Categoria: 2012
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 2012
Validità: 31.12.2014
Parti: Agens-Federtrasporto e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Trasporti, Fast, Ancp
Settori: Trasporti, Mobilità - Area contrattuale attività ferroviarie
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

Premessa (Nuovo CCNL della Mobilità)
Premessa (Area Contrattuale Attività Ferroviarie)
Campo di applicazione (Nuovo CCNL della Mobilità)
Campo di applicazione (Area contrattuale Attività Ferroviarie)
Decorrenza e durata
Inscindibilità delle norme contrattuali
Parte I - Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Capo 1 - Sistema di relazioni industriali

Art. 1 Relazioni industriali (Nuovo CCNL della Mobilità)
A)
B)
C) Organismi paritetici
• Osservatorio nazionale

• Comitato per le pari opportunità
• Comitato sicurezza sul lavoro
Art. 1 bis Relazioni Industriali
A. Organismi paritetici
• Osservatorio nazionale

• Comitato per le pari opportunità
Art. 2 Assetti contrattuali (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 2 bis Assetti contrattuali
Art. 3 Contratto collettivo nazionale di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 4 Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 5 Procedure di negoziazione a livello aziendale (Nuovo CCNL della Mobilità)
Capo II - Diritti sindacali
Art. 6 Contributi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 6 bis Contributi sindacali
Art. 7 Affissione (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 8 Permessi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 8 bis Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 9 Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 10 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 10 bis Rappresentanze sindacali unitarie e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

2. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 11 Assemblee dei lavoratori (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 11 bis Assemblea e Referendum
Art. 12 Referendum (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 13 Locali (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 14 Comitati Aziendali Europei (CAE) (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 15 Non cumulabilità dei diritti sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 16 Appalti e trasferimenti d’azienda (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 16 bis Appalto e cambio appalto
Art. 16 ter Affidamento servizi di trasporto a seguito di gara
Parte II - Mercato del lavoro
Art. 17 Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 18 Periodo di prova (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 18 bis Periodo di prova
Art. 19 Contratto a termine (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 19 bis Contratto a termine
Art. 20 Lavoro a tempo parziale (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 20 bis Lavoro a tempo parziale
Art. 21 Contratto di inserimento/reinserimento (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 22 Contratto di apprendistato professionalizzante (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 22 bis Apprendistato professionalizzante
Art. 23 Somministrazione a tempo determinato (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 24 Telelavoro (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 25 Altre tipologie di lavoro flessibile (Nuovo CCNL della Mobilità)
Art. 26 Percentuali di utilizzo (Nuovo CCNL della Mobilità)
Parte III - Classificazione professionale
Art. 27 Classificazione professionale
Parte IV - Orario di lavoro
Art. 28 Orario di lavoro
1. Disciplina generale
2. Disciplina particolare per il personale mobile
Art. 29 Lavoro straordinario
Art. 30 Riposo settimanale e giorni festivi
1. Riposo settimanale

2. Giorni festivi
Art. 31 Ferie
Parte V - Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 32 Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 33 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 34 Tutela della maternità e della paternità
1. Congedo di maternità e congedo parentale

2. Trattamento economico
3. Malattia del bambino
4. Riposi giornalieri
5. Adozione e affidamento
6. Disposizioni varie
Art. 35 Tossicodipendenza e alcooldipendenza
Art. 36 Persone con handicap
Art. 37 Lavoratori affetti da virus HIV
Art. 38 Volontariato
Art. 39 Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 40 Congedi per formazione e per formazione continua
Art. 41 Congedo per gravi motivi familiari
Art. 42 Permessi
Art. 43 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
Art. 44 Servizio militare o servizio civile sostitutivo
Art. 45 Trasferimenti
Art. 46 Mobilità individuale
Art. 47 Trasferimenti individuali interaziendali
Art. 48 Formazione professionale
Art. 49 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
Art. 50 Divisa
Art. 51 Pasti aziendali
Art. 52 Tutela legale e copertura assicurativa
Art. 53 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
Art. 54 Fondo pensione complementare
Art. 55 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 56 Doveri del personale
Art. 57 Sanzioni disciplinari
Art. 58 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Art. 59 Mancanze punibili con la multa
Art. 60 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni
Art. 61 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni
Art. 62 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni
Art. 63 Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
Art. 64 Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Art. 65 Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 66 Procedimento disciplinare
Art. 67 Collegio di conciliazione ed arbitrato
Parte VI - Retribuzione

Art. 68 Retribuzione
Art. 69 Aumenti periodici di anzianità
Art. 70 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 71 Indennità di funzione Quadri
Art. 72 Salario professionale
• Tabella salario professionale
Art. 73 Premio di risultato
Art. 74 Compenso per lavoro straordinario
Art. 75 Indennità per lavoro notturno
Art. 76 Indennità per lavoro domenicale o festivo
Art. 77 Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede
Art. 78 Indennità di trasferimento
Art. 79 Reperibilità e disponibilità
Art. 80 Indennità di maneggio denaro
Art. 81 Indennità di turno
Art. 82 Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche

2. Indennità per lavori in galleria o sottosuolo
Art. 83 Indennità diverse
Art. 84 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Allegato A - Una tantum
Allegato B - Profili formativi per l’Apprendistato Professionalizzante (di cui al punto 8 del precedente art. 22 bis)

CCNL della mobilità/ Area contrattuale attività ferroviarie

Addì 20 luglio 2012, in Roma fra l’Agens […], con l’assistenza di Federtrasporto […] e la Filt/Cgil […], la Fit/Cisl […], la Uiltrasporti […], la Ugl Trasporti […], la Fast […], nonché, per adesione: la Ancp […], è stato sottoscritto il testo allegato relativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, di rinnovo del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e s.m.i..

Premessa (Nuovo CCNL della Mobilità)
Le parti, visto il Protocollo d’Intesa 30 aprile - 14 maggio 2009 sul CCNL della Mobilità, che s'intende richiamato in ogni sua parte, con riferimento alla lettera C del suddetto Protocollo d’Intesa convengono che, al momento, il CCNL della Mobilità è riferito ai quattro istituti comuni ivi richiamati:
1. campo di applicazione;
2. decorrenza e durata;
3. disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali;
4. mercato del lavoro.
Pertanto, in attesa di verificare la praticabilità di ampliare progressivamente i contenuti comuni nell'apposito gruppo di lavoro di cui alla lettera E del citato Protocollo, le parti si danno atto che la disciplina di cui ai suddetti punti si applica a decorrere dalla data del presente contratto ed è recepita integralmente in sede di rinnovo dei rispettivi CCNL di categoria (CCNL delle Attività ferroviarie e CCNL Autofiloferrotranvieri), con conseguente sostituzione dei corrispondenti istituti.
Per gli istituti di seguito non espressamente disciplinati restano pertanto confermate le rispettive discipline contrattuali.
Le parti stipulanti il presente contratto precisano altresì che i "richiami" contenuti nella predetta disciplina comune:
"al presente contratto", sono da intendersi riferiti al CCNL della Mobilità;
"ai singoli CCNL", di cui sono titolari i rispettivi soggetti firmatari, sono da intendersi riferiti al CCNL di categoria delle Attività ferroviarie 16 aprile 2003 (d’ora in avanti CCNL AF) e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché al CCNL di categoria Autofiloferrotranvieri 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni e integrazioni;
"ai CCNL", sono da intendersi riferiti sia al CCNL della Mobilità sia ai singoli CCNL come sopra specificati.

