Tipologia: CCNL
Data firma: 10 gennaio 1950
Validità: 01.01.1950 - 31.12.1951
Parti: Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie-Confindustria e Fillav, Fullav, Fil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fisarmoniche, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Donne e minori.
Art. 3. - Documenti e residenza.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 9. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 10. - Sospensione di breve durata ed interruzione di lavoro.
Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 12. - Cumulo di mansioni.
Art. 13. - Passaggio di categoria.
Art. 14. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 18. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 19. - Reclami sulla paga.
Art. 20. Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 22. Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 23. - Indennità di zona malarica.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 30. - Ferie.
Art. 31. - Gratifica natalizia.
Art. 32. - Mense.
Art. 33. - Disciplina aziendale.
Art. 34. - Divieti.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 37. - Regolamento interno di azienda.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
Art. 41. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 43. - Indennità di dimissioni.
Art. 44. - Indennità in caso di morte.
Art. 45. - Restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 46. - Commissioni Interne.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 49. - Istruzione professionale.
Art. 50. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 51. - Abrogazione dei precedenti contratti. Condizioni di miglior favore.
Art. 52. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 53. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonché armonichette a bocca, 10 gennaio 1950

Tra l’Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie […], con l’intervento delle Associazioni Industriali di: Ancona […], Pavia […], Torino […], Cremona […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie (Fillav) […], la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche Varie (Fullav) […], la Federazione Italiana del lavoro (Fil) […], è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di: fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonché armonichette a bocca, e per gli operai dipendenti.

Art. 2. - Donne e minori.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 5. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 6. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolarci consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Qualora al sabato venisse praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore così non lavorate potranno quindi essere ripartite negli altri giorni della settimana, ed in questo caso il maggior orario giornaliero, a regime normale, non costituisce ricupero di ore non lavorate ai sensi dell’art. 11.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, esclusi i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze di esso per i quali valgono le consuetudini aziendali o le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinate con apposite norme stabilite dall’azienda.
L’orario di lavoro verrà affisso all’entrata dello stabilimento in apposita tabella.

Art. 8. - Inizio e cessazione del lavoro.
[…]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.

Art. 9. - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal l’operaio alla Direzione o da chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 14. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 7, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 setti manali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno s’intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo s’intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
[…]

Art. 23. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vi genti disposizioni di legge.

Art. 25. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda, nelle more dell’emanazione della relativa regolamentazione di legge, praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
а) conservazione del posto per un periodo di sei mesi, di cui tre prima del parto e tre mesi dopo;
b) corresponsione per i primi tre mesi dell’assenza prima del parti e per le sei settimane successive di due terzi della retribuzione (paga o contingenza) che avrebbero percepito se avessero normalmente lavorato.
[…]
Le presenti norme cesseranno di avere vigore con l’emanazione di norme di legge e di accordi interconfederali in materia.

Art. 30. - Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (minimo contrattuale, più eventuale superminimo, più contingenza) nella misura di:
giorni 12 (ore 96): dal 1° al 10° anno compiuto di anzianità;
giorni 14 (ore 112): oltre il 10° anno compiuto di anzianità e sino al 18° anno compiuto;
giorni 16 (ore 128): oltre il 18° anno compiuto di anzianità.
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste al secondo comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e consentita la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 32. - Mense.
Per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 33. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di comprensione.

Art. 34. - Divieti.
[…]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
[…]

Art. 37. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente Contratto.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:
а) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di retribuzione, ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art. 40.

Art. 39. - Multe e sospensioni.
La direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, all’operaio che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’art. 35 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare per messo del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza della azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione, per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza, preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 39 (multe e sospensioni) non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 39 (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
g) rissa nei reparti di lavorazione;
h) infrazioni alle norme di cui agli ultimi due comma dell’art. 34 (Divieti).

Art. 46. - Commissioni Interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati di Impresa, si richiama la disciplina interconfederale che sia vigente in materia.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente con tratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente con tratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 49. - Istruzione professionale.
Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 50. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, l’aerazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo s’intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 51. - Abrogazione dei precedenti contratti. Condizioni di miglior favore.
[…]
Per quanto non regolato dal presente Contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Norma transitoria
Il presente Contratto collettivo s’intende stipulato con il presupposto che in esso si considerano riportate, a decorrere dalla data della loro effettiva definizione, le clausole e dichiarazioni che saranno convenute tra le rispettive Confederazioni per quanto riguarda gli effetti nei confronti del Contratto stesso di un eventuale ricorso da parte dei lavoratori ai metodi di lotta definiti di «non collaborazione».