Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 23 aprile 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura Catania, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltura e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Catania
Fonte: UILA-UIL

Sommario:

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del Contratto
Art. 3 Efficacia del Contratto
Effetti Economici
Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 4 Incontri Provinciali
Art. 5 Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 Assunzioni
Art. 7 Fasi lavorative
Art. 8 Contratto individuale
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 11 Contratto a tempo parziale
Art. 12 Apprendistato Professionalizzante
• Destinatari
• Durata
• Periodo di prova
• Malattia e infortunio
• Inquadramento e retribuzione
• Formazione
• Disposizioni transitorie
Art. 13 Somministrazione lavoro
Art. 14 Riassunzione
Art. 15 Categorie di Operai Agricoli
Art. 16 Categorie di Operai Florovivaisti
Art. 17 Mobilità territoriale della manodopera
Art. 18 Lavoratori migranti
Art. 19 Lavoratori extra-comunitari
Art. 20 Affidamento diretto a terzi di fasi lavorative
Art. 21 Trasporti e asili nido
Art. 22 Convenzione
Art. 23 Raccolta dei prodotti sulla pianta
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 24 Classificazione
Art. 25 Mansioni e cambiamento dei profili professionali degli operai agricoli
Art. 26 Mansione e cambiamento dei profilo professionali degli operai florovivaisti
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 27 Orario di lavoro
Art. 28 Riposo settimanale
Art. 29 Ferie
Art. 30 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 31 Permessi straordinari
Art. 32 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 33 Giorni festivi operai agricoli e florovivaisti
Art. 34 Lavoro straordinario - festivo - notturno degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 35 Interruzione - recuperi operai agricoli e florovivaisti
Art. 36 Attrezzi ed utensili
Art. 37 Trasferimento operai florovivaisti
Art. 38 Organizzazione del lavoro
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 39 Retribuzione
Welfare contrattuale
Art. 40 Aumenti salariali
Art. 41 Tredicesima mensilità
Art. 42 Quattordicesima mensilità
Art. 43 Scatti di anzianità
Art. 44 Obblighi particolari tra le parti
Art. 45 Rimborso spese
Art. 46 Rimborso chilometrico di percorso
Art. 47 Cottimo
Art. 48 Trattamento di fine rapporto
Tabelle indennità di anzianità
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 49 Previdenza ed assistenza
Art. 50 Fondo di previdenza complementare
Art. 51 Malattie ed infortuni operai agricoli
Art. 52 Malattie ed infortuni operai florovivaisti
Art. 53 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro operai agricoli e florovivaisti
Art. 54 Fondo integrazione malattie ed assistenza contrattuale
Art. 55 Cassa Integrazione Salari
Art. 56 Anticipazione trattamenti assistenziali.
Art. 57 Lavori pesanti e nocivi
Art. 58 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 59 Libretto sindacale e sanitario
Art. 60 Lavoratori tossico dipendenti
Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari
Art. 61 Trapasso di Azienda
Art. 62 Servizio Militare
Art. 63 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli Operai a tempo indeterminato
a) Giusta causa
b) Giustificato motivo
Art. 64 Dimissioni per giusta causa
Art. 65 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 66 Norme disciplinari - Operai Agricoli
Art. 67 Norme disciplinari - Operai Florovivaisti
Art. 68 Notifica provvedimenti disciplinari e Ricorsi Operai Agricoli e Florovivaisti
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 69 Delegato d’Azienda - Operai Agricoli
Art. 70 Delegato d’Azienda - Operai Florovivaisti
Art. 71 Tutela del delegato d’Azienda
Art. 72 Riunioni in Azienda
Art. 72/bis Assemblee Sindacali
Art. 73 Permessi Sindacali
Art. 74 Permessi per le Assemblee di Agrifondo
Art. 75 Contributo Contrattuale
Art. 76 Quote Sindacali per delega
Art. 77 Controversie Individuali
Art. 78 Controversie Collettive
Art. 79 Condizioni di miglior favore
Art. 80 Esclusività di stampa. Archivi Contratti
Tabelle paga mensile

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania

L’anno 2012 il giorno ventitré del mese di aprile, in Catania tra la Confagricoltura Catania […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltura [...] e la Flai/Cgil […], la Fai/Cisl […], la Uila/Uil […], è stato stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto

Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola o societaria o comunque associate, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il Contratto Provinciale si applica in particolare alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quale, a titolo esemplificativo, le aziende:
Florovivaistiche
Ortofrutticole
Oleicole
Zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie
Vitivinicole
Casearie
Agrituristiche
Funghicole
Acquacoltura
Di servizi e ricerche in agricoltura

Titolo II - Relazioni Sindacali
Art. 4 Incontri Provinciali

Le parti contraenti convengono di incontrarsi almeno due volte l’anno, a richiesta di una di esse, e tali incontri saranno finalizzati a:
[…]
- fornire alle OO.SS. le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possano presentare rilevante conseguenza sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
[…]

Art. 5 Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Le Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali sono costituite dalle Parti a livello territoriale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia e infortunio sul lavoro previste dall’Art. 62 del CCNL.
Le Casse extra legem/Enti possono inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dall’Art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola dall’Art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e sicurezza sul lavoro dall’allegato n. 3 al vigente CCNL;
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal contratto provinciale di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportuni per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad elaborare entro 60 giorni delle linee guida ed uno schema di statuto tipo che assicuri la necessaria omogeneità, nel rispetto dell’autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 Assunzioni

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione dei rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
- per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto;
- per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione;
- di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgere nell5ambito di un unico rapporto continuativo
Per “fase lavorativa” s’intende il periodo di tempo limitato alle esecuzioni delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es: aratura, potatura, raccolta dei prodotti ecc.).
Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuate con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa”.

Art. 7 Fasi lavorative
Le principali fasi lavorative sono:
1. Cerealicoltura: aratura, semina, diserbo, trattamenti fitosanitari e mietitrebbiatura;
2. Agrumicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante) trattamenti fitosanitari, potatura, smaltimento ramaglia, irrigazione e raccolta;
3. Olivicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante) trattamenti fitosanitari, potatura e raccolta;
4. Vitivinicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura verde e secca, diserbo - trattamenti fitosanitari, irrigazione e vendemmia;
5. Pistacchieto: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura trattamenti fitosanitari e raccolta;
6. Noccioleto: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura, trattamenti fitosanitari e raccolta;
7. Ficodindieto: impianto, diradamento fioritura, raccolta;
8. Orticoltura (angurie e carciofi): semina o piantagione, scerbatura, irrigazione, trattamenti fitosanitari e raccolta;
9. Frutticoltura (pescheti, meleti, pereti, ciliegeti): lavori di impianto, potatura, smaltimento ramaglia, trattamenti fitosanitari, irrigazione e raccolta;
10. Fragoleto: semina, scerbatura, trattamenti fitosanitari, raccolta.
Per le suddette fasi, l’assunzione è garanzia di occupazione per l’intera fase e di salario per il lavoro effettivamente prestato.
[…]

Art. 10 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967 n. 977, cosi come modificata dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e dal d.lgs 18 agosto 2000 n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai 16 anni compiuti.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151).

Art. 12 Apprendistato Professionalizzante
Le Parti rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzane ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276.

Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età.

Durata
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

AREA 1° PERIODO 2° PERIODO 3° PERIODO DURATA COMPLESSIVA
Prima 20 Mesi 20 Mesi 20 Mesi 60 Mesi
Seconda 12 Mesi 12 Mesi 24 Mesi 48 Mesi
Terza 24 Mesi 24 Mesi

Per la terza area il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato dell’area previsto dalla contrattazione provinciale.

Formazione
Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla con-trattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali è pari a 120 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità e-learning, on the job, e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore.
Le Parti si danno atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
Nelle more dell’emanazione della legislazione regionale, le Parti al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante definiscono i profili formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276, così come previsto dall’Art. 18 CCNL.
Tali profili formativi per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico professionali generali e specifiche potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico di Agriform.

Disposizioni transitorie
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico normativi di cui al presente articolo.
Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.

Art. 13 Somministrazione lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del vigente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente ( che è pari a 270 giornate )
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.
Impegno a verbale
Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

Art. 18 Lavoratori migranti
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell5assunzione alla manodopera locale.
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali si applica il presente CPL.
Ai lavoratori migranti, qualora il datore di lavoro non metta a disposizione il mezzo di trasporto, spetta:
- il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda così come previsto al successivo art. 45 punto 2;
- il datore di lavoro ove necessario garantirà al lavoratore nei limiti delle disponibilità aziendali un idoneo ricovero nel rispetto della dignità e delle norme igienico sanitarie.
Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
[…]

Art. 19 Lavoratori extra-comunitari
È assunto l’impegno ad attuare ogni iniziativa perché ai lavoratori extra-comunitari occupati nel comparto agricolo sia riservata la migliore tutela e rispetto delle vigenti leggi.
È inoltre prevista la possibilità del cumulo ferie per l’eventuale ritorno in patria.

Art. 20 Affidamento diretto a terzi di fasi lavorative
Le aziende che affidino a terzi le fasi lavorative o parte di esse, ne daranno comunicazione all’Ebat secondo le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti di funzionamento di prossima emanazione.
Gli operai addetti alle suddette fasi lavorative sono considerati lavoratori agricoli a tutti gli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92).
Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CPL, salvo condizioni di miglior favore.

Art. 23 Raccolta dei prodotti sulla pianta
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione all’Ebat, secondo le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti di funzionamento di prossima emanazione.
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92).
Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CPL, salvo condizioni di miglior favore.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 27 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 (trentanove) ore settimanali pari a 6,30 giornaliere.
Fermo quanto è previsto dall’art. 34 del CCNL per le attività zootecniche, si conviene che sarà possibile distribuire le 39 (trentanove) ore settimanali in cinque giorni:
Conseguentemente l’orario potrà essere così stabilito:
a) dal lunedì al giovedì: ore 8 (otto) giornaliere;
b) venerdì: ore 7 (sette) giornaliere.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore, a tal fine è istituita la “banca delle ore”.
Durante il periodo delle campagne di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione ed attività nei campi sperimentali, potranno essere concordate tra le parti firmatarie, nei limiti del richiamato articolato del CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l’allargamento della base occupazionale.
Per le attività zootecniche si demanda la gestione degli orari alla contrattazione aziendale fra le parti.

Art. 28 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve, in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.
Agli operai addetti al bestiame - ove necessario - il riposo settimanale potrà non coincidere con la domenica.
In tal caso, pertanto, l’azienda dovrà informare, in tempo utile, le RSA se presenti, nonché gli operai interessati.

Art. 34 Lavoro straordinario - festivo - notturno degli operai agricoli e florovivaisti
Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario di lavoro previsto all’art. 27.
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 33.
c) Lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del mattino successivo, per le Aziende Agrituristiche tale lavoro notturno va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimane e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 36 Attrezzi ed utensili
Di regola gli attrezzi ed utensili sono fomiti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto nella retribuzione.
[…]

Art. 38 Organizzazione del lavoro
Per la soluzione delle problematiche poste nell’art. 47 del CCNL, si demanda ad uno studio dell’Ebat dopo tre mesi dal suo insediamento.

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 47 Cottimo

Per l’eventuale lavorazione a cottimo sarà corrisposta una maggiorazione del 20% sulla retribuzione contrattuale derivante dalla qualifica di appartenenza del prestatore d’opera.

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 49 Previdenza ed assistenza

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 51 Malattie ed infortuni operai agricoli
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 52 Malattie ed infortuni operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 57 Lavori pesanti e nocivi
I lavori pesanti sono:
- trasporto a spalla di pesi da 30 a 50 Kg
I lavori nocivi sono:
1) trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici con presidi sanitari di 1A e 2A classe;
2) spandimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulati e le calciocianimidi;
3) pulitura interna di vasche da vino:
4) lavori in silos, pozzi neri, serre, in acqua ed in celle frigorifere, per prestazioni lavorative non inferiori alle ore 6,30 giornaliere.
Agli addetti ai lavori sopra elencati si applica una riduzione dell’orario di lavoro di h. 2.20,
Per i lavori nocivi, l’azienda ha l’obbligo di fornire: maschere, tute, stivali, ecc.
Sono consentite visite mediche periodiche di controllo con permessi retribuiti.
Tali addetti devono munirsi di libretto.

Art. 58 Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano “fattori di nocività”,
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi h. 2.20 di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda.
b) Per quanto riguarda gli operai agricoli, si stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e qualifica - di h. 2.20 giornalieri. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del protocollo d’intesa allegato al CCNL, le parti si riservano di valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Agli operai addetti ai lavori pesanti e nocivi sono previste visite mediche periodiche di controllo, con regolare corresponsione del salario.
Le funzioni del CO.PA.PROV. vengono demandate all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale. Sono istituite le RLST (D.lgs. 626/1994 e successivi).

Art. 59 Libretto sindacale e sanitario
Le organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al CCNL, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari
Art. 63 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli Operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.

a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto, senza obbligo di preavviso è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali:
[…]
- la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]

Art. 66 Norme disciplinari - Operai Agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le parti si impegnano a prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
[…]

Art. 67 Norme disciplinari - Operai Florovivaisti
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore, potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1 ) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza il giustificato motivo si assenti o abbandoni i lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda ed ai macchinari;
2) con la multa, pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 69 Delegato d’Azienda - Operai Agricoli

Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli, sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 60 - 80 operai agricoli, sarà rispettivamente eletto un secondo ed un terzo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 71 del presente contratto.
Per l’esercizio dei compiti riconosciuti ai delegati d’azienda sarà messo a loro disposizione un locale attrezzato in cui gli stessi potranno svolgere un’idonea assistenza ai lavoratori fuori dall’orario di lavoro fino ad un massimo di quattro ore settimanali.
Nel caso in cui per motivi obiettivi l’azienda non è in condizioni di fornire tali locali, ai delegati sarà consentito restare dentro l’azienda per il tempo previsto nel comma precedente prima o dopo l’inizio del lavoro.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato d’azienda, non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione di delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni Provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali provinciali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni igienico - sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato d’azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 70 Delegato d’Azienda - Operai Florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli, sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli, sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda siano essi a tempo indeterminato che determinato. La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato d’azienda, non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 71 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni Provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni datoriali provinciali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
c) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
d) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare le opportune condizioni igienico - sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato d’azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Art. 72 Riunioni in Azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale.

Art. 72/bis Assemblee Sindacali
Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e del successivo art. 79 del CCNL, le RSA, le RSU e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CPL, possono indire assemblee nelle aziende agricole del territorio.

Art. 77 Controversie Individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata o erronea applicazione all’art. 24 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti nominati dalle Organizzazioni Sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento del profilo professionale non ha esito positivo, le Organizzazioni Sindacali possono demandare la controversia all’istituendo Ebat.

Art. 78 Controversie Collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti o delle Commissioni intersindacali, le Organizzazioni contraenti devono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme di legge o del presente contratto.