Tipologia: CCNL
Data firma: 23 gennaio 1947
Validità: 01.01.1947 - 31.12.1947
Parti: Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini
Settori: Chimici, Lampade, ecc.
Sommario:
Contratto collettivo operai Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Documenti. Art. 3. - Periodo di prova. Art. 4. - Orario di lavoro. Art. 5. - Inizio e cessazione del lavoro. Art. 6. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Art. 7. - Riposo settimanale. Art. 8. - Festività. Art. 9. - Sospensioni di lavoro. Art. 10. - Interruzioni di lavoro. Art. 11. - Riduzione di lavoro e turni. Art. 12. - Recuperi. Art. 13. - Trasferimento. Art. 14. - Trasferta. Art. 15. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda. Art. 16. - Chiamata o richiamo alle armi. Art. 17. - Trattamento di malattia e di infortunio. Art. 18. - Somministrazioni speciali. Art. 19. - Maternità. Art. 20. - Congedo matrimoniale. Art. 21. - Assenze. Art. 22. - Ferie. Art. 23. - Gratifica natalizia. Art. 24. - Indumenti di lavoro. Art. 25. - Utensili e materiali. Art. 26. - Conservazione degli utensili e dei materiali. Art. 27. - Forma di prestazione del lavoro - Retribuzione. Art. 28. - Apprendistato. Art. 29. - Passaggio di mansioni. Art. 30. - Trattamento del personale femminile. Art. 31. - Conteggio paga. Art. 32. - Preavviso. Art. 33. - Indennità di licenziamento. Art. 34. - Trattamento di liquidazione per il caso di invalidità e vecchiaia. Art. 35. - Indennità in caso di morte. Art. 36. - Restituzione documenti di lavoro. Art. 37. - Provvedimenti disciplinari. Art. 38. - Licenziamento per punizione. Art. 39. - Trattenute per risarcimento di danni. Art. 40. - Norme aziendali. Art. 41. - Condizioni di miglior favore. Art. 42. - Commissioni interne. Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali. Art. 44. - Mense aziendali. Art. 45. - Reclami e controversie. Art. 46. - Decorrenza e durata. Chiarimenti a verbale Art. 8. - (Festività). Art. 37. - (Provvedimenti disciplinari). Art. 46. - (Decorrenza e durata). Allegato n. 1 - Verbale di accordo salariale per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche e valvole termojoniche Tabella delle paghe orarie per gli operai addetti alla produzione di lampade elettriche e valvole termojoniche Tabella paghe per i soffiatori al cannello dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche e valvole termojoniche Allegato n. 2 - Verbale di accordo salariale per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di tubi luminescenti Tabella delle paghe orarie per gli operai addetti alla produzione di tubi luminescenti Allegato n. 3 - Verbale di accordo salariale per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bottiglie isolanti (apparecchi termo statici) Tabella delle paghe orarie per gli operai addetti alla produzione di bottiglie isolanti (apparecchi termostatici) |
Tabelle paghe per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti e bottiglie isolanti Contratto per le categorie speciali od intermedie (già chiamate «equiparate») Art. 1. - Criteri di appartenenza e trattamento normativo. Art. 2. - Conservazione delle condizioni di fatto preesistenti ed inapplicabilità degli usi. Art. 3. - Disposizioni varie ed indennità in caso di dimissioni. Art. 4. - Retribuzione. Art. 5. - Decorrenza e durata. Tabella dei minimi di retribuzione pub le categorie speciali od intermedie (già chiamate Equiparate) (decorrenza: 1° ottobre 1946) Contratto collettivo impiegati Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Contratto a termine. Art. 3. - Categorie e stipendi. Art. 4. - Periodo di prova. Art. 5. - Mutamento di mansioni. Art. 7. Benemerenze nazionali. Art. 8. - Orario di lavoro. Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale. Art. 11. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro. Art. 12. - Ferie. Art. 13. - Permessi. Art. 14. - Retribuzione. Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 16. - Tredicesima mensilità. Art. 17. - Trasferte. Art. 18. - Trasferimenti. Art. 19. - Alloggio. Art. 20. - Indennità di zona malarica. Art. 21. - Tutela della maternità. Art. 22. - Trattamento di malattia. Art. 23. - Servizio militare (Chiamata e richiamo alle armi). Art. 24. - Doveri dell'impiegato. Art. 25. - Provvedimenti disciplinari. Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 27. - Indennità di licenziamento. Art. 28. - Previdenza. Art. 29. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente. Art. 30. - Dimissioni. Art. 31. - Cessione o trasformazione dell'azienda. Art. 32. - Certificato di lavoro. Art. 33. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 34. - Sostituzione degli usi e condizioni di miglior favore. Art. 35. - Norme generali e speciali. Art. 36. - Mense aziendali. Art. 37. - Commissioni interne. Art. 38. - Normalizzazione dei rapporti sindacali. Art. 39. - Reclami e controversie. Art. 40. - Decorrenza e durata del contratto. Chiarimenti a verbale Art. 16. - (Tredicesima mensilità). Art. 22. - (Trattamento di malattia). Art. 40. – (Decorrenza e durata del contratto). Allegato n. 1 - Verbale di accordo stipendiale per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti e bottiglie isolanti Tabella dei minimi di stipendio; base (decorrenza dal 1° ottobre 1946) Lettere scambiate fra l'associazione nazionale esercenti industrie varie e il sindacato nazionale lavoratori vetro bianco in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti e bottiglie isolanti |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termo joniche, tubi luminescenti, bottiglie isolanti ed apparecchi termostatici, 23 gennaio 1947
In Milano, tra l’Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie […], con l'intervento della Confederazione Generale dell' Industria Italiana, dell'Associazione Industriale Lombarda, delle Associazioni Industriali della Provincia di Torino e di Alessandria […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini […], sono stati stipulati i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da valere per i dipendenti (Operai - Categorie speciali od intermedie - Impiegati) delle aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti, bottiglie isolanti ed apparecchi termostatici.
Contratto collettivo operai
Art. 2. - Documenti.
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per gli operai per i quali sono prescritte, è in facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il personale che intende assumere. […]
Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è quella fissata per legge, o da eventuali accordi interconfederali, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge e quelle per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, per il quale l'orario normale di lavoro viene fissato in un massimo di dieci ore giornaliere o sessanta ore settimanali.
Per lo stesso personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, nel caso che esso abbia alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, valgono le nonne contenute nel concordato interconfederale 23-5-1946.
Art. 6. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 4.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali di cui all'art. 8.
[…]
Per quanto riflette il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge. Le percentuali suddette vanno calcolate sulla paga oraria - esclusa la contingenza - per i lavoranti ad economia, più il minimo di cottimo contrattuale per gli operai cottimisti.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Per il personale di attesa e per quello adibito ai lavori a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo».
Art. 12. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali concorderanno altresì i limiti giornalieri e il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero.
Art. 19. - Maternità.
In caso di gravidanza dell'operaia l'azienda dovrà adottare nei riguardi dell'operaia stessa il trattamento economico previsto dagli accordi già raggiunti in materia dalle due Confederazioni e da eventuali successive disposizioni di carattere generale.
In attesa di tale disciplina di carattere generale l'operaia potrà restare assente dal lavoro dopo il parto per un periodo di 6 mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti della anzianità senza diritto a retribuzione, salvo quanto previsto dall'accordo provvisorio interconfederale intervenuto in materia.
Art. 22. - Ferie.
L'operaio che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'azienda, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate, pari a 12 giorni lavorativi.
[…]
Art. 24. - Indumenti di lavoro.
L'azienda dovrà fornire gratuitamente agli operai oltre agli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrivesse l'uso anche i seguenti:
- tute o grembiuli agli addetti ai laboratori chimici, ai banchi di trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura e argentatura;
- tute o grembiuli agli addetti alla carbonizzazione dei bulbi valvole.
La ditta provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà gli operai in condizioni di poter custodire e conservare gli indumenti stessi.
Art. 25. - Utensili e materiali.
L'operaio riceverà in consegna dal suo capo gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni.
L'operaio rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
L'uso degli attrezzi di proprietà dell'operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
Art. 26. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
L'operaio che sia stato messo in condizioni di farlo, è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio, sempre che siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L'operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del capo. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.
Art. 27. - Forma di prestazione del lavoro - Retribuzione.
La retribuzione degli operai considerati nel presente contratto, può essere stabilita ad economia o a cottimo secondo gli accordi intervenuti o che possono intervenire direttamente tra le parti interessate.
Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consentano potranno essere adottati premi di produzione previo accordo tra le parti.
[…]
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo, dovranno essere comunicati per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario corrispondente.
[…]
Art. 28. - Apprendistato.
Disposizioni generali
È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare lavoratore qualificato, mediante un addestramento pratico.
L'apprendista non potrà essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze.
[…]
Uomini
Il periodo di apprendistato viene fissato per gli uomini in un massimo di 3 anni. L'età massima degli operai per cui è ammessa l'assunzione in qualità di apprendista è fissata in 17 anni compiuti.
[…]
Donne
Per l'assunzione delle donne in qualità di apprendista non viene fissato alcun limite di età.
La durata del periodo di apprendistato non dovrà essere superiore a:
a) 1 anno per le addette alla fabbricazione delle valvole termojoniche ed elettrodi per tubi luminescenti;
b) 6 mesi per le addette alla fabbricazione delle lampade elettriche e bottiglie isolanti.
[…]
Art. 30. - Trattamento del personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro e a parità di capacità e rendimento.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno e alle altre norme potranno essere punite:
1) con multa fino ad un massimo di tre ore di paga;
2) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 38.
[…]
Le multe potranno essere inflitte all'operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi, per ragioni di sicurezza o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nel casi di maggiore gravità o di recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
Art. 38. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione grave ai superiori;
b) […] danneggiamento, volontario o dovuto a colpa grave, al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento:
[…]
e) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[…]
g) recidiva nelle mancanze di cui all'art. 37 che abbiano già dato luogo a tre sospensioni entro l'anno;
[…]
i) trasgressioni previste al punto l) dell'articolo precedente relative alla morale o alla sicurezza, che siano di una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.
Nei casi previsti dalle lettere b) d) f) l'operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale alla ditta.
Art. 40. - Norme aziendali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme aziendali, sempre che non contengano modifiche al presente contratto e non siano con esse in contrasto.
Art. 42. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi che in materia interverranno fra le due Confederazioni, in sede di rinnovazione dell'accordo Buozzi-Mazzini del 3 settembre 1943.
Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente fra le due organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.
Art. 44. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
Art. 45. - Reclami e controversie.
Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima della azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e, in caso di mancato accordo da quelle nazionali.
Contratto per le categorie speciali od intermedie (già chiamate «equiparate»)
Art. 1. - Criteri di appartenenza e trattamento normativo.
Ai lavoratori che appartengono alle categorie specificate nel comma seguente (detti anche equiparati) si conviene di applicare il trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926 n. 562, sul rapporto d'impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico; l'anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorrerà dal giorno dell'assunzione e, per i lavoratori in servizio all'epoca di stipulazione dei contratti in appresso citati, dal 1° gennaio 1945 per quelli regolati dal concordato interconfederale 30 marzo 1946 e dal 1° aprile 1946 per quelli regolati dal concordato interconfederale 23 maggio 1946.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie; appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e e) del presente articolo e ne costituiscano le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Contratto collettivo impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da alto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta, di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[…]
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né il mutamento sostanziale alla sua posizione.
[…]
Art. 8. - Orario di lavoro.
Per la durata normale del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, nonché ad eventuali accordi interconfederali.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario dovrà essere richiesto o autorizzato normalmente da parte dell'azienda, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella in cui lo straordinario stesso deve essere effettuato.
L'impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 7 del mattino.
[…]
Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'impiegate sarà preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, col diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata polii giorno festivo.
Art. 12. - Ferie.
L'impiegato ha diritto per ogni anno compiuto di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni in caso di anzianità fino a 2 anni;
20 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 8 anni;
25 giorni in caso di anzianità di servizio oltre 8 anni fino a 22 anni;
30 giorni in caso di anzianità di servizio di oltre 22 anni.
[…]
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
1 Le parti potranno stabilire un'indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, l'azienda deve, in tale evenienza, conservare il posto alle impiegate per un periodo di sei mesi, corrispondendo l'intera retribuzione (comprensiva della contingenza e dell'eventuale terzo elemento) durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto esse percepiranno per atti di previdenza compiuti dall'imprenditore per tale evenienza.
[…]
Art. 24. - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai Superiori;
[…]
4) Avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a secondo della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
[…]
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
Art. 35. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che per tanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
Art. 36. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
Art. 37. - Commissioni interne.
Per le commissioni interne si fa riferimento agli accordi che in materia interverranno fra le due Confederazioni, in sede di rinnovazione dell'accordo Buozzi-Mazzini del 3 settembre 1943.
Art. 38. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente fra le due organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.