Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 20 luglio 2012
Validità: 20.07.2 - 31.07.2015
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Enna
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Enna
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Titolo I - Norme generali
Art. l - Ambito d'applicazione
Art. 2 - Norma di rinvio
Art. 3 - Entrata in vigore e durata
Art. 4 - Rappresentanza sindacale e patronato in cantiere
Art. 5 - Dialogo sociale
Titolo II - Cassa Edile
Art. 6 - Iscrizione alla cassa edile (Art. 36 CCNL 19 aprile 2010)
Art. 7 - Contribuzione alla Cassa Edile
Art. 8 - Modalità per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati
Art. 9 - Modalità per il versamento alla Cassa Edile
Titolo III - Istituti economici, retributivi, indennità
Art. 10 - Minimi di paga base
Art. 11 - Ex indennità di contingenza (Art. 11 del CCNL)
Art. 12 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art.13 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 14 - Fondo per i lavori usuranti e pesanti
Art. 15 - Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore (Allegato D al CCNL)
Art. 16 - Lavori disagiati
Gruppo A) - Lavori vari
Gruppo B) Lavori in galleria
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
• Indennità per lavori in alta montagna
Art. 17 - Trasporto
Art. 18 - Mensa ed indennità sostitutiva
Titolo IV - Rimborsi alle imprese
Art. 19 - Rimborso all'impresa per malattia ed infortunio dell'operaio
Art. 20 - Rimborso alle imprese per Cigo apprendisti
Titolo V - Istituti extracontrattuali
Art. 21 - Assistenza extracontrattuale agli operai
Art. 22 - Bonus regolarità imprese
Titolo VI - Servizi della bilateralità
Art. 23 - Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza
Art. 24 - RLST
Art. 25 - Servizio di validazione sistemi di sicurezza in cantiere
Art. 26 - Bonus sicurezza
Art. 27 - Osservatorio delle costruzioni Scopi e funzioni
Art. 28 - Borsa lavoro
Titolo VII - Impegni etici e sociali

Art. 29 - Misure a favore delle vittime della criminalità
Art. 30 - Misure volte ad incentivare l'impegno etico delle imprese
Tabella Allegato 1 - Contribuzioni Cassa Edile in vigore dal periodo di paga Giugno 2007 da calcolarsi sulla retribuzione imponibile Inps (accordo provinciale 09/09/2005)
Tabella Allegato 2
Allegato A - Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza
Allegato B - Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni
Regolamento per l'osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni della provincia di Enna.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Prodotti dell'Osservatorio.
Art. 12. Funzionamento dell'Osservatorio
Allegato C - CNCC - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - Procedure per recupero crediti
Stipendi impiegati - Tabella dei minimi di paga da corrispondere agli impiegati dell'industria edile della provincia di Enna In vigore dal 1° settembre 2012
Tabella dei minimi di paga da corrispondere ai lavoratori dell'industria edile della provincia di Enna
In vigore dal 1° settembre 2012

Enna 20 luglio 2012, tra l'Ance Enna Sezione Autonoma dei Costruttori Edili […] e le Organizzazioni Sindacali di categoria Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […], visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affine del 19 aprile 2010; l'accordo provinciale 1 giugno 2007 viene stipulato il contratto integrativo provinciale per le imprese edili ed affine

Titolo I - Norme generali
Art. l - Ambito d'applicazione

Il Contratto Integrativo Provinciale si applica, per tutte le Imprese che svolgono lavorazioni edili ed affine e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nei territorio della Provincia Regionale di Enna.

Art. 2 - Norma di rinvio
Ogni istituto non disciplinato dal presente CIP, viene rinviato al CCNL 19 aprile 2010, agli accordi nazionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia. Il presente contratto riporta le pattuizioni locali e le norme del CCNL sopra richiamato per semplice comodità di lettura.
Gli articoli del CCNL ivi richiamati ove dovessero subire modifiche sì intendono contestualmente recepiti.

Art. 5 - Dialogo sociale
Al fine di promuovere proficue relazioni industriali, in base all'accordo provinciale 8 maggio 2007, nei cantieri i cui lavori hanno un importo netto complessivo superiore a 5 milioni di euro, le parti si impegnano a promuovere un confronto preventivo all'avvio dei lavori tra impresa/e realizzatrice/i e OO.SS. in analogia alle previsioni di cui all’art. 113 del CCNL.

Titolo II - Cassa Edile
Art. 6 - Iscrizione alla cassa edile (Art. 36 CCNL 19 aprile 2010)

...omissis...
b) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del CCNL, degli accordi locali adottati a norma del contratto stesso, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile , con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi. La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
e) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai seguenti commi
...omissis...

Art. 8 - Modalità per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati
Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Qualora la presentazione non avvenga nei termini di cui al precedente, comma, le Imprese saranno tenute a corrispondere, una penale di €.13,00.

Titolo III - Istituti economici, retributivi, indennità
Art. 16 - Lavori disagiati

In riferimento all'art. 20 del CCNL, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio, appresso elencate, a decorrere dal 1° settembre 2012 vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 - punto 3) del CCNL e, per gli operai lavoranti a cottimo anche su minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - Lavori vari
• Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora compresa la prima mezz'ora) 4%
• Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
• Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango 5%
• Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
• Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
• Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8%
• Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
• Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
• Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità saetta infine per , lavori edili che. in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11%
• Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
• Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13%
• Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13%
• Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
• Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado I mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12 16%
• Lavori su scale aeree tipo Porta 17%
• Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17%
• Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10m 19%
• Lavori per fognature nuove in galleria 19%
• Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m.3 20%
• Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
• Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22%
• Lavori in pozzi neri preesistenti 27%
• Ai lavoratori incaricati dall'impresa a svolgere le loro mansioni prevalentemente con l'ausilio di videoterminali e computers, è riconosciuta un'indennità da calcolarsi sugli elementi della retribuzione dì cui all'art. 45 del CCNL, pari al 8%

Gruppo B) Lavori in galleria
In attuazione all'art. 38-lett. c) del CCNL, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale, calcolata sugli elementi di cui all'art. 24-punto 3) del CCNL, è fissata come segue:
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà 46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarle, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%
d) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi; galleria o pozzi attaccati dal basso In alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) al personale addetto è dovuta un'ulteriore indennità pari al 16%
e) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d'avanzamento superi i 5 chilometri dall’imbocco, l'indennità, di cui al precedente comma è elevata al 24%

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri 54%
b) da oltre 10 a 16 metri 72%
c) da oltre 16 a 22 metri 120%
d) oltre 22 metri 180%
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui Cassoni, si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e, cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessaria, soltanto per il tempo dì effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Indennità per lavori in alta montagna
In riferimento all'art. 23 del CCNL vigente, si conviene che l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, e cioè oltre i 800 metri sul livello del mare, è del 6%, con esclusione dei lavori ricadenti nel centro urbano. Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente CCNL e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).
Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente CCNL e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al CCNL vigente.

Art. 18 - Mensa ed indennità sostitutiva
In attuazione all'art. 38 del CCNL, al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:
1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l'ubicazione dei cantiere lo consentano, l'Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la RSU ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l'Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e quindi autorizzare l'Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la RSU, tenendo conto dell'incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto (che viene stimato dalle parti come peri al 50% del costo totale di gestione ).
2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, e l'Impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, deve corrispondere ai lavoratori, con decorrenza 1° settembre 2012, un'indennità sostitutiva fissata in euro 1.65 giornaliere
Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

Titolo VI - Servizi della bilateralità
Art. 23 - Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza

In base all'accordo costitutivo del 2 ottobre 1996 (allegato a) il CPT, ha lo scopo di diffondere la cultura della Sicurezza e dell'Igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 24 - RLST
Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività agli enti scuola edile e CPT, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore; Ritenuto utile e necessario il contributo che il CPT può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;
Ritenuto che la scuola può e deve svolgere un ruolo primario nel sostenere la formazione e l'aggiornamento nel settore edile e con particolare riferimento alla formazione in materia di prevenzione dei rischi e a tutela della sicurezza sul lavoro
Tutto ciò premesso e considerato le parti raggiungono il seguente accordo
- Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali il contributo per Scuola Edile e CPT viene fissato nella misura del 1,499 % sulla retribuzione Inps di cui
- 0.689% Fondo scuola comprensivo dello 0.081% da destinare al fondo bonus;
- 0,810% Fondo CPT comprensivo dello 0.081% da destinare al Fondo RLST e dello 0.081% da destinare al fondo bonus;
- Viene istituita la figura dell'RLST che opererà secondo il seguente modello procedurale:
In riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL le parti convengono per l'istituzione della figura dei RLST ( Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale).
Preliminarmente le parti, convengono, che l'istituto dell'RLST è finanziariamente coperto dall'istituzione di un fondo ad hoc cui vanno accantonate risorse del contributo Scuola edile-CPT pari allo 0,081%.
L'RLST sarà composta da tre rappresentanti individuati congiuntamente dalle OO.SS. sulla base di competenza e professionalità e saranno comunicati preventivamente a cura delle stesse OO.SS., alla Cassa Edile ed all'Ance.
Essi operano in staff congiuntamente secondo una programmazione predisposta dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile e relazionano periodicamente allo stesso ed al Comitato di gestione.
Il fiore dell'attività dell'RLST è unicamente di censimento e monitoraggio delle attività edili in essere nella provincia in ossequio agli accordi in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed operano secondo criteri di riservatezza e di collaborazione con l'Ente e con imprese ed i lavoratori. Tutta l'attività dell'RSLT soggiace all'obbligo di segretezza d'ufficio.
Nell'individuazione dei rappresentanti le OO.SS, assicurano che non vi siano situazioni conflittuali con le imprese.
In nessun modo il rapporto tra cassa edile e RLST può essere configurato come rapporto di lavoro e/o di collaborazione lavorativa. Gli stessi avranno rapporti unicamente con le OO.SS.
Con rendiconto mensile delle spese e fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc la cassa edile rimborserà alle stesse OO.SS. le spese sostenute dall'RLST per l'attività svolta.
Il Comitato di gestione predisporrà apposito regolamento di funzionamento ispirato ai principi sopra fissati.

Art. 25 - Servizio di validazione sistemi di sicurezza in cantiere
È istituito il servizio di validazione dei sistemi di sicurezza aziendale. A tal fine il CPT a richiesta delle aziende effettua il servizio presso i cantieri delle stesse al fine di verificare l'adozione di procedure e tecniche antinfortunistiche conformi ad un modello standard che sarà definito dalle parti sociali d'accordo con i servizi pubblici ispettivi.
La validazione del sistema di sicurezza in cantiere da parte del CPT potrà essere utile per l'ottenimento del bonus sicurezza ovvero per concorrere ad altre iniziative dell'ente.

Art. 26 - Bonus sicurezza
Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività al CPT, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore;
Ritenuto utile e necessario il contributo che il CPT può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;
Tutto ciò premesso e considerato le parti raggiungono il seguente accordo che modifica quello sottoscritto in data 17 maggio 2007
- Il bonus sicurezza viene riconosciuto annualmente alle imprese aventi i seguenti requisiti:
o Iscrizione alla cassa edile di Enna da almeno 12 mesi
o Regolarità di ogni singola denuncia mensile degli ultimi dodici mesi
o Sistema di sicurezza in cantiere validato dal CPT
o Assenza di infortuni mortali o invalidanti negli ultimi 12 mesi
o Assenza di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale degli organi ispettivi deputati alla vigilanza antinfortunistica.
Al fine di vedersi riconosciuto il bonus le imprese interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 dicembre dì ogni anno dimostrando requisiti di cui sopra da possedersi nel periodo dell'ultimo bilancio sociale (ott/sett). Entro il mese di marzo il Comitato di Gestione della cassa edile, su relazione del Direttore, delibera il riconoscimento del bonus. Il bonus sicurezza sarà pari a € 1.000,00 e potrà essere speso per attività formative realizzate in materia di sicurezza sul lavoro dalla scuola edile ovvero da enti accreditati dalia regione e costituiti dalla parti sottoscrittrici del presente accordo, per l'acquisto di DPI da esercizi convenzionati con la cassa edile. Per le aziende iscritte all'Ance o Cna o Casa Artigiani il valore annuale del bonus è pari a €. 2.000,00. Comunque il Bonus sarà concesso nel limite massimo dell'importo dei contributi versati dall'impresa alla cassa edile per "contribuzione CPT e scuola edile" nello stesso esercizio della richiesta.
L'istituto del bonus sicurezza è finanziariamente coperto dall'istituzione di un fondo ad hoc cui vanno accantonate risorse pari allo 0,162% a valere per 0.081% sul fondo Scuola edile e per 0.081% sul fondo CPT.
Il bonus sicurezza è riconosciuto fino a disponibilità di risorse del fondo.
In caso di richieste per risorse maggiori a quelle destinate al fondo, lo stesso sarà concesso secondo una graduatoria basata sui seguenti requisiti prioritari:
1. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 12 mesi e inferiore a 36 mesi: 5 punti
2. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 36 mesi e inferiore a 60 mesi: 10 punti
3. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 60 mesi: 15 punti
4. sistema di qualità certificato: 5 punti
5. sistema di qualità certificato da oltre tre anni: 10 punti
6. numero di addetti nel/nei cantiere/i denunciati maggiore a 10: 5 punti
7. numero di addetti nel/nei cantiere/i denunciati maggiore a 15: 10 punti
8. adesione Ance o Cna o Casa: 5 punti
9. sede legale in provincia di Enna: 5 punti
10.concessione di bonus nei precedenti esercizi: meno 10 punti In caso di più aziende con il medesimo punteggio e nel caso non si possano accontentare tutte le richieste delle stesse si procede a sorteggio.
Eventuali risorse residue del fondo rispetto all'utilizzo annuale restano accantonate per l'esercizio successivo.
- Le convenzioni devono prevedere prezzi dei servizi e dei beni altamente concorrenziali e di qualità e devono garantire uniformità di distribuzione sul territorio provinciale.
- Le parti si incontreranno periodicamente per verificare gli effetti del presente accordo.

