Categoria: 1948
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Tipologia: CCNL
Data firma: 31 maggio 1948
Validità: 01.05.1948 - 30.04.1950
Parti: Anci-Confindustria e Fila-Cgil
Settori: Tessili, Calzature, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Mansioni promiscue.
Art. 7. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 12. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 13. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni.
Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Art. 19. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Disciplina aziendale.
Art. 30. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Art. 31. - Regolamento interno.
Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 35. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 36. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 38. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 40. - Abiti di lavoro.
Art. 41. - Trasferte.
Art. 42. - Trasferimenti.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 48. - Multe e sospensioni.
Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Art. 50. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 51. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 52. - Lavoro a domicilio.
Art. 53. - Certificato di lavoro.
Art. 54. - Reclami e controversie.
Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 55. - Abrogazione dei precedenti contratti. Opzione. Condizioni di miglior favore.
Allegati
Allegato A - Regolamentazione del lavoro a domicilio

Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.
Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Art. 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio.
Art. 5. - Lavoro notturno e festivo.
Art. 6. - Pagamento della retribuzione.
Art. 7. - Maggiorazione sulla retribuzione.
Art. 8. - Indennità di anzianità.
Art. 9. - Fornitura accessori.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Decorrenza e durata della regolamentazione.
Allegato B - Nota illustrativa per il computo dell’indennità di anzianità

Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo e salariale per gli operai, 31 maggio 1948

In Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) […], con l’intervento, di una rappresentanza delle aziende industriali […] e con l'assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) […], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali […], con l’assistenza della Confederazione Generale del Lavoro […], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono qualsiasi tipo di calzature o pantofole in pelle, e di tomaie - prodotte a macchina, a mano o miste - nonché dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
A) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e 18 anni per gli uomini, e dai 14 ai 20 anni per le donne, allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico.
B) La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista.
G) Il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che l’addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi.
D) Nel libretto di lavoro o nell’attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti.
E) Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione.
F) Durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi e nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale.
G) L’apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo l’apprendista  acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche sé non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[…]
L) La durata massima del periodo di apprendistato resta così fissata:
Uomini:
assunti in età dai 14 ai 16 anni: durata apprendistato anni 3
assunti in età dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni 2½
Donne:
assunti in età dai 14 ai 16 anni: durata apprendistato anni 2½
assunti in età dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni 2
assunti in età dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni 1
[…]
N) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.

Art. 9. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali di categoria cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilità, alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
La tabella indicante l’orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 11. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari.
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale, di cui all’articolo 10, sarà considerata prestazione straordinaria.
L’entrata e uscita degli operai negli stabilimenti verrà disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 12. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell’orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a regime normale, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti I ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all’articolo riguardante il pomeriggio del sabato.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo: maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell’articolo 10, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto articolo 10.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all'articolo 15, e nelle festività nazionali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
[…]

Art. 18. - Lavoro a cottimo.
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
C) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. […]
[…]
G) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[…]
I) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[…]


Art. 20. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di un’eguale tariffa.

Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 24. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l'azienda, in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità da uno a otto anni compiuti;
13 giorni lavorativi (pari a ore 104) per gli aventi anzianità da oltre otto anni fino ai quindici anni compiuti;
15 giorni lavorativi (pari a ore 120) por gli aventi un’anzianità superiore ai quindici anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[…]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, le aziende conserveranno il posto alle operaie per un periodo che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, di cui 3 mesi prima della data presunta per il parto ed il rimanente durante il puerperio.
Ai fini del trattamento economico, in armonia alle norme previste dall’accordo interconfederale stipulato il 14 agosto 1946, le aziende corrisponderanno «alle gestanti che si assenteranno dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto, un trattamento pari ai due terzi della retribuzione normale, intendendosi per tale la retribuzione media realizzata negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza, comprensiva dell’indennità di contingenza».
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito, e sostituito fino alla concorrenza del trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 29. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 30. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d’impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 31. - Regolamento interno.
Là dove esiste, o fosse in seguito redatto dall’azienda, un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 37. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione (la lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni avuti.
[…]
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall’operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell’azienda.
[…]

Art. 39. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda come l’operaio sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, alla applicazione delle seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di 3 ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro lino a un massimo di 3 (tre) giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 49.

Art. 48. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l’operario:
[…]
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
e) che, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che, eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che, contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che, costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda;
g) che, per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
i) che, in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 49. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità dì preavviso, ma non dell’indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell’azienda;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[…]

Art. 52. - Lavoro a domicilio.
Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all’allegato n. 1. Regolamentazione del lavoro a domicilio.

Art. 54. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d’impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali più favorevoli acquisite dall’operaio.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 55. - Abrogazione dei precedenti contratti. Opzione. Condizioni di miglior favore.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di operai cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell’ambito di ciascuno degli Istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per l’opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno della data di stipulazione del presente contratto.

Allegati
Allegato A - Regolamentazione del lavoro a domicilio

Addì 31 maggio 1948 in Milano presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) […], con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali […] e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) […], con l’intervento in rappresentanza dei Sindacati Provinciali […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], è stato stipulato il presente accordo aggiuntivo per la Regolamentazione del lavoro a domicilio nell’industria calzaturiera, in applicazione del disposto dell’articolo 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria calzaturiera, stipulato in data 31 maggio 1948.

Art. 1. - Definizione del lavorante a domicilio.
Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o più datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro né sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro, stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.
Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire, per conto proprio o di terzi, lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve recare, comunque, pregiudizio alla produzione dell’impresa.
Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.

Art. 2. - Libretto personale di controllo.
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
…omissis…

Art. 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio.
Con la sottoscrizione della parte I) - Consegna del lavoro - di cui all’articolo 2, il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

Art. 4. - Retribuzione del lavorante a domicilio.
Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dal contratto per gli operai interni e dai contratti integrativi salariali e relativi aggiornamenti.
A) Il predetto trattamento si concreterà in una tariffa di cottimo pieno […]
B) Base del computo sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacità professionale per compiere quelle operazioni o quei gruppi di operazioni richieste all’operaio.
[…]
F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 10. - Norme generali.
Per tutto guanto non è stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell’industria calzaturiera, stipulato in data 31 maggio 1948, in quanto tali norme siano compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.