Premessa (Area Contrattuale Attività Ferroviarie)
1. Il presente CCNL delle Attività Ferroviarie è parte integrante del nuovo CCNL della Mobilità di cui al Protocollo del 30 aprile - 14 maggio 2009 e all’ipotesi di intesa siglata dalle parti il 30 settembre 2010, entrambi definiti presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Con la sottoscrizione del presente CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF), pertanto, le parti dichiarano congiuntamente soddisfatto, nell’ambito del relativo campo di applicazione, quanto previsto alla lettera D) del citato Protocollo 30 aprile-14 maggio 2009, recependo e dando così applicazione ai contenuti della citata ipotesi di intesa del 30 settembre 2010 relativamente ai primi quattro istituti comuni del nuovo CCNL della Mobilità:
• Campo di applicazione
• Decorrenza e durata
• Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali
• Mercato del lavoro.
3. Con il rinnovo del presente CCNL Mobilità/Area AF le Parti confermano l’attualità delle scelte congiuntamente operate fin dal novembre 2007 sull’esigenza di dotare i settori del trasporto pubblico locale e delle attività ferroviarie di comuni regole contrattuali collettive per accompagnare i processi di liberalizzazione in atto, consentendo alle aziende di operare in un sistema regolato e in grado di garantire ai cittadini servizi efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, di definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in questi settori.
4. Tali scelte si rivelano oggi particolarmente necessarie per l’accelerazione impressa a tali processi dal nuovo quadro legislativo nazionale delineatosi nel corso dell’ultimo anno, dalle sue possibili ulteriori evoluzioni, dagli orientamenti che si vanno concretizzando a livello comunitario.
5. Con tali premesse, constatato l’avvenuto superamento della scadenza temporale prevista dalla citata intesa del 30 settembre 2010 per il rinnovo dei CCNL dei due settori, le Parti condividono la necessità, per quanto di reciproca responsabilità e competenza, del costante allineamento del processo di progressiva unificazione contrattuale in atto attraverso il nuovo CCNL della Mobilità e dell’avanzamento di detto processo già nell’arco di vigenza del presente CCNL Mobilità/Area AF.
6. A tale scopo, considerata la complessità dei processi di riassetto industriale in corso e quelli previsti nell’intero settore rientrante nel campo di applicazione del nuovo CCNL della Mobilità, interessati dalla ulteriore fase di apertura al mercato e da processi di integrazione ed aggregazione delle imprese, al fine di accompagnare con le regole contrattuali collettive l’evoluzione dei sistemi produttivi interessati le parti concordano, anche con l’obiettivo di favorire percorsi negoziali di inclusione nel CCNL della Mobilità e nel presente CCNL Mobilità/Area AF, di riattivare la sede negoziale del confronto, anche con il coinvolgimento delle altre associazioni datoriali/aziende che rientrano nel campo di applicazione del CCNL della Mobilità, per una verifica degli elementi utili all’armonizzazione contrattuale a partire da gennaio 2013, con particolare riguardo agli aspetti normativi ed economici sulla base delle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
7. Detti percorsi negoziali possono realizzarsi anche attraverso la contrattazione collettiva aziendale che, ai sensi degli Accordi Interconfederali del 28 giugno-21 settembre 2011 e del 21 dicembre 2011 si esercita nell’ambito di applicazione del presente CCNL e nell’arco della sua durata secondo le modalità e i contenuti previsti al comma 4 dell’art. 2 bis (Assetti contrattuali).
8. Convenendone la necessità, le parti si dichiarano reciprocamente impegnate, per quanto di propria autonoma competenza, ad attivare presso le sedi istituzionalmente interessate, anche attraverso il coinvolgimento delle rispettive istanze di rappresentanza confederale, iniziative finalizzate all’adozione del nuovo CCNL della Mobilità e delle relative aree contrattuali “Attività ferroviarie” e “Trasporto Pubblico Locale” tra i criteri legislativi di qualificazione delle imprese ferroviarie autorizzate all’esercizio dei servizi di trasporto sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché quale elemento di riferimento normativo ed economico nell’ambito delle prossime procedure di affidamento dei servizi di trasporto locale e regionale di persone. In tal senso, le parti concordano sulla necessità di sottoscrivere, non appena completato il percorso di rinnovo anche per l’area contrattuale “Trasporto Pubblico Locale”, un apposito avviso comune, con particolare riferimento alla materia di cui all’art. 16 ter del presente CCNL.

Campo di applicazione (Nuovo CCNL della Mobilità)
Il presente CCNL si applica ai lavoratori delle imprese che, ai diversi livelli territoriali e nelle diverse modalità di espletamento del servizio svolgono, per via terrestre o sulle acque interne e lagunari, attività di trasporto pubblico di persone e di trasporto merci su ferrovia, nonché l’esercizio delle relative reti infrastrutturali, fermo restando i rispettivi campi di applicazione dei singoli CCNL.
Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori delle imprese che svolgono le attività connesse all'esercizio e gli altri servizi complementari e accessori se e nei limiti di quanto già previsto dai rispettivi CCNL di categoria.

Campo di applicazione (Area contrattuale Attività Ferroviarie)
In applicazione del precedente articolo “Campo di Applicazione” del CCNL della Mobilità, il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e accessori nell’ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.

Parte I - Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Capo 1 - Sistema di relazioni industriali
Art. 1 Relazioni industriali (Nuovo CCNL della Mobilità)

1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni industriali e in linea con le dinamiche del processo di liberalizzazione in atto, le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme dei CCNL dalle stesse sottoscritti e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare durante la vigenza degli stessi, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali contratti.
3. Ciò premesso le parti individuano un sistema di relazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di informativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel presente Capo 1.

A) A livello nazionale le parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di:
- promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio e la riqualificazione dell’offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell’utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale;
- promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale;
- promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del trasporto merci;
- sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede comunitaria;
- individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori;
- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei posti di lavoro degli addetti;

B) a livello nazionale le parti stipulanti i singoli CCNL, nei limiti di quanto eventualmente stabilito dagli stessi, provvedono a:
- verificare la corretta applicazione dei singoli CCNL, con riferimento agli istituti dagli stessi disciplinati secondo le definizioni di cui in Premessa;
- conciliare vertenze territoriali o aziendali, anche mediante eventuali livelli decentrati di conciliazione con le relative modalità operative, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti l’interpretazione e/o la corretta applicazione dei singoli CCNL;
- verificare la sussistenza delle condizioni per l’attivazione della contrattazione di secondo livello e la sua coerenza con la disciplina nazionale contrattuale, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite nei singoli CCNL.

C) Organismi paritetici
Osservatorio nazionale

È costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro e dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e gomma, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto;
b) evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato di riferimento, rispetto all’evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all’andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell’andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
h) andamento del tasso di adesione ai fondi contrattuali di previdenza complementare, finalizzato all’individuazione di azioni volte a favorire l’adesione, in particolare dei giovani.
Verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L’Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.
L’Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti. Costituito l’Osservatorio Nazionale, le parti valuteranno la possibilità di istituire Osservatori Regionali con specifici compiti.

Comitato per le pari opportunità
È costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato per le Pari Opportunità opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di inserimento/reinserimento lavorativo, contratti part-time, apprendistato, tempo determinato ecc.) ed all’utilizzo degli strumenti atti a favorire l’inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell’Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;
- seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell’Unione Europea 1991-1995 e successivo, nonché al programma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell’Unione Europea;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l’occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente contratto le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia.
Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il presente contratto al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali, composti pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante i singoli CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.

Comitato sicurezza sul lavoro
È costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all’evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.
4. Le modalità di funzionamento e attivazione degli organismi paritetici di cui sopra saranno concordate e definite tra le parti interessate entro il 31 dicembre 2010. In ogni caso, la partecipazione ai suddetti organismi non comporterà incrementi del quantitativo dei permessi sindacali annui riconosciuto a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante i singoli CCNL.
Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno a carico delle singole organizzazioni partecipanti.
Fino all’attivazione degli organismi di cui al precedente punto 3 operano i corrispondenti organismi eventualmente previsti nel CCNL delle Attività Ferroviarie e nel CCNL Autofiloferrotranvieri.
Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione entro il 31.12.2011 le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e/o con l’istituzione di nuove forme di bilateralità.
5. La fase dell’informativa si articola come segue:
A) Fase dell’informativa nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, le parti datoriali forniranno alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- scenari evolutivi del mercato del trasporto con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell’esercizio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente.
B) Fase dell’informativa aziendale
Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese con almeno 25 dipendenti forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, una informativa riguardante:
- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull’organizzazione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, specificando le diverse tipologie contrattuali utilizzate e quelle che l’azienda intenderà utilizzare nel corso dell’anno, occupazione giovanile, andamento dell’occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica;
- linee di politiche produttive in relazione alla evoluzione dei mercati e degli assetti societari e dei loro conseguenti effetti;
- linee, tipologie ed entità dei lavori complessivamente da dare in appalto;
- andamento dei principali indicatori economici in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell’informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali di cui al primo periodo della presente lettera B), un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa aziendale.

Art. 1 bis Relazioni Industriali
1. Il termine di cui al 1° capoverso del punto 4 del precedente art. 1 è fissato, in applicazione del presente CCNL, al 31 dicembre 2012.
Il termine di cui al 4° capoverso del punto 4 del precedente art. 1 è fissato, in applicazione del presente CCNL, al 31 dicembre 2012.
2. In applicazione del 3° capoverso del punto 4 del precedente art. 1, in attesa della attivazione degli Organismi paritetici di cui allo stesso art. 1, restano in vigore gli Organismi paritetici di cui alla lettera A) dell’art. 1 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003, come di seguito riportato:

A. Organismi paritetici
Osservatorio nazionale

È costituito a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche: situazione economico sociale del trasporto ferroviario, formazione professionale, ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
In particolare, in tale sede, ed in relazione alle aree tematiche sopra individuate, saranno affrontati i seguenti argomenti:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto (su strada, aereo, marittimo);
b) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie, rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore distinti per sesso con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
h) tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto ferroviario, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ed all’evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate;
i) andamento delle relazioni industriali e del sistema della partecipazione negli organismi paritetici nelle imprese del settore.
Ai fini dell’analisi e valutazione dei flussi occupazionali verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L’Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore. A tale scopo l’Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.
Le parti si danno atto che l’Osservatorio Nazionale costituito in applicazione del precedente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 ed il relativo Regolamento di funzionamento mantengono la loro validità.

Comitato per le pari opportunità
Le parti convengono di costituire il Comitato Paritetico Nazionale per le Pari Opportunità con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato Paritetico per le Pari Opportunità sarà composto da una rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da un eguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di inserimento/reinserimento, contratti part-time, apprendistato professionalizzante, tempo determinato, ecc.) ed all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di uditore;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell’Unione Europea 1991-1995 e successivo, nonché al programma di azione per l'attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell'Unione Europea;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende ferroviarie con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia.
Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduto a turno da un componente dei due gruppi, delibera per l'attuazione dei compiti sopraindicati ed annualmente riferisce sulla propria attività alle parti che hanno stipulato il presente CCNL.
Esso si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente CCNL, il Comitato terminerà i propri lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte deliberate quanto le eventuali valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali.
Nel caso di aziende che facciano parte di Gruppi societari, qualora il Gruppo societario occupi complessivamente almeno 1.200 dipendenti nell'intero Gruppo potrà essere costituito un solo CPO.
Sono fatti salvi gli assetti in atto alla data di stipula del presente CCNL.

Art. 2 Assetti contrattuali (Nuovo CCNL della Mobilità)
Il sistema contrattuale si articola:
- sul contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;
- sul secondo livello di contrattazione destinato ad operare nel rispetto delle modalità e negli ambiti di applicazione definiti dai CCNL o dalla legge.

Art. 2 bis Assetti contrattuali
1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli:
• il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
• un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL.
2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL.
I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi.
Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro.
Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art. 3 Contratto collettivo nazionale di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
A tal fine il presente CCNL regola, con le modalità di cui alla Premessa:
• campo di applicazione;
• decorrenza e durata;
• disciplina del sistema delle relazioni industriali diritti sindacali;
• mercato del lavoro.
[…]

Art. 4 Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
[…]
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate:
• costituzione dei CAE;
• profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL;
• azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;
• eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza;
• eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

Capo II - Diritti sindacali
Art. 7 Affissione (Nuovo CCNL della Mobilità)

1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro.
2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto.
3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla direzione aziendale.
4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati.
5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 9 Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Ai sensi degli accordi interconfederali in materia le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda istituiscono nelle aziende, con la partecipazione esclusiva dei lavoratori da esse dipendenti, le RSU ovvero le RSA laddove previste nei singoli CCNL.
2. La costituzione, il funzionamento e le prerogative delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle aziende sono disciplinati dai singoli CCNL e dai relativi accordi nazionali in coerenza con quanto stabilito dai suddetti accordi interconfederali.

Art. 10 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995.
2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8.3.
3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.

Art. 10 bis Rappresentanze sindacali unitarie e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

1.1 In applicazione del precedente art. 9 e dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che - congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
1.2 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo del 23.7.1993, come disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993. Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale.
Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL.
1.3 Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del presente CCNL o comunque aderenti alla disciplina contenuta nello stesso Accordo Interconfederale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
1.4 I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

2. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, l’individuazione e il numero dei RLS viene definito in specifici accordi a livello aziendale.
Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL.

Art. 11 Assemblee dei lavoratori (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui al precedente art. 9 possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dai suddetti CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 36 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro, a condizione che:
a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1;
b) non arrechino impedimento alla regolarità del servizio;
c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1 si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza. Restano ferme le previsioni di cui ai singoli CCNL e alle discipline vigenti relativamente alla partecipazione alle assemblee dei lavoratori, compresi quelli per i quali non è possibile sospendere l’attività per specifiche esigenze di presidio del servizio e/o di esercizio.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al punto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.

Art. 11 bis Assemblea e Referendum
1. In applicazione del precedente art. 11, le assemblee indette durante l’orario di lavoro dalle RSU e/o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL congiuntamente, nei limiti complessivi di 10 ore annue retribuite, si terranno preferibilmente all’inizio o al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi specifici accordi a livello aziendale.
In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle singole Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolare circolazione dei treni.
Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi.
Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° capoverso del presente punto 1 e che non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
2. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo art. 12.
3. Per l’effettuazione dei referendum ai sensi del successivo art. 12, le aziende metteranno a disposizione delle RSU e/o delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL idonei locali ed attrezzature.

Art. 13 Locali (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare:
• l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità;
• l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

Art. 14 Comitati Aziendali Europei (CAE) (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002.
3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti singoli CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002.

Art. 16 Appalti e trasferimenti d’azienda (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
2. Nel rapporto con le aziende appaltataci, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante.
3. Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento.
4. Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti.
5. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, e le successive modifiche e integrazioni, nonché l’art. 26 dell’all. A al R.D. n. 148/1931, in quanto applicabile.
6. Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti i singoli CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
7. Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività per subentro di azienda a qualunque titolo nelle attività rientranti nel campo di applicazione come definito dal presente contratto, si applicano le normative contrattuali vigenti nei rispettivi singoli CCNL e sono fatti salvi gli accordi di confluenza agli stessi, laddove esistenti.

Art. 16 bis Appalto e cambio appalto
Le Parti definiscono la seguente disciplina al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza e di favorire la progressiva estensione/applicazione di norme comuni riferite al sistema degli appalti e dei cambi appalto, da parte di tutte le imprese che applicano o applicheranno il presente CCNL.
I bandi di gara e i successivi contratti dovranno contenere specifiche clausole che impegnino le imprese appaltatrici e subappaltatrici al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
1. La disciplina del presente articolo si applica agli appalti dei servizi affidati da imprese rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL ed è valida, nell’ambito di dette attività, indipendentemente dalla tipologia giuridica dell’impresa appaltatrice, per:
- accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari;
- assistenza e/o ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari;
- pulizia a bordo treno o negli impianti e relativi servizi ausiliari nell’ambito delle attività di trasporto ferroviario.
In coerenza con gli obiettivi congiuntamente dichiarati nella premessa al presente articolo, nonché in applicazione di quanto previsto al punto 3 del precedente art. 16, le aziende appaltatrici affidatarie delle attività specificate al punto 1 applicheranno il presente CCNL ai propri dipendenti.
2. In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell’occupazione, le aziende appaltanti, secondo criteri di trasparenza, acquisiranno in particolare nei modi e nelle fasi procedurali previste dalla normativa vigente, la documentazione occorrente al fine di avere visibilità su:
a) la capacità economico-finanziaria delle aziende che partecipano alle procedure di appalto in materia di servizi;
b) la regolarità contributiva attestata attraverso la verifica del DURC nelle fasi di aggiudicazione e nelle successive fasi di gestione, prima di ogni pagamento previsto;
c) il CCNL applicato;
d) il numero dei lavoratori impiegati nell’appalto, i relativi livelli di inquadramento e l’orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile;
e) in fase di gestione del contratto: Modelli F24 mensile; DM 10 virtuale, DURC, flusso Uniemens, comunicazione ai Centri per l’Impiego e ogni altra documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori.
Fermo restando quanto disciplinato all’art. 1 (Relazioni Industriali) punto 5, lettera B), 5° alinea del presente CCNL, in occasione del cambio appalto, nel rispetto dei limiti di legge e su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, le aziende appaltanti daranno informativa su quanto sopra previsto.
3. Al fine di tutelare l’occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell’appaltatore, sia dell’eventuale subappaltatore autorizzato.
Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l’impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l’obbligo per l’azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.
Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l’orario di lavoro individualmente contrattualizzato all’atto del cambio appalto.
4. Il cambio d’appalto ed il passaggio dei lavoratori all’impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l’azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Il confronto riguarderà anche le eventuali prestazioni autorizzate per il subappalto.
5. Nel caso l’appalto e/o il cambio appalto sia di rilevanza nazionale e comporti la riduzione del perimetro di attività, l’azienda appaltante darà comunicazione, nei 30 giorni precedenti l’affidamento delle attività, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, specificando gli elementi oggettivi determinanti la riduzione stessa.
6. Per gli appalti relativi ad attività di gestione accumulatori, preclimatizzazione rotabili, movimentazione rotabili in ambito impianti, nonché per i subappalti delle stesse attività e di quelle di cui al punto 1, vale la disciplina del presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto al secondo capoverso del punto 1.
Per dette attività, qualora al termine del confronto di cui al punto 4 non trovi applicazione il presente CCNL, dovrà comunque essere adottato il CCNL del settore merceologico di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.
Per tali attività le Parti si attiveranno congiuntamente per la definizione delle tabelle del costo orario, da predisporre a cura del Ministero del Lavoro, sulla base di quanto previsto dal comma 3 bis, dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice degli appalti).
Nelle more della definizione delle tabelle di cui sopra le aziende appaltanti prenderanno a riferimento per i bandi di gara gli elementi normativi e retributivi disciplinati dal presente CCNL.