Art. 27 - Osservatorio delle costruzioni Scopi e funzioni
L'Osservatorio delle Costruzioni, costituito il 2 ottobre 1996, (Allegato B) ha come obiettivi:
a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento
ai trends della domanda pubblica e privata;
ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi d ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo.
all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre, degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Allegato A - Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza
Il giorno due del mese di ottobre dell'anno Millenovecentonovantasei, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna, al fine di formalizzare la istituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza per la Provincia di Enna, si sono riuniti: per il Gruppo Costruttori Edili […], per le Organizzazioni Sindacali di Categoria: il Segretario della Feneal-Uil […], il Segretario della Filca-Cisl [...], il Segretario della Fillea-Cgil […].
Dopo ampio esame della situazione del settore dell'edilizia nella Provincia di Enna, le parti hanno ritenuto opportuno la istituzione del Comitato Paritetico Territoriale previsto dall'art. 4 del Contratto integrativo al CCNL per il settore edile del 7.10.87, sottoscritto in data 1 marzo 1990.
Le parti hanno ritenuto altresì che, al momento non sussistono le condizioni per l'integrale recepimento dell'accordo del 20 giugno 1996 per l'approvazione dello statuto tipo dei Comitati Paritetici Territoriali, elaborato dalle rappresentanze nazionali.
Si impegnano fin d'ora ad un ulteriore Incontro non appena saranno riconosciute mature le condizioni generali ed economiche che ne permettessero il recepimento.
Pertanto concordano che il Comitato Paritetico per la Sicurezza venga realizzato all'interno dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Enna. Il Consiglio d'Amministrazione dello stesso Ente assumerà anche i compiti relativi al funzionamento ed alla gestione del Comitato.
L'Ente Cassa e Scuola Edile darà il supporto sia di personale che dì funzionamento alla segreteria del Comitato, che sarà a carico dell'Ente, fino alla costituzione autonoma del Comitato Paritetico Territoriale. Compiti del Comitato saranno i seguenti:
a) l'adozione di iniziative per lo svolgimento di corsi di formazione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
b) l'attuazione dì interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, nonché dei coordinatori per la sicurezza;
c) promuovere iniziative per diffondere anche nei luoghi di lavoro materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
d) avvalersi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente;
e) esercitare ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di lavoro sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati.
f) di concerto con l'Ente Scuola, promuovere Corsi di Formazione per tutti gli addetti alla Sicurezza del Lavoro individuati dalla legislazione vigente.
g) svolgere ogni altra azione atta ad agevolare la prevenzione degli infortuni nei cantieri, negli stabilimenti ed in tutti i luoghi dove si esplica attività lavorativa. In particolare, a riguardo del punto g) il Consiglio di Amministrazione dell'Ente determinerà le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria come segue:
a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, saranno programmante visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai rappresentanti per la sicurezza su specifiche misure di prevenzioni da adottarsi nel singolo luogo di lavoro:
b) compatibilmente con le risorse organizzative in possesso dell'Ente, possono essere programmante, in via autonoma, l'effettuazione da parte di tecnici, di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità e di tipologia produttiva.
Il Segretario darà comunicazione preventiva dei programmi di visite ai titolari o rappresentanti legali delle Imprese ed ai rappresentanti dei lavoratori che fanno capo ai luoghi di lavoro:
c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti, e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di formulare una relazione che sarà consegnata al Segretario.
Il Segretario comunicherà al rappresentante dell’impresa od al rappresentante dei lavoratori la relazione del tecnico per gli opportuni provvedimenti.
Ove possibile, alla scadenza dei termini sopra previsti, verrà effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.
Il Segretario, mensilmente, formulerà una relazione al Consiglio di Amministrazione, il quale svolgerà le iniziative che riterrà opportune.
Le procedure di cui sopra non potranno esonerare le imprese dalle loro responsabilità, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizione che fossero ad esse impartite dai competenti Organi Ispettivi o di controllo previsti dalla legge
I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché il personale dell'Ente, il Segretario ed i tecnici sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.
Il presente accordo viene inviato all'Ente Cassa e Scuola Edile per gli opportuni adempimenti.

Allegato B - Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni
Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno millenovecentonovantasei, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna si sono riuniti per deliberare la costituzione dell'Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Enna i signori; per il Gruppo Costruttori Edili […], per la Feneal Uil […], per la Filca Cisl […], per la Fillea Cgil […]
Dopo un ampio esame del problema le parti hanno convenuto sulla necessità e l'opportunità della costituzione dell'Osservatorio secondo il regolamento che fa parte integrante del presente accordo.
Copia dell'Accordo sarà inviato all'Ente Cassa e Scuola Edile per la sua adozione.

Regolamento per l'osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni della provincia di enna.
Art. 1.

In accordo con quanto sancito dal CCNL, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna - Gruppo Costruttori Edili e le Associazioni Territoriali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, stabiliscono di istituire l'Osservatorio settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Enna per l'assolvimento dei compiti appresso specificati, e per quelli che eventualmente le parti concordemente, anche successivamente alla sua istituzione, ritenessero opportuno demandargli.

Art. 2.
L Osservatorio è uno strumento operativo, conoscitivo e dì indagine di cui le parti si dotano per attuare a livello territoriale una razionale, efficace, attiva politica settoriale delle costruzioni, che possa servire, anche attraverso gli strumenti concertativi territoriali, ad individuare strategie, proposte e iniziative utili al superamento delle problematiche del settore edile.

Art. 3.
Pur essendo un servizio autonomo, la struttura funzionale ed operativa dell'Osservatorio è collocata all'interno dell'Ente Cassa e Scuola Edile, organo che viene così preposto all'indirizzo, al controllo, al coordinamento ed alla gestione, avvalendosi per il loro assolvimento, dell'attività della Segreteria tecnica. La segreteria tecnica viene invitata alle riunioni del Consiglio Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, ogni qual volta vengono trattati problemi relativi all'Osservatorio.

Art. 4.
L'Osservatorio ha come obiettivi:
c) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull’industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento
- ai trends della domanda pubblica e privata;
- ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
- all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di. ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo.
- all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, dì politica industriale e del lavoro

Art. 5.
L'Osservatorio oltre a curare ii monitoraggio costante delle Opere pubbliche e del sistema degli appalti di interesse territoriale cura la tenuta di una vera e propria Banca Dati del settore.
a) per ciò che concerne le norme, i regolamenti, le procedure Comunitarie, nazionali e regionali che interessano l'industria delle costruzioni;
b) gli investimenti previsti nei loro programmi dai vari enti di spesa;
c) procedure di accesso a fonti di finanziamento;
d) accesso a bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche e private.

Art. 6.
In riferimento alla verifica sulla gestione di cui all'art. 29 della L. 341/95, nel quadro di una politica complessiva diretta a contrastare il lavoro nero e a tutelare la concorrenza leale tra le imprese, l'Osservatorio si attiverà nella sua attività per rendere possibile la verifica dei dati trasmessi da
vari Enti alla Cassa Edile ciò per rendere possibile i controlli incrociati con i vari Enti.

Art. 7.
L'Osservatorio promuove, anche di concerto con Scuola Edile e CPT, azioni formative, seminari di approfondimento, convegni, conferenze di servizio sui temi e sulle problematiche oggetto della sua attività

Art. 8.
Il sistema informativo dell'Osservatorio, in funzione degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, sarà articolato come segue:
1) una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi generali del servizio da realizzarsi tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore, sia interni agli Enti paritetici, sia da fonti esterne;
2) un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento dell'informativa di base, analisi specifiche su singoli temi congiunturali e/o su particolari tematiche di interesse territoriale individuate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

Art. 9.
L'informativa di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria della Cassa Edile della Scuola Edile e del CPT. Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.
In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:
A) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli enti paritetici, a partire dalle schede statistiche di cui all'art. 37 del CCNL i dati dovranno in ogni caso riguardare:
1) la distribuzione per qualifica, età e ore lavorate degli addetti:
2) la struttura delle Imprese per classe di addetti;
3) gli infortuni, la malattia e la CIG;
4) le certificazione ex Art. 18 L. 55/90 e quanto previsto dalle normative in materia;
5) le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
6) prime analitiche informazioni assumibili dal Sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzione infortuni.
B) Contestualmente a quanto indicato nella precedente lettera A) si procederà a definire il sistema informatico interattivo che consenta di dialogare e interagire con l'Osservatorio nazionale, con strutture pubbliche e private che interessano il settore.

Art. 10.
Le fonti esterne dell'informazione di base.
Al fine di implementare i dati reperibili anche in prospettiva delle fonti informative interne, saranno acquisiti dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti da:
a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (Istat) sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza della propria attività (Inps- Inail-Uplmo, etc);
b) da banche dati dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore (Cerved, banche dati degli appalti pubblici nonché altre via individuabili;
c) elaborazioni prodotti da soggetti interni al settore delle costruzioni, ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'Aimce e dalle OO.SS.
L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà progressivamente avviata su decisione degli Organi di governo dell'Osservatorio
Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con banche dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati.
Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

Art. 11. Prodotti dell'Osservatorio.
I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificatamente finalizzati alla produzione di rapporti informativi territoriali a cadenza, semestrale o annuale. Inoltre, potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti degli organi di governo dell'Osservatorio, rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari e/o specifici con riferimento alla realtà territoriale.

Art. 12. Funzionamento dell'Osservatorio
Al fine del funzionamento dell'Osservatorio, e in un’ottica di contenimento dei costi di gestione, il CdA. si avvale di una struttura operativa interna (la Segreteria tecnica) con l'eventuale ausilio di consulenze e collaborazioni esterne.