Tipologia: Accordo
Data firma: 24 luglio 2012
Validità: 24.07.12 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fiilea-Cgil Bergamo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Bergamo
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

I. Permessi Non Retribuiti; allegato n. 1
II. Fondimpresa: costituzione della Commissione Provinciale di valutazione dei piani di formazione; allegato n. 2
Allegato all’accordo sindacale del 24 luglio 2012 - Commissione paritetica della provincia di Bergamo per la formazione continua in edilizia verbale della riunione del …
III. Abiti e calzature da lavoro; allegato n. 3
IV. Fondi Cassa Edile: ape ordinaria, mutualizzazione, fondo sicurezza, fondo cigo apprendisti; allegato n. 4

V. Elemento Variabile della Retribuzione; allegato n. 5
VI. Indennità di mensa e trasporto; allegato n. 6
VII. Decorrenza e durata allegato n. 7
Verbale di accordo - Verifica e determinazione annuale dell'EVR
Allegato 1 - Importi EVR per il periodo 01/07/2012 - 31/12/2012
Protocollo di intesa


Verbale di accordo

Addì, 24 luglio 2012, in Bergamo tra Ance Bergamo e Feneal/Uil Bergamo, Filca/Cisl Bergamo e Fillea/Cgil Bergamo, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 19 aprile 2010, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 19 aprile 2010 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

Allegato n. 2 - Commissione paritetica della provincia di Bergamo per la formazione continua in edilizia
Premesso che
con il Protocollo d'Intesa per l'impostazione dei piani formativi, stipulato il 14 febbraio 2008 tra Confìndustria e Cgil, Cisl e Uil, si prevede che l'attività dei Fondi interprofessionali è volta a promuovere un sistema di formazione professionale continua per favorire l'aggiornamento del personale dipendente delle imprese aderenti, nell'ottica di migliorare la competitività delle imprese, la competenza e l'occupabilità dei lavoratori;
sempre il Protocollo sopra citato, inoltre privilegia, quale ambito per la condivisione degli accordi sulle attività formative del progetto presentato dall'impresa, la definizione di un accordo stipulato da Commissioni Paritetiche costituite dalle organizzazioni territoriali del settore alle quali appartiene l'azienda;
nella convinzione dell'importanza che lo strumento della formazione ha nello sviluppo del settore delle costruzioni, soprattutto per l'abbattimento del fenomeno infortunistico, le Parti sottoscritte ribadiscono l'impegno a sviluppare un'azione comune affinché le risorse versate dalle imprese per la formazione continua previste dalla vigente normativa sia pienamente utilizzato dal nostro settore;
le Parti sottoscritte intendono procedere alla costituzione per la Provincia di Bergamo di una Commissione Paritetica per il settore delle imprese edili con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere sui piani formativi aziendali predisposti dalle imprese edili per l'accesso ai finanziamenti di Fondimpresa - conto formazione;
Si conviene e si stipula quanto segue:
È costituita una Commissione Paritetica Territoriale per la formazione continua nel settore edile della Provincia di Bergamo, composta da 6 componenti, di cui n. 3 nominati da Ance Bergamo e n. 3 nominati congiuntamente dalle OO.SS.LL. Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil di Bergamo, con il compito di:
1. promuovere sul territorio la conoscenza e l'utilizzo da parte delle imprese edili di tutti gli strumenti di finanziamento a disposizione della formazione negoziata;
2. esprimere, dopo averli esaminati, un parere di conformità sui progetti di formazione predisposti dalle imprese edili per la richiesta di finanziamento a Fondimpresa tramite l'utilizzo del "Conto Formazione Aziendale" dalle imprese edili operanti in provincia di Bergamo, aderenti a Fondimpresa;
Il parere verrà espresso nei casi in cui sia previsto l'accordo tra le Parti Sociali come requisito di ammissibilità, laddove non sia presente, nelle singole aziende, la RSU In presenza, invece, di quest'ultima, la Commissione esprimerà il parere soltanto su delega formale della RSU e dell'impresa.
Il parere verrà espresso sulla base dei seguenti requisiti:
1. Finalità dell'intervento;
2. Descrizione delle competenze da sviluppare o delle professionalità da riqualificare;
3. Individuazione degli obiettivi dell'intervento formativo;
4. Individuazione delle aree e dei ruoli professionali che si intendono coinvolgere.
La Commissione, le cui riunioni saranno valide a tutti gli effetti se presenti almeno due componenti, di cui uno in rappresentanza di Ance Bergamo ed uno di Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil di Bergamo, esprimerà, all'unanimità dei presenti, il parere di conformità ai requisiti sopra indicati redigendo apposito verbale secondo il modello allegato al presente accordo del quale forma parte integrante.
Gli oneri di segreteria, costituita presso la Scuola Edile di Bergamo, sono posti a carico della medesima Scuola Edile. Le modalità di funzionamento della suddetta Commissione saranno stabilite dalla stessa, fatto salvo comunque che i progetti oggetto di esame e valutazione saranno messi a disposizione delle parti 7 giorni prima dell'incontro.
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle Patti sottoscritte, ed ha efficacia ove non sostituito da apposite intese fra Ance Bergamo e le organizzazioni sindacali Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil di Bergamo.
I soggetti firmatari concordano di dare comunicazione agli uffici competenti di Fondimpresa del presente accordo.

Allegato n. 3 - Abiti e calzature da lavoro
L'operaio non in prova e per il quale non si sia già provveduto per disposizione di legge, ha diritto di ricevere annualmente due tute da lavoro ed un paio di calzature di sicurezza.
L'operaio ha diritto di richiedere la prestazione di cui al comma precedente al proprio datore di lavoro il quale, peraltro, è liberato dall'obbligazione di corrisponderla con l'integrale adempimento sia degli obblighi di cui al paragrafo A) dell'art. 30 del presente Contratto, che delle disposizioni attuative definite Comitato Paritetico Territoriale.
Il Comitato Paritetico Territoriale provvede a fornire annualmente gli indumenti da lavoro e le calzature sopra indicate ai lavoratori delle imprese che al momento dell'ordine siano iscritte alla Cassa Edile di Bergamo da almeno un trimestre e in regola con tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL e gli Accordi Provinciali dispongono di effettuare alla Cassa Edile.
Gli abbinamenti delle forniture degli indumenti da lavoro e la scelta del tipo di calzature da lavoro vengono individuati dal Comitato Paritetico Territoriale, il quale opererà tale scelta nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo costituito a tale titolo con il contributo di cui al paragrafo A) dell'art. 30 del presente contratto.
Le forniture sono erogate con le modalità stabilite dal Comitato Paritetico Territoriale, che opererà di concerto con la Cassa Edile.
Nota a verbale:
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo cessano dì aver validità le disposizioni previste dall‘“Allegato A) art. 15 - Modalità di attuazione delle prestazioni prevista dall'art. 15” del CCPL.
Il Comitato Paritetico Territoriale procederà quindi a dotarsi di un proprio Regolamento per regolamentare l'attuazione della prestazione della fornitura degli indumenti di lavoro e delle calzature come sopra definita.

Allegato n. 4
Fondo per la sicurezza

Con riferimento al 4° comma dell'art. 33 “Fondo per la Sicurezza” del CCPL 24 luglio 2006 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri previsti dal 1° e dal 2° comma del medesimo art. 33 viene stabilito, a decorrere dal 01.07.2012, nella misura del 0,20 %.