Parte II - Mercato del lavoro
Art. 17 Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità)

1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda.
[…]
6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.
[…]

Art. 19 Contratto a termine (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’azienda.
2. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DPL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore ai 12 mesi. Ai sensi del comma 4 ter dell’art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell’anno.
3. In applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva o in una delle unità produttive ubicate nel territorio della medesima regione per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
4. Nelle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.
5. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto a termine avverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle ulteriori disposizioni contenute nei singoli CCNL in materia di durata minima e massima.

Art. 19 bis Contratto a termine
1. In applicazione del punto 7 del precedente art. 19, a livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sulle figure professionali dei contratti a termine. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.
2. I lavoratori con contratto a termine usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.
3. Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 bis sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.

Art. 21 Contratto di inserimento/reinserimento (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
6. Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova;
- l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la sede/residenza di lavoro;
- il livello/parametro retributivo di inquadramento;
- il trattamento di malattia e infortunio;
- il progetto individuale.
7. Nel progetto verranno indicati:
- profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
9. Il contratto di inserimento avrà la durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.
10. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
11. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
12. Le competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo”, secondo le disposizioni di legge in materia.
13. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti il rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
[…]
17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda.
[…]
25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 22 Contratto di apprendistato professionalizzante (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età per le figure professionali e le durate previste dai singoli CCNL ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
2. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
4. Per instaurare l’apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo individuale.
5. I profili formativi del contratto di apprendistato sono definiti dai singoli CCNL, ovvero dalle intese nazionali allegate al presente contratto.
Per i profili formativi diversi da quelli di cui sopra le parti convengono che, sino alla loro definizione, il contratto di apprendistato, come disciplinato dai singoli CCNL, è attivabile previa trasmissione del piano formativo individuale alla Regione competente. Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa riferimento, per ciascuna figura professionale, a similari profili formativi già approvati in altri settori.
[…]
7. Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto- dovere di istruzione e formazione.
[…]
13. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
14. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
15. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
16. L’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
17. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
18. Le regole convenute sulla formazione nel presente punto e nei successivi sono finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle determinazioni in materia in tutte le aziende e sull’intero territorio nazionale.
Per formazione formale aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.
La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero esterni all’azienda ai sensi della legislazione vigente.
L’azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà erogare ai dipendenti apprendisti l’intero monte ore di formazione annuale attraverso le idonee strutture formative di cui è dotata e, nel caso di gruppi di aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli apprendisti delle aziende del gruppo.
19. L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:
- presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
- disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
20. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all’atto dell’assunzione.
21. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d’apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all’apprendista.
22. Qualora il candidato ne sia sprovvisto il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
23. La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte ore di almeno 120 ore annue, anche raggiungibili come media nell’intero periodo di durata del contratto, di cui 40 di formazione professionalizzante in modalità teorica ed almeno 40 di formazione trasversale. Viene demandata alla discrezionalità aziendale la facoltà di articolare le ore di formazione previste per la durata complessiva del progetto.
Le ore destinate alla formazione esterna, ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali.
24. È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
25. La durata, le modalità e l’articolazione della formazione sono quelle sopra individuate salvo che non siano stabilite nei profili formativi delle figure professionali di assunzione che sono definite nei singoli CCNL.
26. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte autonomamente purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte.
27. La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
28. Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 28 febbraio 2000.
L’utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei treni nonché nelle attività caratteristiche del personale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblico deve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della normativa vigente.
Inoltre, per le imprese che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie, nei servizi di condotta per i quali è previsto il possesso della patente F, l’utilizzazione dei macchinisti e capi treno apprendisti potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
• il macchinista apprendista, nei primi 20 mesi del contratto di apprendistato potrà svolgere tali servizi solo se affiancato da altro agente di condotta in possesso della patente F;
• ove la condotta dei treni sia affidata ad un solo agente, il capo treno apprendista potrà essere impiegato in tali servizi non prima di 8 mesi dall’inizio del contratto di apprendistato.

Art. 22 bis Apprendistato professionalizzante
1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
[…]
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
Figure professionali
Capo Stazione - (livello professionale B),
Macchinista - (livello professionale B),
Capo Treno/Capo Servizi Treno - (livello professionale B),
Specialista Tecnico Commerciale - (livello professionale B),
Capo Tecnico Infrastrutture - (livello professionale B),
Capo Tecnico Rotabili - (livello professionale B),
Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) - (livello professionale D),
Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) - (livello professionale D);
Operatore Specializzato della Circolazione - (livello professionale D).
A livello aziendale, ove siano definite diversamente le figure professionali di cui sopra, potranno essere adottati con specifico accordo tra le parti i relativi profili formativi come definiti nel presente CCNL.
Profili _ formativi
I profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente CCNL.
9. Le figure professionali ed i profili formativi di cui al precedente punto 8 potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano.

Art. 23 Somministrazione a tempo determinato (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’azienda, tenuto conto dei divieti di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei lavoratori somministrati e i motivi del ricorso al lavoro somministrato. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.

Art. 24 Telelavoro (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004 e a seguito dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro che può favorire l'efficienza e la produttività delle aziende nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda.
3. Il telelavoro può trovare sviluppo in variegate articolazioni in relazione ai diversi contenuti organizzativi secondo modalità logistico-operative riconducibili a varie tipologie e si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore.
4. Le parti possono modificare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa già in essere in rapporti a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato dando un preavviso minimo di 6 mesi; a fronte di comprovate motivazioni il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro, ante tempo rispetto a quello concordato, dopo un tempo minimo di 12 mesi dall’inizio del telelavoro.
5. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali.
6. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'azienda. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'azienda.
7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato dal presente contratto.
8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
10. L’azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza.
11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo conto delle caratteristiche della prestazione.
12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.
13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Art. 25 Altre tipologie di lavoro flessibile (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Le parti convengono sull’opportunità di procedere ad una ricognizione congiunta per verificare la necessità di integrare il presente CCNL con disposizioni inerenti altre tipologie di lavoro flessibile.
2. Le integrazioni in esito alla verifica di cui al precedente punto 1 saranno definite dalle parti entro i successivi 6 mesi.
3. Nelle more del percorso negoziale descritto sono fatte salve le norme relative a tali tipologie già previste nei singoli CCNL.

Art. 26 Percentuali di utilizzo (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Fatte salve le tipologie contrattuali di cui agli articoli 21 e 22 (inserimento e apprendistato) del presente CCNL, le altre forme contrattuali a tempo determinato, nonché le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con modalità a tempo parziale di tipo orizzontale, sono attivabili:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
2. Se dall’applicazione delle percentuali di cui al comma precedente risultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è elevato all’unità superiore.
3. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non trovano applicazione per i contratti a tempo determinato individuati dall’art. 10, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
4. I contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all’atto dell’assunzione, con arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili. Tali contratti concorrono ai limiti complessivi stabiliti al punto 1 del presente articolo.

Parte IV - Orario di lavoro
Art. 28 Orario di lavoro
1. Disciplina generale

1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali.
Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali.
Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio.
1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi.
Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale.
1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio.
Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.
Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7.
1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2.
Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del successivo punto 1.6, qualora il periodo di lavoro giornaliero abbia inizio non prima delle ore 4.00, ovvero abbia termine entro le ore 1.00.
Per il personale operante a terra dipendente dalle aziende dei servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, il periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00 avrà una durata programmata massima di 10 ore, ferma restando la media di 8 ore tra due riposi settimanali consecutivi.
1.5 L’orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.
In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l’orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
La ripartizione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nell’ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa.
1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato). Le variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla attivazione della procedura stessa.
1.7 Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito.
La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti.
Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell’intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.
1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.
Le aziende garantiranno la sostituzione entro un’ora dal completamento del periodo di lavoro giornaliero programmato. A livello di contrattazione aziendale potrà essere previsto un termine maggiore per la sostituzione, comunque non superiore a 2 ore.
1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall’art. 75 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00.
I servizi notturni sono programmabili nel numero massimo di:
a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non sia consecutivo al precedente, previa contrattazione a livello aziendale;
b) 10 per mese;
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda il personale mobile, i servizi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono definiti al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
A livello di contrattazione aziendale le parti possono definire gli eventuali ulteriori criteri per l’individuazione delle casistiche che, rilevando la possibilità del superamento dei servizi annui di cui alla lettera c) del precedente capoverso, determinino l’applicazione delle norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore, fatto salvo quanto definito al successivo punto 2 per il personale mobile.
Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, si potranno prevedere, in sede di negoziazione dei turni di servizio, durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nello sviluppo del turno, di norma nel mese.
A livello di contrattazione aziendale le parti potranno altresì definire, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l’arco notturno, lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie tra due riposi settimanali.
1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, comprendente un’intera giornata di calendario.
Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il riposo settimanale si concluda nella fascia oraria 0.00-6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
1.12 Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti.
A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai sensi del precedente punto 1.7, l’intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.
A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.

