Tipologia: CCNL
Data firma: 27 maggio 1953
Validità: 01.05.1953 - 30.04.1955
Parti: Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl
Settori: Tessili, Tende da campo, ecc., Operai, Industria


Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza a domicilio.
Art. 2. - Restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 3. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 7. - Istruzione professionale.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 10. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 11. - Sospensioni e interruzioni li lavoro.
Art. 12. - Ricupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 16. - Lavoro a cottimo.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Reclami sulla paga.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Disciplina aziendale.
Art. 28. - Commissioni interne e delegati d'impresa.
Art. 29. - Regolamento interno.
Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 33. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 34. - Visite d'inventario e di controllo.
Art. 35. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 36. - Trattenute per risarcimento danni
Art. 37. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 38. - Abiti da lavoro.
Art. 39. - Trasferte.
Art. 40. - Trasferimenti.
Art. 41. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 44. - Indennità in caso di morte.
Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 46. - Multe e sospensioni.
Art. 47. - Licenziamento per mancanze.
Art. 48. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 49. - Operai addetti a lavori discontinui.
Art. 50. - Lavoro a domicilio.
Art. 51. - Certificato di lavoro.
Art. 52. - Reclami e controversie.
Art. 53. - Norme generali.
Art. 54. - Decorrenza e durata del contratto.
Allegato n. 1 - Regolamentazione del lavoro a domicilio (Art. 50 del contratto copertoni e tende)
Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.
Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Art. 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
Art. 4. - Retribuzioni del lavorante a domicilio.
Art. 5. - Lavoro notturno e festivo.
Art. 6. - Pagamento della retribuzione.
Art. 7. - Maggiorazione sulla retribuzione.
Art. 8. - Indennità di anzianità.
Art. 9. - Fornitura accessori.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Decorrenza e durata della regolamentazione.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili manufatti ed affini per uso industriale civile e militare, 27 maggio 1953

In Milano, presso la Sede della Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari […], con l'intervento - in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare […] S.p.A. Manifatture del Seveso, […] ditta Ettore Moretti e […] S.A. Giorgio Niccolini; […] Associazione Industriale Lombarda e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Delegazione per l'Alta Italia […], la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento («Fila») […], con l'intervento in rappresentanza del Sindacati Provinciali […] e dei lavoratori […] e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento («Fuila ») […], con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori […], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale civile e militare.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza a domicilio.
[…]
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l'integrità e l'idoneità fisica dell'operaio, potrà essere disposta dalla direzione dell'azienda che si varrà all'uopo di un medico di sua fiducia.
[…]

Art. 3. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge (Legge 26 aprile 1934, n. 653 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli - Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720 - Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie -e successive).

Art. 6. - Disciplina dell'apprendistato.
A) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e i 18 anni per gli uomini e dai 14 ai 20 per le donne, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio qualificato mediante addestramento pratico.
B) La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'apprendista.
C) Il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempreché l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi.
D) Nel libretto di lavoro o nell'attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti.
E) Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione.
F) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle
sue forze fisiche e comunque pericolosi e nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale.
G) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio deve lavorare ad economia; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, l'apprendista acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[…]
L) La durata massima del periodo di apprendistato resta fissata per ambo i sessi in anni 2.
[…]
N) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.

Art. 7. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo, e si adopereranno per l'attuazione pratica di tale principio con l'istituzione, quando ve ne sia la possibilità, di corsi di istruzione professionale di categoria od, eventualmente, col potenziamento di quelli già esistenti.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo quanto previsto in materia per i guardiani, dall'accordo interconfederale 23-5-1946.
La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
[…]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termini degli art. 45 (Provvedimenti disciplinare), art. 46 (Multe e Sospensioni), art. 47 (Licenziamenti per mancanze).
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale di cui all'art. 8 sarà considerata prestazione straordinaria.
L'entrata e l'uscita degli operai negli stabilimenti verrà disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 10. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante ricupero, a regime normale, nel corso della settimana.
Panno eccezione alle disposizioni anzidette: gli adibiti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia nonché il personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.

Art. 12. - Ricupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di ricupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il ricupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla Legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell'art. 8 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto art. 8.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo di cui all'art. 13 e nelle festività nazionali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
[…]

Art. 16. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nella azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[…]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Nota aggiuntiva
Allo scopo di incrementare la produzione possono essere istituiti, nell’ambito aziendale laddove vi sono possibilità tecniche, premi di produzione secondo accordi che dovranno intervenire tra le parti.

Art. 18. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista pei l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Agli operai, che per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettivo organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 21. - Ferie.
L'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi un'anzianità da 1 a 8 anni compiuti;
14 giorni lavorativi (pari a ore 112) per gli aventi anzianità da oltre 8 anni fino a 15 anni compiuti;
15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi un'anzianità superiore ai 15 anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[…]

Art. 24. - Trattamento di malattia e di infortunio.
[…]
L'operaio infortunato che rientri al lavoro con dei postumi invalidanti che non gli consentono di assolvere le precedenti mansioni, potrà essere adibito a mansioni diverse e confacenti alla di lui capacità lavorativa.
[…]

Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.

Art. 27. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l'operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di educazione verso gli altri la-voratori e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti coi dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 28. - Commissioni interne e delegati d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 29. - Regolamento interno.
Là dove esiste, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regola-mento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All'operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 35. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l'operaio dovrà farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buon stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell'azienda.
L'operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L'operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti.
[…]
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall'operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell'azienda.
[…]

Art. 37. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l'azienda, come l'operaio sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione, i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.

Art. 38. - Abiti da lavoro.
Quando la ditta richiede l'uso di abiti o indumenti di lavoro, questi dovranno essere forniti a sue spese e sostituiti in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi.
Per le lavorazioni che per la loro natura impongono l'uso di specifici abiti o indumenti di lavoro, la ditta li fornirà a sue spese, provvedendo a sostituirli come sopra è detto.

Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di tre ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 47.

Art. 46. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio:
a) che senza giustificato motivo non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 31;
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza avvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso con lieve danno della azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità
nell'andamento del lavoro;
h) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione timbratura di schede o di altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verrà applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 47. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non dell'indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda;
t) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale; compie azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) […] danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[…]

Art. 50. - Lavoro a domicilio.
Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all'allegato n. 1 «Regolamentazione del lavoro a domicilio».

Art. 52. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dai relativi accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per la interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 53. - Norme generali.
[…]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Allegato n. 1 - Regolamentazione del lavoro a domicilio (Art. 50 del contratto copertoni e tende)
Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.

Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o più datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro né sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.
Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire per conto proprio o di terzi lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve arrecare, pregiudizio alla produzione dell'impresa.
Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.

Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
…omissis…

Art. 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
Con la sottoscrizione della parte I - Consegna del lavoro - di cui all'art. 2 il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità alle istruzioni ricevute.

Art. 4. - Retribuzioni del lavorante a domicilio.
Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dai contratti per gli operai interni.
A) Il predetto trattamento si concreterà in una tariffa di cottimo pieno […]
F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle Organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 10. - Norme generali.
Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria dei copertoni e tende impermeabili e manufatti affini ecc. stipulato in data 27 maggio 1953, in quanto tali norme siano compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.