Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 luglio 2012, n. 11542 - Rendita per inabilità permanente e tabelle utilizzate




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 11982-2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 144 9/2009 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 11/01/2010 r.g.n. 813/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2012 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del 11.1.2010, la Corte di Appello di Reggio Calabria, accogliendo l'appello dell'INAIL, rigettava la domanda di (Omissis), in riforma della decisione di primo grado che aveva condannato l'istituto a corrispondere a quest'ultimo la rendita per inabilità permanente nella misura del 12%, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro dallo stesso subito in data (Omissis).

Rilevava la Corte territoriale che il C.t.u. officiato in seconde cure aveva accertato una riduzione della capacità lavorativa del 7% sulla base delle tabelle utilizzabili prima del luglio 2000, diversamente dal C.t.u. di primo grado, che in modo erroneo aveva utilizzato tabelle successive, ed accertava che non poteva, pertanto, essere corrisposta alcuna rendita, perchè la percentuale di invalidità era inferiore al 10%.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (Omissis), con due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l'INAIL, che espone ulteriormente le proprie difese con memoria.

Diritto



Con il primo motivo, il (Omissis) si duole della omessa valutazione di documenti determinanti ai fini della decisione, nonchè dell'omessa motivazione, ovvero della motivazione illogica e contraddittoria al riguardo, assumendo che non sono state prese in considerazione le difese dell'appellato articolate nelle note difensive del 29.10.2009, nelle quali era stato rilevato che, in sede di procedura per revisione, la invalidità era stata valutata in misura del 12%. Osserva che di tale fase processuale la sentenza della Corte del merito non aveva fatto alcun cenno, essendosi limitata a recepire il parere espresso dall'ausiliare, dott. (Omissis), sebbene smentito dalla diversa valutazione nel frattempo effettuata dagli stessi medici dell'INAIL, e che la produzione documentale della nota attestante l'esito della visita di revisione dello stato di invalidità, offerta proprio dall'appellante, costituiva un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, che avrebbe dovuto considerarlo come fatto probatorio non contestato e ritenerlo sussistente, rappresentando detta produzione documentale l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto. Peraltro, l'omissione era tanto più rilevante, a dire del ricorrente, in quanto il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, allorquando si verificano le condizioni ivi previste, considerato che gli atti dell'istituto assicurativo avevano natura di atti di certazione, ricognizione ed adempimento e non di concessione della prestazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei criteri tabellari di valutazione della ridotta attitudine lavorativa generica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sostenendo che il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto e censurato la sentenza di primo grado ritenendo come adottati dal C.t.u. di prime cure valori tabellari invece non considerati.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che lo stesso non soddisfa nella sua formulazione il requisito della autosufficienza, in quanto, se pur nella premessa in fatto si enunciano e richiamano una serie di circostanze anche documentali che avevano caratterizzato lo svolgimento del giudizio di appello, nell'ambito del motivo di impugnazione, viene posto richiamo alle note autorizzate del 29.10.2009, delle quali non si evoca specificamente il contenuto, nè si richiama con puntualità l'esito della procedura di revisione che sarebbe stata effettuata nelle more del giudizio. In tal modo non è consentito alla Corte di verificare i termini della doglianza e la sua fondatezza, specie in presenza di una contestazione da parte dell'INAIL, richiamata dallo stesso ricorrente, che aveva imputato la diversa valutazione alla quantificazione effettuata nel corso del giudizio di primo grado alla ottemperanza al dictum della sentenza emessa a conclusione dello stesso. Al riguardo vale richiamare il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla trascrizione nella parte che interessa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (cfr. in tal senso, ord, sez. 6, 30.7.2010 n. 17815). In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, il novellato articolo 366 cod. proc. civ. richiede la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l'assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum", attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Nè, per quanto già detto, può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (cfr. Cass. 31.10.2007 n. 23019).

In relazione al secondo motivo di impugnazione, ugualmente sarebbe stato onere del ricorrente riprodurre la parte della consulenza di primo grado contenente la determinazione della rendita ed il riferimento alle tabelle utilizzate, a sostegno della censura con la quale si rileva che le tabelle ivi utilizzate erano quelle applicabili ratione temporis, richiedendosi, peraltro, che il rilievo abbia costituto oggetto di specifica contestazione già in sede di gravame e venga richiamato nei precisi termini della sua precedente formulazione nel presente giudizio, a fronte di censura dell'appellante INAIL vertente proprio sulla erronea applicazione di tabelle non utilizzabili in relazione alla data dell'infortunio sul lavoro.

Ed invero, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, esso deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 74, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento. (Principio affermato ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c., comma 1, ord 9956 del 5.5.2011).

Alla stregua di tali considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Non sono dovute dal ricorrente le spese del giudizio nei confronti dell'istituto, non trovando applicazione il nuovo testo dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. (come sostituito dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 11) in quanto, pur trattandosi di norma processuale di immediata efficacia, l'esplicito riferimento all'atto introduttivo del giudizio e la disposizione di uno specifico onere in capo all'interessato nelle conclusioni dell'atto stesso, con implicita modifica della disciplina dell'atto medesimo (articoli 442 e 414 c.p.c.) inducono a ritenere applicabile il nuovo regime soltanto ai ricorsi introduttivi depositati successivamente all'entrata in vigore del citato D.L..

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.