2. Disciplina particolare per il personale mobile
2.1 Definizioni:
a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c).
Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 28;
b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’art. 27 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce:
- personale di macchina (PDM): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”;
- personale di bordo (PDB): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “CapoTreno/Capo Servizi Treno”, o la figura professionale di “Tecnico Commerciale a bordo”, ovvero la figura professionale di “Operatore Specializzato Commerciale”;
- personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”;
- personale dei servizi (PDS): il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di:
• per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”;
• per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): “Operatore Specializzato Commerciale”;
• per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP) : “Pulitore a bordo treno”;
- personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Garzone di cucina, Cameriere, Ingrassatore, Marinaio, Dispensiere, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina;
c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:
- condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce:
• continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente alinea;
• effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12;
- scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno;
- accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;
- complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni;
- riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;
- sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata;
- pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico¬fisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda;
- spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda:
• si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa;
• si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione;
• si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi;
• si sposta tra impianti collocati all’interno della propria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte;
d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre:
- base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive;
- modulo di equipaggio: modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue:
• MEC1 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida;
• MEC2 : modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida;
• MEC3 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida;
• MEC4 : modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB;
• MEB1 : modulo di bordo operante con un solo agente PDB;
• MEB2 : modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;
• MES : modulo di servizio composto da personale PDS, articolato per le rispettive attività in MES1 (accompagnamento notte); MES2 (assistenza e/o ristorazione); MES3 (assistenza e/o pulizia).
I moduli di equipaggio già operativi nelle aziende all’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermati. È invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nel presente articolo;
- riposo giornaliero: periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 2.3, a sua volta definito:
• in residenza: quando è fruito tra il termine di un periodo di lavoro giornaliero e l’inizio di un nuovo periodo di lavoro giornaliero presso la propria base operativa di assegnazione;
• fuori residenza (RFR): quando non può essere fruito presso la propria base operativa di assegnazione;
- servizio in andata e ritorno (A/R): composto da un unico periodo di lavoro giornaliero preceduto e seguito da un riposo giornaliero in residenza, ovvero preceduto o seguito da un periodo di riposo settimanale;
- servizio con RFR: composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un riposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo è seguito da un riposo giornaliero in residenza o da un periodo di riposo settimanale;
- assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l’ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l’ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l’eventuale riposo fuori residenza;
e) infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l’articolazione degli orari per rispondere alle diverse modalità organizzative del lavoro e dei regimi di orario e alle condizioni operative di erogazione dei servizi, proprie delle attività che caratterizzano il personale mobile ricompreso nel campo di applicazione del presente CCNL, si individuano le seguenti Sezioni Specifiche quali articolazioni normative del presente punto 2 riferite ad aziende o strutture organizzative delle stesse rispettivamente dedicate, in via esclusiva o prevalente, ad ognuna delle attività di seguito descritte:
- trasporto passeggeri veloce (SP1), comprendente i servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC;
- trasporto passeggeri regionale e locale (SP2), comprendente i servizi regolati dalla legislazione nazionale di cui al D.Lgs n. 422/1997 e s.m.i. e dalla relativa legislazione attuativa regionale, ovvero effettuati tra due Regioni limitrofe su autorizzazione del competente organismo di cui alla L. 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., in quanto valutati compatibili con dette legislazioni;
- trasporto passeggeri (SP3), comprendente tutti gli altri servizi, inclusi quelli effettuati tra due o più Regioni tra loro limitrofe autorizzati dal citato organismo ma non rientranti nella definizione di SP1 di cui al precedente 1° alinea;
- trasporto merci (SM);
- servizi complementari e di supporto alle attività ferroviarie, forniti, di norma, da aziende diverse dalle imprese ferroviarie, a loro volta articolati in:
• accompagnamento treni notte (SAN);
• assistenza e/o ristorazione a bordo treno (SAR);
• ausiliari e/o pulizia (SAP);
• navi traghetto (SNT).
2.2 Le attività “accessoria” e “complementare” di cui alla lettera c) del precedente punto 2.1 vengono quantificate ed eventualmente ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile.
All’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermate, per tali attività, le specificazioni e le quantità in vigore nelle singole aziende. Le eventuali successive variazioni saranno oggetto di informativa preventiva alle strutture sindacali interessate, almeno 20 giorni prima della loro introduzione.
Nel caso di servizi giornalieri promiscui, effettuati cioè con diversi moduli di equipaggio, i limiti del periodo di lavoro, della condotta e del riposo giornaliero, come definiti nelle singole Sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7, saranno quelli relativi ai moduli di condotta MEC1 o MEC3 o MEC4, qualora si abbia una durata complessiva del periodo di lavoro giornaliero programmato con tali moduli, pari o superiore a 2 ore e 30 minuti. In tali casi, la durata delle soste di servizio o gli spostamenti di servizio di cui alla lettera c), ultimo alinea, 2° capoverso del precedente punto 2.1, tra due servizi di condotta programmati con moduli di equipaggio diversi, sarà attribuita al 50% a ciascuno dei due servizi.
2.3 Le aziende garantiranno con i mezzi necessari gli spostamenti del personale nell’ambito della base operativa per fare ritorno, a servizio compiuto, all’impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo.
Il riposo giornaliero decorre dall’ora di rientro nell’impianto di partenza, con le modalità definite a livello aziendale.
2.4 Riposo settimanale
2.4.1 Il periodo di riposo settimanale non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro giornaliero, comprendente il giorno di riposo settimanale come definito al punto 1 dell’art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL ed il riposo giornaliero.
2.4.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno, ma con contrattazione a livello aziendale è spostabile tra il 4° e il 7° giorno garantendo, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo.
2.4.3 A livello di contrattazione aziendale, secondo la procedura di cui al successivo punto 2.9, possono essere concordate:
a) le condizioni per la riduzione ad un minimo di 35 ore consecutive del limite di cui al precedente punto 2.4.1, per un massimo di 8 volte nell’anno;
b) le condizioni per la riduzione del monte ore annuo di cui al precedente punto 2.4.2 e le eventuali modalità alternative a tale monte ore annuo, per la fruizione a condizioni equivalenti dei riposi settimanali programmati nell’arco dell’anno.
2.4.4 La ripresa del servizio al termine del periodo di riposo settimanale è quella definita al precedente punto 1.11.
2.5 Lavoro notturno
Per i lavoratori di cui al presente punto 2, si applica la disciplina generale di cui al 1° e al 2° capoverso del precedente punto 1.9.
I servizi notturni tra due riposi settimanali, nel mese e nell’anno sono invece fissati, per ogni Sezione Specifica, come stabilito al successivo punto 2.7.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, a livello di contrattazione aziendale possono essere concordate modalità di calcolo diverse del limite numerico annuo di servizi notturni, nonché gli eventuali ulteriori criteri di cui all’ultimo capoverso del medesimo punto 1.9.
2.6 Pause
Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12.
Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell’art. 51 del presente CCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all’interno del periodo di lavoro giornaliero; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00. Tale pausa non è programmata nei casi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni abbiano inizio a partire dalle ore 22.00.
A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche modalità per la fruizione, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa.
2.7 Sezioni Specifiche
La normativa che segue è riferita ad ognuna delle Sezioni Specifiche di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1 ed esclusivamente ai moduli di equipaggio ivi indicati, composti come descritto alla lettera d) del medesimo punto 2.1.
A livello di contrattazione aziendale possono essere concordate eventuali ulteriori configurazioni organizzative dei moduli di equipaggio, le cui corrispondenti norme di utilizzazione andranno definite nell’ambito della relativa Sezione Specifica di appartenenza, fermo restando quanto definito nella medesima e, ove previsto, sulla base di quanto disposto dall’ANSF.
2.7. A Sezione Specifica “SP1” (trasporto passeggeri veloce)
A. 1 Lavoro giornaliero

