Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 27 giugno 2012, n. 10776 - Indennizzo da malattia professionale e prescrizione


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso la sede legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 330/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 10.6.2010r depositata il 10/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI

 

FattoDiritto


1. Con sentenza del 10.6 - 10.7.2010 la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento del gravame proposto da (Omissis) nei confronti dell'Inail, ha riconosciuto all'appellante il diritto all'indennizzo da malattia professionale; preliminarmente la Corte territoriale ha negato che, come affermato dal primo Giudice, nella fattispecie fosse decorso il termine di prescrizione, ritenendo che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 111 e 112 l'effetto interruttivo della prescrizione si protrae per tutta la durata del procedimento amministrativo; avverso tale sentenza della Corte territoriale l'Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo; (Omissis) ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria della controricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c.;

2. con l'unico mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, negando che, in base al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 111 e 112 l'effetto interruttivo della prescrizione si protragga per tutta la durata del procedimento amministrativo;

la questione all'esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta, pur in presenza di una pronuncia di diverso segno, nel senso che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 111 e 112 la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi (cfr, Cass., nn. 15343/2002; 12533/2004; 25261/2007; 14770/2008; contra, Cass., n. 15322/2007);

più in particolare è stato osservato (cfr, Cass., n. 25261/2007, cit.) che:
la sentenza delle Sezioni Unite n. 783/1999 non ha mai inteso attribuire alla denuncia con cui ha inizio il procedimento amministrativo di liquidazione della rendita gli effetti interruttivi-sospensivi della prescrizione propri della domanda giudiziaria e che, decorsi 150 giorni dalla domanda amministrativa, benchè non sia intervenuto alcun provvedimento, il termine di prescrizione inizia a decorrere, poichè l'interessato può far valere il proprio diritto in sede giudiziaria;

il passaggio motivazionale della predetta sentenza delle Sezioni Unite relativo alla sospensione della prescrizione è strumentale all'unico tema ivi trattato (ossia la natura giuridica della prescrizione in materia) e non costituisce interpretazione nomofilattica de4l Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111;

lo scadere del termine di 150 giorni previsto per la liquidazione in via amministrativa comporta la formazione del silenzio-rigetto e l'esaurimento del procedimento amministrativo, ragione della sospensione della prescrizione, sicchè non vi è giustificazione del protrarsi della sospensione oltre tale termine;

il sistema così delineato appare coerente con il principio generale del contenzioso previdenziale, per il quale, una volta che l'assicurato abbia proposto una domanda amministrativa di prestazione, vi devono essere tempi certi per la sua definizione sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria; tale principio, che corrisponde ad un interesse pubblico (cfr, Corte Cost., n. 234/1974), vale anche per i diritti previdenziali imprescrittibili, come t diritti pensionistici (cfr, Cass., nn. 11935/2004; 1481/1989);

l'esposta interpretazione ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr, Corte Cost., n. 207/1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 111, commi 2 e 3, nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'Inail rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anzichè estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo);

deve pertanto essere abbandonato il diverso orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte n. 19175/2006, basata su una acritica adesione ad un obiter dictum della ricordata sentenza delle Sezioni Unite n. 783/1999;

la sentenza impugnata non si è conformata al suindicato prevalente orientamento giurisprudenziale, nè le considerazioni esposte al riguardo offrono elementi per addivenire a diverse soluzioni della questione;

3. in definitiva il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata va quindi cassata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda; non è luogo a provvedere sulle spese dell'intero processo, stante l'avvenuta formulazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, di dichiarazione di esonero da parte della soccombente.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese.