Categoria: 1953
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 maggio 1953
Validità: 06.05.1953 - 30.06.1955
Parti: Federazione Industriali del cappello e Filca e Fuilca
Settori: Tessili, Cappello, ecc., Industria

Sommario:

Parte prima - Parte generale
Applicabilità del contratto.
Interpretazione norme contrattuali.
Commissioni Interne.
Permessi per cariche sindacali.
Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Regolamento interno.
Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Controversie.
Parte seconda - Operai
Premessa.
Assunzioni.
Periodo di prova.
Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Inquadramento operai.
Apprendistato.
Addestramento speciale.
Istruzione professionale.
Cambiamento di mansioni.
Mansioni promiscue.
Donne adibite a mansioni maschili.
Orario di lavoro.
Inizio e fine del lavoro.
Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Percentuali di lavoro straordinario, notturno e festivo.
Lavori discontinui.
Lavoro a cottimo.
Lavoro a squadre.
Riposo settimanale.
Assenze.
Permessi di entrata e uscita.
Festività.
Retribuzioni.
Sospensione e interruzione del lavoro.
Recuperi.
Ferie.
Gratifica natalizia.
Reclami sulla paga.
Trasferte.
Trasferimenti.
Servizio militare.
Congedo matrimoniale.
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Igiene e sicurezza del lavoro.
Trattamento di malattia ed infortunio.
Lavori nocivi e malattie professionali.
Disciplina aziendale.
Provvedimenti disciplinari.
Multe e sospensioni.
Licenziamenti per mancanze.
Trattenuta per risarcimento danni.
Destinazione dell'importo delle multe.
Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni.
Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Indennità in caso di morte.
Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Restituzione dei documenti di lavoro.
Trattamento per invenzioni.
Abiti da lavoro.

Accordo 6 maggio 1953
Rinnovo con modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 gennaio 1949


Tra la Federazione Industriali del cappello e le Rappresentarne dei lavoratori, Filca e Fuilca, si conviene quanto segue:
1) Tutti gli articoli della parte generale e la parte operai del nuovo CCNL sinora concordati (il cui testo viene riportato in allegato) si intendono operanti dalla data di oggi e sino al 30 giugno 1955 in sostituzione dei corrispondenti articoli del CCNL, 4 gennaio 1949;
2) Rimangono in vigore, sino al rinnovo integrale del suddetto CCNL le altre disposizioni contrattuali; comunque, entrambe le rappresentanze dei lavoratori dichiarano che si riservano di riproporre la discussione delle richieste già formulate in merito ai seguenti istituti:
Inquadramento operai; Lavoro a cottimo; Tabelle salariali; Premio di anzianità; Lavori gravosi; Gratifica natalizia.
Preso atto di quanto sopra la parte industriale si dichiara di riprendere le trattative per le questioni anzidette entro il termine di 5 mesi dalla data odierna.

Parte prima - Parte generale
Applicabilità del contratto.

Testo eguale a quello dell'art. 1 - parte generale - del CCNL 4 gennaio 1949.

Interpretazione norme contrattuali.
Testo eguale a quello dell'art. 2 - parte generale - del CCNL 4 gennaio 1949.

Commissioni Interne.
In ogni stabilimento devono essere formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa regolarmente eletti, con ì poteri, i compiti e la tutela previsti dagli accordi interconfederali.

Regolamento interno.
L'eventuale «Regolamento Interno» predisposto dalla Direzione dell'Azienda, e preventivamente esaminato con la Commissione Interna, non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Detto regolamento, da esporsi in modo chiaramente visibile nell'interno dello stabilimento, dovrà essere osservato da tutti i dipendenti.

Controversie.
Testo eguale a quello dell'art. 8 - parte generale - del CCNL 4 gennaio 1949.

Parte seconda - Operai
Lavoro delle donne e dei fanciulli.