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2.
- 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 2° e 3° alinea per i servizi notturni;
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, può essere concordata:
- l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera a);
- l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9 si può concordare:
- l’elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 4° alinea della precedente lettera a);
- allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, il prolungamento fino a 11 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
A. 2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
A. 3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali;
- 5 nel mese;
c) l’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore;
d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino ad un massimo di 30 ore.
A. 4 Servizio di condotta
a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1;
- 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’elevazione fino a 7 ore del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi programmati in A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1, per un massimo di 5 servizi nel mese.
A. 5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
b) 11 per mese;
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5.
A. 6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto A.1.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore.
2.7. B Sezione Specifica “SP2” (trasporto passeggeri regionale e locale)
B. 1 Lavoro giornaliero
a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4;
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria:
- l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a).
Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
B. 2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00;
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, è possibile concordare:
- le condizioni per la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00.
Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare:
- la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza di cui al 1° alinea della precedente lettera a), a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
- l’ampliamento della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente lettera
b) al periodo 5.00-24.00.
B. 3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a:
- 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
- 6 ore consecutive, qualora il RFR sia collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00.
b) Il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra due riposi settimanali;
- 5 nel mese, per il PDM;
- 4 nel mese, per il PDB.
c) L’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore.
d) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.9, può essere concordata la riduzione a 6 ore consecutive di durata minima del RFR nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00.
B. 4 Servizio di condotta
a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
- 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4.
B. 5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
b) 11 per mese;
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5.
B. 6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto B.1.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore.
2.7. C Sezione Specifica “SP3” (trasporto passeggeri)
C. 1 Lavoro giornaliero
a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00¬24.00;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio, con durata massima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 2° e 3° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° alinea e per i servizi diurni di cui al 4° alinea della precedente lettera a).
C. 2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
C. 3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
b) la durata minima del RFR è pari a 6 ore consecutive, se il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00;
c) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali;
- 5 nel mese;
d) l’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore;
e) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino ad un massimo di 30 ore.
C. 4 Servizio di condotta
a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2;
- 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
- 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00¬
5.0 deve essere garantito il rientro in residenza.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- l’elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00.
C. 5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
b) 11 per mese;
c) 79 per anno;
d) a livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio notturno tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00¬
5.0, fino ad un massimo di 2 volte nel mese.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5.
C. 6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e,
in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto C.1.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore.
2.7. D Sezione Specifica “SM” (trasporto merci)
Moduli di equipaggio

Il modulo di equipaggio MEC3 di cui al 2° alinea della lettera d) del precedente punto
2.1, composto da un solo agente PDM e da un agente PPT in cabina di guida, può operare solo su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R.
D. 1 Lavoro giornaliero
a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4, comprendente una pausa di almeno 30 minuti;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 7 ore per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio, MEC3 oppure MEC4;
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima pari a 8 ore per i servizi diurni e con i limiti di durata previsti al precedente 3° alinea per i servizi notturni;
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 con durata massima pari a 8 ore per i servizi diurni e con i limiti di durata previsti al precedente 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva
delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può
concordare:
- l’estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° alinea;
- l’elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 1° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 2° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 4° alinea della precedente lettera a) per i servizi interessanti le fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00;
- l’elevazione fino a 9 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
D. 2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00;
- 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni consecutivi non intervallati da riposo settimanale, riducibili a 18 ore se il 2° servizio notturno è seguito da un RFR.
D. 3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali, elevabili a 3 con contrattazione a livello aziendale,
- 5 nel mese;
c) l’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno), non potrà essere programmata di norma per periodi superiori a 24 ore;
d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- la programmazione di RFR con durata minima di 7 ore nella fascia 5.00-24.00 nel caso in cui i due periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati entrambi nella stessa giornata solare (0.00-24.00);
- la programmazione di un 3° RFR tra due riposi settimanali;
- l’elevazione fino ad un massimo di 7 dei RFR nel mese, di cui al 2° alinea della precedente lettera b);
- l’ampliamento fino ad un massimo di 30 ore del periodo di assenza dalla residenza di cui alla precedente lettera c).
D. 4 Servizio di condotta
a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 5 ore di condotta continuativa per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
- 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva per servizi di sola andata o solo ritorno effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4;
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’elevazione fino a 30 minuti dei limiti massimi per la programmazione della condotta di cui alla precedente lettera a).
D. 5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 3 servizi tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente ed interessi per non più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00;
b) 12 per mese
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5.
D. 6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso:
- non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne;
- non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne;
- non oltre la 10a ora in caso di prestazioni seguite da un RFR o a seguito di un RFR, fermo restando il limite previsto al precedente alinea in caso di prestazioni lavorative notturne.
Per i servizi A/R di cui ai precedenti 1° e 2° alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore.
2.7. E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte)
E. 1 L’orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1 sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli di lavoro” che potranno svolgersi anche su periodi superiori a 7 giorni, purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti per legge e l’orario di lavoro del ciclo sia fissato in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore, che dovrà essere comunque garantito su base mensile.
E. 2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:
- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), terzo alinea, considerando pari a 75 minuti per ogni tratta il tempo delle operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo del treno, e con diversa quantificazione che potrà essere concordata a livello aziendale in fase di definizione dei turni di cui al successivo punto 2.9;
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), ottavo alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), quinto alinea, nel corso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata l’effettuazione di eventuali servizi a terra;
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), settimo alinea.
Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi.
La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.
E. 3 In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina particolare si svolgono normalmente a cavallo di due giornate consecutive di calendario, la durata massima di un periodo programmato di lavoro ordinario non sarà superiore a 18 ore consecutive riferite a un servizio di sola andata o di solo ritorno.
Ove il servizio di accompagnamento superi il suddetto limite, la prestazione lavorativa sarà prolungabile, in funzione delle esigenze dell’orario di percorrenza del servizio, sino all’arrivo alla stazione di destinazione, aumentata dei tempi accessori che costituiscono l’orario di lavoro, come stabiliti al precedente punto 2.7. E.2, 2° alinea.
E. 4 Data la specificità dei servizi di accompagnamento dei treni notte, al personale addetto non si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° capoverso del precedente punto 1.9.
E. 5 I servizi di andata e conseguente ritorno programmati non possono essere più di 4 tra 2 riposi settimanali.
E. 6 L’assenza dalla residenza così come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà programmata per periodi non superiori a 70 ore consecutive. Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello aziendale, in funzione di specifiche esigenze organizzative/produttive.
E. 7 In relazione alla particolare tipologia dell’attività svolta, il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, tra due servizi non deve essere inferiore a 28 ore, comprendenti un’intera notte.
Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello aziendale, in funzione di specifiche esigenze organizzative/produttive.
E. 8 I riposi giornalieri fuori residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, potranno essere fruiti nel minimo di 8 ore consecutive, riducibili sino a 6 ore consecutive da concordare in sede di determinazione dei turni a livello aziendale. A livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere altresì concordata la durata minima del riposo fuori residenza da fruire in casi eccezionali, purché sia comunque garantita al lavoratore una protezione appropriata, come previsto per legge.
E. 9 Il periodo di riposo è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1.
E. 10 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali.
2.7. F Sezione Specifica “SAR” (assistenza e/o ristorazione a bordo treno)
F. 1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere articolati anche su periodi superiori a 7 giorni purché, nell’ambito del ciclo, siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti e la durata dell’orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore.
In programmazione, l’orario settimanale di lavoro si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 46 ore ed il limite minimo di 30 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base quadrimestrale il rispetto delle 38 ore settimanali.
F. 2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:
- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), terzo alinea; considerando il tempo delle operazioni da eseguire, prima della partenza e dopo l’arrivo del treno, pari a 60 minuti per i treni aventi origine nella stazione di presa servizio, 30 minuti per i treni in transito e 30 minuti dopo l’arrivo del treno. Nel caso non dovesse esserci la necessità di effettuare le operazioni di carico o scarico della merce e delle attrezzature necessarie per il servizio di bordo, i tempi accessori sopra elencati saranno di 30 minuti per i treni aventi origine nella stazione di presa servizio, 15 minuti per i treni in transito e 15 minuti dopo l’arrivo del treno. In applicazione del precedente punto 2.2 un’eventuale diversa quantificazione sarà oggetto di accordo aziendale in fase di definizione turni di cui al successivo punto 2.9;
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), ottavo alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), quinto alinea, nel corso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata l’effettuazione di eventuali servizi a terra;
- sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), sesto alinea;
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), settimo alinea.
Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi.
La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.
F. 3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino a 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno interessanti una sola coppia di treni previo accordo aziendale in fase di definizione turni, di cui al successivo punto 2.9, allo scopo di limitare il numero dei riposi fuori residenza nonché per il servizio in andata e ritorno, senza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6.00-22.00 interessanti particolari relazioni ferroviarie.
A livello aziendale può essere altresì concordata l’elevazione fino a 18 ore del limite massimo di durata del periodo di lavoro giornaliero programmato in servizi su tratte internazionali.
F. 4 Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, è fissato in:
• 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore;
• 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui durata è compresa tra le 10.01 e le 13 ore;
• 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata superiore a 13 ore.
F. 5 L’assenza dalla residenza di cui al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea sarà di norma programmata per periodi non superiori a 24 ore consecutive, elevabili fino a 48 ore previo accordo aziendale in sede di compilazione turni.
F. 6 Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino a 5 ore purché detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria 0.00-6.00.
F. 7 Il periodo di riposo settimanale è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1.
F. 8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali.
F. 9 Con riferimento al secondo capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi
b) 11 per mese
c) 350 ore per anno.
2.7. G Sezione Specifica “SAP” (ausiliari e/o pulizia a bordo treno)
G. 1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore medie, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere articolati anche su periodi di 7 giorni purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanali come normati dal presente CCNL e la durata del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore. L’orario settimanale di 38 ore dovrà essere comunque garantito come media su base quadrimestrale.
G. 2 L’orario di lavoro del personale mobile è costituito da:
- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 2° alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 3° alinea, la cui quantificazione sarà oggetto di accordo aziendale in fase di definizione turni di cui al successivo punto 2.9;
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 8° alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 5° alinea, nel corso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata l’effettuazione di eventuali servizi a terra;
- sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 6° alinea;
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 7° alinea.
G. 3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno previo accordo aziendale in sede di compilazione dei turni, allo scopo di limitare il numero dei riposi fuori residenza nonché per i servizi in andata e ritorno, senza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6.00 - 22.00 interessanti particolari relazioni ferroviarie.
G. 4 Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto
2.1, lettera d), 3° alinea, è fissato in:
• 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore;
• 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui durata è compresa tra le 10.01 e le 13 ore;
• 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata superiore a 13 ore.
G. 5 L’assenza dalla residenza, come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive.
G. 6 Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino a 5 ore purché detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria 0.00-6.00.
G. 7 Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi
b) 11 per mese
c) 350 ore per anno
G. 8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali.
2.7. H Sezione Specifica “SNT” (navi traghetto)
H. 1 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano servizi di traghettamento ferroviario di breve durata, l’articolazione dell’orario giornaliero
sarà effettuata nei turni avvicendati o con prestazione unica giornaliera di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) del precedente punto 1.6.
H. 2 Per tale personale il cui periodo di lavoro giornaliero sia articolato nei turni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.6, al fine di garantire l’avvicendamento degli equipaggi, la durata del periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 8 ore e 10 minuti.
H. 3 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.2, la durata minima del riposo giornaliero non può essere inferiore a 7 ore e 30 minuti consecutivi, ferma restando la media di almeno 11 ore nell’arco del mese.
H. 4 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.1 i servizi notturni programmabili sono 2 tra due riposi settimanali e 11 nel mese.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente.
Ai lavoratori di cui al precedente punto 2.7.H.1 si applicano le norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
H. 5 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano il servizio di traghettamento ferroviario su lunghe tratte, si applica la disciplina sull’orario di lavoro prevista dal D.Lgs. 108/2005 di recepimento della direttiva 1999/63/CE.
2.8 Termine del servizio
2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.7.
2.8.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell’orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando.
In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio nella prima località utile tra quelle individuate tra azienda e Gestore dell’Infrastruttura in caso di inconvenienti di esercizio e/o di perturbazione della regolarità di circolazione dei treni.
2.8.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l’azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio non determini comunque, per il lavoratore che stia svolgendo attività di condotta ovvero di scorta, il superamento per oltre due ore dei limiti massimi programmabili - stabiliti per ogni Sezione Specifica al precedente punto 2.7 - nel raggiungere la località di fruizione del riposo, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.7.D.6.
2.9 Procedura negoziale per l’elaborazione dei turni di servizio
I turni del personale mobile vengono elaborati dalle aziende in relazione alle esigenze di mercato.
In coincidenza del cambio dell’orario annuale e in occasione di significative variazioni in
corso d’orario (VCO) dell’offerta commerciale, tali da richiedere la riarticolazione dei piani di lavoro, si attiverà la procedura negoziale relativa ai turni di servizio, ed in tale ambito si collocherà anche il negoziato a livello di contrattazione aziendale nazionale/territoriale relativo alle materie di cui ai precedenti punti, finalizzato al miglioramento dell’efficienza produttiva delle aziende.
In tali occasioni le aziende forniranno alle strutture sindacali competenti una informativa in merito ai volumi di produzione assegnati ed alla consistenza di personale di ogni singolo impianto.
Qualora al termine della procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attiveranno comunque le proprie elaborazioni dei turni a decorrere dalla data programmata, nel rispetto della normativa di cui al presente CCNL e delle relative modalità attuative eventualmente convenute a livello di contrattazione aziendale ai sensi del presente punto 2.9.

