Tipologia: CCNL
Data firma: 22 marzo 1955
Validità: 01.03.1955 - 28.02.1958
Parti: Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini-Cgil, Fiavca-Cisl, Federazione Nazionale Vetro Ceramica-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica-Cisnal
Settori: Chimici, Lampade, ecc., Industria

Sommario:

Regolamentazione operai
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Sospensioni di lavoro.
Art. 11. - Interruzioni di lavoro e sospensioni.
Art. 12. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Trasferimenti.
Art. 15. - Trasferta.
Art. 16. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 17. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 18. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 20. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Assenze.
Art. 23. - Ferie
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Premi d'anzianità.
Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Art. 27. - Utensili e materiale.
Art. 28. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
Art. 29. - Forma di prestazione di lavoro - Retribuzione.
Art. 30. - Apprendistato.
Art. 31. - Istruzione professionale.
Art. 32. - Passaggio di mansioni.
Art. 33. - Trattamento del personale femminile.
Art. 34. - Conteggio paga.
Art. 35. - Mensa.
Art. 36. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 37. - Trattenute per il risarcimento danni.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 46. - Commissioni interne.
Art. 47. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 48. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 49. - Norme aziendali.
Art. 50. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 51. - Reclami e controversie.
Art. 52. - Condizioni di miglior favore.
Art. 53. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 55. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali
Regolamentazione categorie speciali
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Criteri di appartenenza.
Art. 4. - Criteri per l'assegnazione alle categorie.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Elementi della retribuzione.
Art. 11. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 17. - Malattia e infortunio.
Art. 18. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 19. - Indennità di anzianità.
Art. 20. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 21. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 22. - Trattamento economico minimo.
Art. 23. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali
Regolamentazione impiegati
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella d'impiegato.
Art. 9. - Passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Festività.
Art. 14. - Sospensione di lavoro.
Art. 15. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione del lavoro.
Art. 16. - Trasferimenti.
Art. 17. - Trasferta.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Cessione o trasformazione dell'azienda.
Art. 21. - servizio militare.
Art. 22. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Assenze e permessi.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Tredicesima mensilità.
Art. 28. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Art. 30. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 31. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 32. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 33. - Mensa.
Art. 34. - Doveri dell'impiegato.
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 36. - Benemerenze nazionali.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 41. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 42. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 43. - Commissioni interne.
Art. 44. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 45. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 46. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Norme generali e speciali.
Art. 49. - Inscindibilità delle disposizioni di contratto.
Art. 50. - Condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Trattamento economico minimo.
Art. 52. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti, bottiglie isolanti ed apparecchi termostatici, 22 marzo 1955.

In Milano, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici […], in rappresentanza delle Associazioni Territoriali di Milano, Pavia, Alessandria con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini […] con la partecipazione dei lavoratori [...] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […], la Federazione Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini (Fiavca) […] con la partecipazione dei lavoratori […], con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], la Federazione Nazionale Vetro Ceramica […], con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]
Addì 22 marzo 1955 in Milano, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici […], in rappresentanza delle Associazioni territoriali di Milano, Pavia, Alessandria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica Cisnal […], con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) […]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
regolamentazione operai;
regolamentazione categorie speciali;
regolamentazione impiegati.

Regolamentazione operai
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha il valore per le aziende industriali produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per tutti gli operai da essa dipendenti.

Art. 3. - Documenti.
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per gli operai per i quali sono prescritte, e in facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi mutamenti.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui al sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore di lavoro non prestate in detto giorno potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana nella misura massima di un'ora al giorno.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, non dovrà superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali.
Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia che abbia alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell'art. 18 comma 2° della legge 26 aprile n. 1958 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ad esclusione del personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R.D. 7 agosto 1936 n. 1720.

Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
[…]
L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 5, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festività di cui all'art. 9.
[…]
Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Compatibilmente con le esigenze aziendali, saranno esonerati dal lavoro straordinario, notturno e festivo gli operai che frequentano scuole serali o festive.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende o agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sui riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l'operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.

Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla Legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
[…]

Art. 20. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l'azienda come l'operaio, sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli Organi competenti relative alla tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo i locali di lavorazione devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.-.
L'organizzazione industriale stipulante raccomanda alle aziende di voler somministrare nel periodo estivo correttivi dissetanti, agli operai addetti a lavori che comportino temperature anormali.

Art. 23. - Ferie
L'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi presso l'azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza dell'intera retribuzione, pari a:
12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità non inferiore ad un anno fino a 7 anni;
14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità oltre i 7 anni e lino a 16 anni;
16 giorni lavorativi (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità oltre i 16 anni e fino a 20 anni;
18 giorni lavorativi (pari a 144 ore) per gli aventi anzianità oltre i 20 anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia da parte dell'operaio al riposo annuale di cui ha diritto, salvo il caso che l'azienda - per giustificato impedimento dovuto ad esigenze di servizio - non sia in grado di concederglielo; in tale evenienza l'azienda dovrà corrispondere all'operaio una indennità sostitutiva pari all'intera retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 26. - Indumenti di lavoro.
L'azienda dovrà fornire gratuitamente agli operai, oltre agli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso, anche tute o grembiuli o vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade,-alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione tubi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetritatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie prime imbrattanti.
La ditta provvedere al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà gli operai in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50 %.

Art. 27. - Utensili e materiale.
L'operaio riceverà in consegna dalla Ditta gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli attrezzi di proprietà dell'operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]

Art. 28. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
L'operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'Azienda.
L'operaio risponderà mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio, sempreché siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
L'operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 29. - Forma di prestazione di lavoro - Retribuzione.
La forma di prestazione del lavoro considerata nel presente contratto è stabilita ad economia. Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino, potrà essere effettuato il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, come potranno essere adottati premi di produzione secondo le necessità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti interessate.
[…]
Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario corrispondente.
[…]
Chiarimento a verbale.
Si intende cottimo anche il premio ad incentivo comunque denominato quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro l'operaio è vincolato un'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.

Art. 30. - Apprendistato.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il quattordicesimo anno di età e non oltrepassato il ventesimo, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento pratico.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato, il periodo di prova avrà la durata di un mese. Scaduto detto periodo, senza che sia intervenuta disdetta, l'anzianità di servizio dell'apprendista decorrerà dal giorno della assunzione.
La durata dell'apprendistato viene fissata in:
- anni 3 per gli uomini;
- anni 1 per le donne.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dettate dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e del relativo Regolamento.

Art. 31. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso alla istruzione professionale, come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni Territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilità e necessità, alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria ed al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.

Art. 33. - Trattamento del personale femminile.
Alle operaie adibite a lavoro compiuto tradizionalmente da personale maschile, a parità di lavoro e a parità di capacità e rendimento, sarà praticato il trattamento salariale previsto per il personale maschile.

Art. 35. - Mensa.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte agli operai; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite:
1) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
2) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
3) con il licenziamento.
ed ogni altra competenza che sarebbe spettata all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.

Art. 46. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati di impresa, si fa riferimento al vigente accordo interconfederale ed eventuali successivi accordi in materia.

Art. 49. - Norme aziendali.
Gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme aziendali, sempreché non comportino modifiche al presente contratto e non siano con esso in contrasto.

Art. 50. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente fra le Organizzazioni sindacali centrali degli Industriali e dei Lavoratori.

Art. 51. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d'intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all'esame delle competenti Associazioni sindacali Territoriali, per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.

Regolamentazione categorie speciali
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende industriali produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per tutti gli appartenenti alle categorie speciali (già equiparati), da esse dipendenti.

Art. 3. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'art. 5 (regolamentazione operaia) ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festività di cui all'art. 9.
[…]

Art. 14. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini sotto indicati:
- giorni 15 di calendario per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 20 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
- giorni 25 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti;
- giorni 30 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 22 anni compiuti.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle feri; ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 16. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla Legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
[…]

Art. 21. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 12, 13, 25, 30 e 34.

Regolamentazione impiegati
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende industriali produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, trafilerie e lavorazioni di materiali inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicità e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per tutti gli impiegati da esse dipendenti.

Art. 3. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino a scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[…]

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
[…]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
[…]
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere o le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l'osservanza delle norme degli accordi interconfederali circa la funzione delle Commissioni Interne.
Per l'impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, fermo restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 10.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 13.
Nessun impiegato può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[…]

Art. 12. - Riposo settimanale.
L'impiegato ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe disposte dalla legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 11 per il lavoro festivo, sempreché non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Gli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Lo località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23. - Tutela della maternità.
In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 28-8-1950 n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Il trattamento economico sarà il seguente: intera retribuzione per i primi quattro mesi di assenza : metà retribuzione per il 5° e 6° mese di assenza.
[…]

Art. 26. - Ferie.
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione mensile non inferiore a:
- giorni 15 di calendario in caso di anzianità da 1 a 2 anni;
- giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre 2 anni e sino a 8 anni ;
- giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre 8 anni e sino a 18 anni ;
- giorni 30 di calendario in caso di anzianità oltre i 18 anni.
[…]

Art. 29. - Indumenti di lavoro.
L'azienda dovrà fornire gratuitamente agli impiegati tecnici, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

Art. 33. - Mensa.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte agli impiegati ; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 34. - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[..]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio, non si presenti al lavoro come previsto all'art. 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli; ritardi l'inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 43. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento al vigente accordo interconfederale ed eventuali successivi accordi in materia.

Art. 46. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente fra le Organizzazioni Sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali Territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 48. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o imitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà insegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.