Tipologia: Contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro
Data firma: 5 luglio 2012
Parti: Unione Costruzioni Cna, Confartigianato Torino Costruzioni, Fiae Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Torino
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Cassa Edile
Art. 3 Formazione
Art. 4 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 5 Indennità sostitutiva mensa
Art. 6 Diaria
Art. 7 Contributo per Anzianità Professionale Edile
Art. 8 Prestazione Cassa Edile per carenza malattia
Art. 9 Mutualizzazione di oneri vari
Art. 10 Arretrati
Art. 11 RLST
Art. 12 Edilcard
Art. 13 Cassa integrazione apprendisti

Contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro
Settore edilizia ed affini


Addì 5 luglio 2012 in Torino presso la sede della Cna di Torino e Provincia tra Unione Costruzioni Cna […], Confartigianato Torino Costruzioni […], Fiae Casartigiani […] e Feneal Uil […], Filca Cisl […], Fillea Cgil […], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Torino rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 16.12.2010.

Premessa
Con il presente Accordo le Parti intendono confermare e rafforzare il sistema contrattuale di secondo livello, valorizzando il patrimonio di relazioni che le parti hanno costruito, finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dipendenti e col comune obiettivo di tutela del settore delle costruzioni e affini della Provincia di Torino.
Il settore delle costruzioni, che nel passato ha attraversato un ciclo di espansione particolarmente lungo e sostenuto, è stato investito dalla crisi economica e finanziaria che ha provocato una preoccupante caduta dei propri livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto delle piccole imprese e dei lavoratori occupati.
La difficile fase di congiuntura economica e i deplorevoli fenomeni di ribassi elevatissimi ed ingiustificabili che caratterizzano il mercato delle opere pubbliche, favoriscono l'incremento delle situazioni di illegalità e di non applicazione delle norme di sicurezza.
Le parti sociali, quindi, condividono la necessità di elaborare un percorso di riqualificazione del settore attraverso protocolli che, rimettendo al centro la concorrenza leale, la legalità, la sicurezza e la qualità del lavoro individuino percorsi premiali per quelle imprese che rispettano tali caratteristiche.
In questo scenario, il ruolo della bilateralità, attraverso i propri enti riveste una funzione di vitale importanza per il settore; le parti sociali confermano il secondo livello di contrattazione quale strumento essenziale per guidare le dinamiche di mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori migliorando le condizioni generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e l'applicazione delle misure di sicurezza.
Le parti concordano sulla base delle informazioni elaborate dall'osservatorio sugli appalti e mercato del lavoro, operanti nell'ambito dell'Ente Scuola, e delle banche dati della Cassa Edile e del CPT di avviare confronti con cadenza di regola semestrale al fine di attivare iniziative mirate su:
formazione professionale e accesso alla professione;
governo del mercato del lavoro;
iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni sul lavoro nero e la sicurezza confronto con le Amministrazioni pubbliche (aggiudicazione appalti, pagamenti, premialità) e gli Istituti di credito.
Al fine di creare le condizioni per un'azione più incisiva e nell'intento di riportare il maggior numero di imprese artigiane nell'alveo degli Enti Paritetici Unitari di Torino, le parti confermano l'impegno reciproco di dare completa attuazione del Protocollo d'intesa nazionale del 18 dicembre 1998.
Le parti concordano altresì di mettere allo studio particolari iniziative al fine di rendere efficace e positiva in tutta la sua utilità l'iscrizione in Cassa Edile, all' Ente Scuola e al CPT. Le Parti concordano pertanto che i dati consuntivi di tali Enti saranno oggetto di discussione in una Commissione permanente di verifica e di gestione degli Enti Paritetici del settore, per una corretta ottimizzazione degli stessi.
Le Parti convengono, altresì, di dare corso alla fase costitutiva dell'Osservatorio sugli appalti, sul mercato del lavoro, sulla Borsa Lavoro e sulle pari opportunità.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Accordo vale su tutto il territorio della Provincia di Torino per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 16.12.2010 e del CCRIL 28.6.2011.

Art. 2 Cassa Edile
Le parti, nel comune intento di isolare il fenomeno elusivo a volte sotteso alla stipula di contratti di lavoro a tempo parziale, convengono che la Cassa Edile trasmetta alle OOSS una comunicazione trimestrale, con dati aggregati, relativa al numero di lavoratori aventi tale tipologia contrattuale.
In occasione dell'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile, quest'ultima provvedere a fornire all'azienda il relativo tesserino di riconoscimento, debitamente compilato, ex art. 6 legge 123 del 3 agosto 2007.
Sarà cura dell'impresa corredarlo della prevista fotografia.
Le parti si attiveranno affinché il materiale informativo predisposto e diffuso dalla Cassa Edile, sia stampato nelle principali lingue straniere.
Con decorrenza dal mese di luglio 2012 il Comitato Paritetico Territoriale trasmetterà, mensilmente, alla Cassa Edile l'elenco delle imprese visitate, al fine di verificare la loro iscrizione in Cassa Edile.
Qualora dai controlli effettuati dalla Cassa Edile talune imprese non risultassero iscritte, le Parti forniscono mandato alla stessa affinché intraprenda le opportune iniziative, anche di carattere informativo, volte a sanare le eventuali situazioni di irregolarità.
La Cassa Edile darà informazioni al sistema delle imprese, almeno con cadenza annuale, sull'attività del bilateralismo.

Art. 3 Formazione
Le parti, nel prendere atto delle molteplici provenienze etniche dei lavoratori del comparto convengono, anche per prevenire gli incidenti sul lavoro, sulla necessità che la conoscenza della lingua italiana divenga patrimonio comune, almeno ad un livello di base.
A fronte di ciò, si impegnano a verificare la fattibilità di progetti di formazione, anche attraverso i Fondi interprofessionali, che non comportino oneri aggiuntivi per le imprese.

Art. 11 RLST
L'accordo 23 dicembre 2008 relativo agli RLST, già prorogato fino al 31 marzo 2012, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2014.
Le Parti si impegnano ad effettuare un'attenta verifica, anche dal punto di vista legale circa gli emolumenti corrisposti agli RLST, alfine di evitare qualsivoglia tipo di disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari categoria ed apportare gli eventuali correttivi che si rendessero necessari.
Le Parti effettueranno uno studio di fattibilità, finalizzato ad ottenere un risparmio sul fondo RLST, con particolare riferimento alla possibilità di dotare gli RLST di apposite autovetture in luogo del rimborso chilometrico, ferma restando l'autonomia delle OOSS in materia.