Art. 29 Lavoro straordinario
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
2. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l’attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f);
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
f) calamità pubblica.
[…]
3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato definito all’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ovvero le prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate. […]
Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recuperare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
In tali casi le maggiori prestazioni recuperate saranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comunque corrisposta l’eventuale differenza tra la maggiorazione oraria prevista rispettivamente per il lavoro straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all’art. 74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL.
3.2 Nel caso dei turni non cadenzati del personale mobile di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero definito all’art. 28 del presente CCNL. […]
[…]
3.4 Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento richieda il recupero delle eccedenze di orario di cui al precedente punto 3.2, il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.
4. Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che, alla data di applicazione a livello aziendale del presente CCNL sia collocato nel livello professionale Q - Quadri della scala classificatoria di cui al precedente art. 27, verranno riconosciute in caso di superamento delle 6 ore calcolate su base mensile.
Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che accederà al livello professionale Q - Quadri successivamente alla data di applicazione a livello aziendale del presente CCNL, verranno riconosciute su base mensile come indicato al precedente punto 3.1. In entrambi i casi troverà applicazione quanto previsto all’art. 74 del presente CCNL.
Qualora le prestazioni aggiuntive siano comandate ai Quadri in giornata di riposo lavorata e non recuperata, al lavoratore verrà riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti dall’art. 74 del presente CCNL. Tali prestazioni non vengono considerate ai fini del computo su base mensile delle ore eccedenti di cui al 1° capoverso del presente punto 4.
5. I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annue e 80 ore trimestrali.

Art. 30 Riposo settimanale e giorni festivi
1. Riposo settimanale

1.1 Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore.
Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.

Art. 31 Ferie
[…]
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione.
Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
[…]

Parte V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 32 Malattia e infortunio non sul lavoro

[…]
12. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
[…]

Art. 33 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo i casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga comunicazione dovrà essere resa dal lavoratore nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
[…]
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
[…]

Art. 34 Tutela della maternità e della paternità
1. Congedo di maternità e congedo parentale

1.1 Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, raccolte nel Testo Unico emanato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
1.2 Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del parto.
1.3 Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
1.7 Ai sensi del 1° comma dell’art. 53 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 53 del T.U. sopra richiamato.
1.8 Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5 del D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitato T.U.
[…]

4. Riposi giornalieri
4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

6. Disposizioni varie
[…]
6.5 Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
[…]

Art. 35 Tossicodipendenza e alcooldipendenza
[…]
8. Ai sensi dell’art. 125 del citato D.P.R. n. 309/1990 e successive norme di attuazione, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
9. Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda l’allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l’accesso alla terapia di recupero le aziende potranno utilizzare il lavoratore in attività lavorative la cui articolazione oraria agevoli l’accesso alla terapia di recupero, tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il lavoratore è in cura.
10. Ai lavoratori affetti da patologie alcoolcorrelate si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della legge 30.3.2001, n. 125 e successive norme di attuazione.

Art. 37 Lavoratori affetti da virus HIV
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività.
2. Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3. Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all’art. 41 (Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.