Testo eguale a quello dell'art. 4 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Apprendistato.
Testo eguale a quello dell'art. 6 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Addestramento speciale.
Riconosciuta la opportunità di avviare ad addestrare al lavoro personale non esperto, che abbia superato i limiti di età fìssati per l'apprendistato, le Aziende potranno assumere o adibire lavoratori già in servizio «non qualificati» e sottoporli ad un periodo di addestramento atto a farli diventare «operai qualificati».
La durata massima dell'addestramento speciale è la seguente:
- lavoratori dai 18 anni compiuti ai 20 = mesi 18 di tirocinio;
- lavoratori dai 20 anni compiuti in poi = mesi 12 di tirocinio.
L'assunzione per il periodo di addestramento deve risultare da comunicazione scritta ed il lavoratore non potrà essere adibito ad alcun lavoro di manovalanza, sia comune che specializzata.
Nel caso in cui il lavoratore soggetto all'addestramento speciale, compia qualitativamente il lavoro richiesto agli operai di normale capacità del reparto in cui è adibito, può richiedere di essere ammesso a prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro e di rendimento.
Le organizzazioni nazionali stabiliranno le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori per la durata del tirocinio.
Per l'addestramento speciale, valgono inoltre le norme dell'apprendistato in quanto non contrastanti con quelle del presente articolo.

Istruzione professionale.
Testo eguale a quello dell'art. 8 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Donne adibite a mansioni maschili.
Testo eguale a quello dell'art. 11 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Orario di lavoro.
Testo eguale a quello dell'art. 12 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Inizio e fine del lavoro.
Testo eguale a quello dell'art. 13 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Testo eguale a quello dell'art. 14 - parte operai del CCNL 4 gennaio 1949.

Lavori discontinui.
Testo eguale a quello dell'art. 16 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949 .

Lavoro a cottimo.
Articolo da definire come da verbale 6 maggio 1953.

Lavoro a squadre.
Testo eguale a quello dell'art. 18 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Riposo settimanale.
Testo eguale a quello dell'art. 19 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Permessi di entrata e uscita.
Testo eguale a quello dell'art. 21 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Recuperi.
Testo eguale a quello dell'art. 25 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Ferie.
All'operaio che abbia un'anzianità ininterrotta di 12 mesi presso l'Azienda in cui è occupato, sarà concesso, ogni anno, un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera percepita in servizio, in ragione di:
12 giorni lavorativi (96 ore) per gli aventi anzianità da 1 a 8 anni compiuti.
14 giorni lavorativi (112 ore) per gli aventi anzianità oltre 8 anni fino a 15 anni compiuti.
15 giorni lavorativi (120 ore) per gli aventi anzianità da oltre 15 anni fino a 20 anni compiuti.
16 giorni lavorativi (128 ore) per gli aventi anzianità superiore ai 20 anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia né espressa, né tacita, delle ferie il cui pagamento sarà effettuato in via anticipata, in ragione dei giorni concessi: eventuali deroghe saranno concordate fra le parti.
[…]

Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modifiche.

Igiene e sicurezza del lavoro.
Testo eguale a quello dell'art. 34 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Trattamento di malattia ed infortunio.
[…]
Se l'operaio a causa di infortunio sul lavoro non fosse in grado di assolvere al precedente compito per postumi invalidanti l'azienda cercherà di adibirlo ad un lavoro adatto alle sue condizioni fisiche.
[…]

Lavori nocivi e malattie professionali.
Testo eguale a quello dell'art. 36 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Disciplina aziendale.
Testo eguale a quello dell'art. 37 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Provvedimenti disciplinari.
Testo eguale a quello dell'art. 38 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Multe e sospensioni.
Testo eguale a quello dell'art. 39 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Licenziamenti per mancanze.
Testo eguale a quello dell'art. 40 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.

Abiti da lavoro.
Testo eguale a quello dell'art. 51 - parte operai - del CCNL 4 gennaio 1949.