. 10.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, perché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo, in quanto si verifichino le condizioni necessarie per l’applicazione di questo sistema di retribuzione, si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 18. - Ferie.
L’operaio, che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l’azienda, ha diritto ad un periodo annuale di ferie con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
12 giorni lavorativi da 1 a 7 anni compiuti di servizio;
16 giorni lavorativi da 7 a 16 anni compiuti di servizio;
18 giorni lavorativi da 16 a 20 anni compiuti di servizio;
22 giorni lavorativi oltre 20 anni compiuti di servizio.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 23. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 26. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.

L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’operaio è tenuto a: […] 3° avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività, senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni lavorativi;
e) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[…]

III. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente, e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta, la multa e la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze dell’operaio:
[…]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza, o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori, in luoghi di pertinenza dell’azienda, per conto proprio o di terzi con lieve danno per l’azienda;
[…]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene, ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.
[…]

IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui l’operaio commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in luoghi di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III, o inadempimento degli obblighi contrattuali e derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista del punto a) della presente parte IV, sempreché negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi;
1) contravvenzioni al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) […] danneggiamento volontario al materiale stesso;
[…]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Criteri di appartenenza. Criteri per l’assegnazione ai gradi.

Quando il compito affidato al lavoratore sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerarsi agli effetti del comma precedente:
а) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempre che in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare Importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni, oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia ei simili, regolate dalle classificazioni operaie.
I lavoratori di cui sopra sono suddivisi in due gradi.
Appartengono al 1° grado i lavoratori per i quali l’esercizio delle mansioni sopra specificate comporti:
- per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta delle operazioni inerenti agli impianti o servizi cui sono preposti e le cui mansioni rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura e per la loro difficoltà o delicatezza;
- per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente per competenza, responsabilità e fiducia.
Appartengono al 2° grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla categoria intermedia.
A titolo di esempio verranno assegnati al 1° grado i lavoratori aventi mansioni di:
Capi operai operatori di turno negli impianti di produzione; Capi operai di laboratorio chimico; Capi operai di importante stabilimento
con coordinazione e controllo del lavoro della squadra di operai addetti al carico e scarico, alla sala pompe e travaso, al riempimento e spedizione di carri cisterne, di autotreni, ecc.; Capi operai di officine, ecc.
A titolo di esempio verranno assegnati al 2° grado i lavoratori aventi mansioni di:
Portieri principali di sede centrale e di grande stabilimento quando svolgano mansioni di natura complessa di particolare responsabilità e fiducia; Fattorini di sede centrale con mansioni di particolare responsabilità e fiducia; Capi di guardie giurate preposti alla distribuzione dei turni di servizio con funzioni di controllo ei non partecipanti ai turni di guardiania; Capi operai addetti al servizio antincendi; ecc.

Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione, né un mutamento sostanziale della sua posizione. […]

Art. 5. - Abiti da lavoro.
Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora l’azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise, provvederà alla relativa fornitura.
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
Norma transitoria.
La concessione della seconda tuta di cui al 3° comma dell’art. 5 avrà luogo, nei confronti dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Contratto, entro novanta giorni dalla data suindicata.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L'orario normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o la 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923. n. 1955.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
La ore di lavoro vengono contate con l’orologio dello stabilimento.
L’orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

Art. 7. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Nella giornata del sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell’orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potrà superare la misura massima di un’ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attività di cui agli articoli 5, 10, 11 e 16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370. e alle tabelle approvate con D.M. 22 giugno 1935;
3) lavoratori avanti mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2), vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro, e cioè;
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
- mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a più squadre;
5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa e custodia ai sensi di legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all’art. 6 della presente regolamentazione.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonché il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 8 della presente regolamentazione.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro ' perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro con-cordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15. - Ferie.
Il lavoratore che ha compiuto dodici mesi di servizio presso l’azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi da 1 a 5 anni compiuti di servizio;
20 giorni lavorativi da 5 a 10 anni compiuti di servizio;
25 giorni lavorativi da 10 a 20 anni compiuti di servizio;
30 giorni lavorativi oltre 20 anni compiuti di servizio.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi par tali quelli disciplinati dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consenta la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestata le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 22. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.

Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda dalla loro gravità e della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono esser contestata al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a quindici giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[…]

III. - Ammonizione - Sospensione.
Normalmente e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore:
[…]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento dal lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[…]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.

IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
а) senza preavviso ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luoghi di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte quarta, sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) […] danneggiamento volontario al materiale stesso;
[…]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse o quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento, stazione, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzioni ed a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
[…]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati non potrà superare le 44 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente articolo.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potrà superare le 55 ore settimanali.
Nella giornata del sabato il lavoro cesserà non oltre le ore 13, fatta eccezione per gli impiegati addetti ai turni.
Per gli impiegati in servizio presso gli stabilimenti, le stazioni e i depositi, in caso di effettuazione di lavoro oltre le 44 ore settimanali, dovrà essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in più fino alle 48 ore settimanali. Per gli impiegati di cui al presente comma le ore comprese fra le 44 e le 48 ore settimanali, potranno essere effettuate nel pomeriggio del sabato o negli altri giorni della settimana.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la norma del comma precedente si applicherà per le ore lavorate tra le 55 e le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali, varranno le disposizioni di cui all'articolo 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955.
Le norme di cui sopra non modificano, salvo eventuali diverse pattuizioni fra i rappresentanti delle parti direttamente interessate, le situazioni in atto nelle quali, essendo praticati, come normali, orari inferiori ai limiti massimi di cui al presente articolo, il lavoro prestato oltre detti orari viene retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Chiarimento a verbale.
Agli effetti dell’ultimo comma dell’articolo 7 non sono da considerarsi come normali, gli orari inferiori ai limiti massimi di cui all’articolo stesso che siano stati effettuati in conseguenza di esigenze belliche o di cause estranee alla volontà delle parti.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all’articolo 7, salvo quanto diversamente disposto dall’articolo stesso.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonché il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 8 della presente regolamentazione.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[…]

Art. 14. - Ferie.
L'impiegato che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l’azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a:
- 15 giorni lavorativi, per il primo ed il secondo anno compiuti di servizio;
- 20 giorni lavorativi, da 2 a 10 anni compiuti di servizio;
- 25 giorni lavorativi, da 10 a 18 anni compiuti di servizio;
- 30 giorni lavorativi, oltre i 18 anni compiuti di servizio.
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 20. - Parte disciplinare.
I. - Disciplina aziendale.

L’impiegato, in tutta le manifestazioni del rapporto di lavoro, di-pende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare l’impiegato è tenuto a:
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli impiegati saranno punite a seconda della loro gravità o dalla loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sfa consentito di giustificarsi.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alla norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni, di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[…]

III. - Ammonizione e sospensione.
Normalmente, e salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all’impiegato:
[…]
b) che senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) che non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o che esegua lavori non ordinatigli;
d) che per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[…]
g) che commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.

IV. - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui l’impiegato commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso.
Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento dagli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti la applicazione diretta della sanzione prevista al punto a) della presenta parte IV, sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo:
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento sì applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
2) […] danneggiamento volontario al materiale stesso;
[…]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanza stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.