Art. 43 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione.
2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l’intero periodo di degenza ospedaliera.
[…]

Art. 48 Formazione professionale
1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
2. In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;
- promozione dell’impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle dinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale, salvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale femminile;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cultura ed una pratica di pari opportunità di genere (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali ovvero al personale interessato a percorsi di crescita professionale in funzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita professionale);
d) al personale interessato da interventi di riqualificazione/ riconversione professionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e/o a processi di ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/ professionalità finalizzate al proficuo reimpiego delle risorse (formazione mirata).
4. L’individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell’ambito degli Organismi paritetici di cui all’art. 1 bis, punto 2, lettera A (Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune consapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende.
In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all’opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
5. Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 bis, punto 2, lettera A (Relazioni industriali) del presente CCNL le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell’Osservatorio Nazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a livello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di formazione affinché siano coerenti con le esigenze del settore ed anche allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.
6. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall’avvio dei lavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupino almeno 2.500 dipendenti.

Art. 49 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
1. Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di salute e sicurezza del lavoro le aziende, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottate, svilupperanno tutte le azioni mirate alla costituzione di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di concretizzare un’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;
- protezione individuale e collettiva;
- procedure di informazione e formazione;
- procedure per il controllo sanitario.
4. La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in ordine agli esiti della valutazione dei rischi le imprese provvederanno a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari.
A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l’adeguatezza.
Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttiva.
Le parti istituiranno una Commissione paritetica che entro il 31 dicembre 2012 analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e, comunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM n. 19/2011.
Gli esiti dell’analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte saranno valutate dalle parti.
5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7. È fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
La mancata ottemperanza a tali obblighi, ricompresi nella lettera c) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.
8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del documento di valutazione dei rischi da interferenza, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e del piano di sicurezza e coordinamento, secondo quanto previsto al Titolo IV - Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto.
A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice.
Le parti ritengono opportuno elevare il livello di prevenzione degli ambienti di lavoro nei quali si svolgono attività da parte dei lavoratori dipendenti da diversi datori di lavoro. A tal fine a livello aziendale potranno essere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza avverrà durante l’orario di lavoro.
11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art. 51 Pasti aziendali
1. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del precedente art. 28, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore.
Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, per le prestazioni notturne con inizio dalle ore 22.00, ai lavoratori interessati verrà riconosciuto, in sostituzione del servizio di mensa aziendale o del servizio sostitutivo della stessa, un ticket per il pasto, il cui valore sarà definito a livello aziendale come indicato al 2° capoverso del successivo punto 6.
In tale ambito potranno essere definite diverse modalità di fruizione del pasto relativamente a specifiche condizioni lavorative del personale della manutenzione delle infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, venga chiamato a svolgere attività nel periodo notturno.
2. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alla lettera a) del punto 1.6 del precedente art. 28, il lavoratore fruirà del pasto aziendale qualora la prestazione giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa sia superiore alle 6 ore, fermo restando quanto stabilito al 2° capoverso del precedente punto 1.
3. Per il personale mobile di cui alla lettera b) del punto 1.6 del precedente art. 28, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva almeno pari a 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all’ora reale di arrivo del treno.
Il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che effettua servizi con RFR è ammesso a fruire del pasto aziendale. Nei confronti di tale personale che effettua servizi con RFR che prevedano il servizio di ritorno con inizio dopo le ore 22.00, è ammessa la fruizione del pasto anche con riferimento a tale ultima prestazione, nella fascia oraria 18.00-22.00.
Il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che effettua servizi programmati di A/R che intercettino le fasce orarie 11-15 o 18-22 per più di due ore, è ammesso a fruire del pasto aziendale a prescindere dalla durata della prestazione giornaliera programmata.
In tutti gli altri casi si applica quanto previsto al 2° capoverso del precedente punto 1.
Per il restante personale (Sezioni specifiche SAN, SAR, SAP), a livello di contrattazione aziendale saranno definite diverse modalità per la fruizione del pasto.
4. L’attivazione dei periodi multiperiodali di cui al punto 1.2 del precedente art. 28 non comporterà modifiche al riconoscimento della fruizione del pasto, quale risulta al momento dell’attivazione stessa.
5. Le assenze dal servizio a qualunque titolo per frazioni di giornata (1/2 giornata di ferie, permessi orari a qualunque titolo ad esclusione delle assemblee durante l’orario di lavoro, flessibilità di orario in ingresso o in uscita) vanno detratte dalla durata della prestazione giornaliera ordinaria programmata ai fini del computo della durata complessiva come indicata ai precedenti punti.
6. La fruizione del pasto, che dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, dovrà essere programmata dall’azienda nelle fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00.
Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un ticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello aziendale.
Per il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che, per effetto del ritardo del treno, non possa fruire del pasto aziendale come previsto al precedente primo capoverso, le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
7. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche al personale che venga chiamato a svolgere una prestazione lavorativa in giornata di riposo.
8. A livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti regimi diversi per la fruizione dei pasti aziendali.

Art. 56 Doveri del personale
1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell’azienda, ove esistenti.
In particolare:
[…]
b) deve avere cura dei locali dell’azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;
c) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda;
d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall’azienda in materia di sicurezza del lavoro;
e) ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della presenza. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;
f) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all’obbligo della reperibilità, ove prevista;
[…]
h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
[…]
k) nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell’art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
2. Le parti si danno atto che le problematiche relative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie e le molestie sessuali così come definite all’art. 26 del D.Lgs n. 198/2006, costituiscono un aspetto estremamente delicato.
Saranno posti in essere, anche d’intesa con il Comitato bilaterale paritetico per le pari opportunità, tutti gli accorgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pongano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evitare tali episodi.
Le aziende, nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, si impegnano ad adottare codici di condotta volti a contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.
Al riguardo, le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica tra le parti al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.

Art. 57 Sanzioni disciplinari
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L. n. 300/1970, l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a metà della retribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1 e alla lettera d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità;
e) licenziamento con o senza preavviso.
2. Nella individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l’azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore e potrà irrogare una sanzione di minore entità.

Art. 58 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 59 Mancanze punibili con la multa
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 58;
b) per inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro;
[…]
d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, anche di altre Società dello stesso Gruppo, o verso la clientela;
e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[…]
g) per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificatamente indicato;
h) in genere per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda.
[…]

Art. 60 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 59;
[…]
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all’atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell’esercizio;
[…]
f) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro altri dipendenti dell’azienda;
g) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
h) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell’azienda o vantaggio per sé o per terzi.

Art. 61 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 60;
b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
[…]
e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno all’azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato;
[…]
g) per alterchi con vie di fatto negli impianti dell’azienda.

Art. 62 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 61;
b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio con danno di cose, sia dell’azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
c) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell’azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell’azienda;
[…]
f) per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio ovvero per volontario abbandono del posto di lavoro;
g) per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
[…]

Art. 63 Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a) per le mancanze di cui alle lettere b) e g) del precedente art. 62 ripetute per più di due volte nel corso dell’anno;
b) per recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nella stessa mancanza prevista in una delle rimanenti lettere del precedente art. 62;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;
d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell’azienda o alle persone;
e) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
[…]
i) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
j) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2. Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l’instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella lettera d) del precedente punto 1, a meno che il lavoratore stesso non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.

Art. 64 Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda, come di seguito riportato:
[…]
c) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda o a terzi;
[…]
e) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, per motivi attinenti al servizio ovvero per aver provocato risse fra colleghi nel luogo di lavoro;
f) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
g) per aver provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque negli ambiti ferroviari nei quali è consentito l’accesso alla clientela;
h) per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
k) in genere per fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso l’accertato svolgimento delle attività incompatibili di cui alla lett. g) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL.

Parte VI - Retribuzione
Art. 79 Reperibilità e disponibilità

1. Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie, delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media.
2. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall’azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 15 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno trimestrale.
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall’azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
L’obbligo della reperibilità, di cui al precedente capoverso, consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all’azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 8.
Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un’articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
3. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell’azienda, in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
La durata dell’intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell’ambito di quanto previsto al successivo punto 8, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi.
4. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell’impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l’effettuazione delle prestazioni.
A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o nell’intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è considerato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o nell’intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie ed in tal senso assoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all’art. 29 (Lavoro straordinario) del presente CCNL.
[…]
6. Le aziende, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 3, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro.
[…]

Art. 82 Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche

1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l’uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l’insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
• operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l’uso di sostanze nocive o tossiche;
• interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l’uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dell’insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00.
1.1 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.
1.2 Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.

2. Indennità per lavori in galleria o sottosuolo
2.1 Ai lavoratori che per almeno due ore nell’arco della prestazione giornaliera svolgano il servizio in gallerie di lunghezza superiore a 300 m. spetta una indennità giornaliera pari a € 1,70.
2.2 Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda e sulla base delle caratteristiche definite dagli organi tecnico-sanitari competenti, spetta una indennità giornaliera pari a € 1,00.