Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 12 maggio 1956
Validità: 12.05.1956 - 11.05.1959
Parti: Associazione Industriale Lombarda, Unione Industriali di Como, Unione Industriale di Torino, Unione degli Industriali del Lazio - Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Uillav-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie-Cisnal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Dischi fonografici, Operai
Sommario:
Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli. Art. 3. - Documenti. Art. 4. - Periodo di prova. Art. 5. - Entrata ed uscita. Art. 6. - Orario di lavoro. Art. 7. - Sospensione ed interruzione del lavoro. Art. 8. - Sospensioni e riduzioni di lavoro. Art. 9. - Recuperi. Art. 10. - Riposo settimanale. Art. 11. - Festività. Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 13. - Cumulo di mansioni. Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni. Art. 15. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili. Art. 16. - Regolamentazione del lavoro a cottimo. Art. 17. - Corresponsione della retribuzione. Art. 18. - Reclami sulla paga. Art. 19. - Ferie. Art. 20. - Gratifica natalizia. Art. 21. - Premi di anzianità. Art. 22. - Indennità per disagiata sede. Art. 23. - Igiene e sicurezza del lavoro. Art. 24. - Indumenti di lavoro. Art. 25. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Art. 26. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro. Art. 27. - Congedo matrimoniale. Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. |
Art. 29. - Servizio militare. |
Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende che fabbricano ed incidono dischi fonografici, nelle provincie di Milano, Como, Torino, Roma, 12 maggio 1956
In Milano, tra l’Associazione Industriale Lombarda […], l’Unione Industriale di Como […], l’Unione Industriale di Torino […], l’Unione degli Industriali del Lazio […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori legno, edili ed industrie affini (Fillea) […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […], il Sindacato Unitario Lavoratori legno, sughero ed affini […], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], l’Unione Italiana Lavoratori Legno, Artistiche e Varie (Uillav) […], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]
Addì 12 maggio 1956 in Milano, presso la Confederazione Generale dell’industria Italiana (Delegazione Alta Italia), tra l’Associazione Industriale […], l’Unione Industriale di Como […], l’Unione Industriale di Torino […], l’Unione degli Industriali del Lazio […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie […], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionale Lavoratori (Cisnal) […]
è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende che fabbricano ed incidono, dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, nelle provincie di Milano, Como, Torino e Roma.
Art. 1. - Assunzione.
[…]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell’azienda.
Chiarimento a verbale.
Soprattutto per la piccola e media industria le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un operaio con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.
Art. 5. - Entrata ed uscita.
[…]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato.
Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 circa le funzioni delle Commissioni interne.
L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Art. 9. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali o tra la Direzione e la Commissione Interna o anche per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Art. 10. - Riposo settimanale.
L’operaio ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono, fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli operai lavoranti in turni ed abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa..
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 12 per il lavoro festivo.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui al 1° comma dell’art. 6 (Orario di lavoro) del presente contratto, e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni di legge e quelle previste nel predetto art. 6.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi di cui all’art. 11.
[…]
Nessun operaio può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nel limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’operaio non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle dieci settimanali.
Gli operai che frequentano scuole serali e festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario o festivo.
Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria cui è stato assegnato.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere dalla Direzione assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell’azienda.
[…]
Art. 15. - Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili.
Alla donna adibita a lavori tradizionalmente comprati da maestranze maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
Art. 16. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale.
[…]
Eventuali contestazioni circa l’applicazione delle nonne del presente articolo, saranno esaminate secondo la procedura per la risoluzione delle controversie di lavoro.
Art. 19. - Ferie.
L’operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;
16 giorni per anzianità di servizio da 5 a 12 anni;
18 giorni per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, ed in via del tutto eccezionale, l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le 12, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]
Art. 23. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, l’aerazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Art. 24. - Indumenti di lavoro.
All’operaio che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]
Art. 25. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
a) in caso di malattia professionale […]
b) in caso di infortunio […]
ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
Gli operai trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]
Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Art. 30. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
Art. 33. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Per i compiti delle Commissioni Interne che debbono esplicarsi fuori dell’orario di lavoro ai sensi dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953, interverranno accordi fra la Direzione e la Commissione Interna.
Art. 34. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve fame richiesta al suo superiore diretto.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda.
Al sabato per gli operai non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all’operaio di fare completa pulizia alle macchine ed al posto di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto, potranno dar luogo, a seconda della gravità, della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) richiamo verbale;
b) multa non superiore a tre ore di paga-base e contingenza;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 38.
[…]
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
а) non si presenti, come previsto nell’art. 32 (Assenze), al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento od il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) lavori per conto proprio o per terzi nello stabilimento;
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento;
l) insubordinazione lieve.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]
Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso, ma con indennità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 37 (Multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) contravvenzione al divieto di fumare, dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
b) risse in fabbrica;
[…]
d) recidiva in qualunque delle colpe che abbia dato luogo a due recidive nella medesima mancanza o ad una sospensione;
[…]
f) insubordinazione grave.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione grave con vie di fatto;
[…]
c) atti dolosi ed implicanti colpa grave che possano arrecare danno all’azienda;
d) danneggiamenti volontari, […] lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi, con grave danno per l’azienda.
Art. 43. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia.
Art. 49. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione Interna e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.