Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DI CONCERTO CON
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’Impresa e l1 Internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
I DIRETTORI GENERALI
Visto il decreto 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito D.M.11.04.11, concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”,
Visto il Decreto Direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011 di costituzione della Commissione di cui al punto 3.1 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, di seguito Commissione di cui al D.M. 11.04.11;
Vista la Circolare n. 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente “Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell’allegato III al D.M. 11.04.11”;
Visto il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 di cui al punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, contenente l’elenco dei soggetti abilitati;
Visto il parere di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del DM. 11.04.11, circa l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, formulato dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.11;
Visto l’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.3.b) dell’allegato III del D.M. 11.04.11;
Visto il punto 3.7 dell’allegato III del D.M, 11.04.11, che prevede l’adozione del provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati “con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico”;
DECRETANO
Articolo 1
1. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del D.M. 11.04.11 viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del succitato decreto, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 11.04.11.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’allegato III del D.M. 11.04.11.
4. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.
Articolo 3
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al DM 11.04.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
4. A seguito delle segnalazioni dì cui al punto 5.3 dell’allegato III del D.M. 11.04.11 o nel caso di verifica della non permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al comma 1, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.11, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Articolo 4
1. L’allegato al Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 di cui al punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, contenente l’elenco dei soggetti abilitati, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 30 Luglio 2012
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro | Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’innovazione |
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica |