Categoria: Diritto salute e sicurezza operatori sicurezza
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Convertito in legge il D.L. 57/112. Fino all’adozione delle regolamentazioni sulle “effettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità organizzative ed operative”, gli operatori della sicurezza applicheranno i provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 626/1994

di Balduino Simone

 

Il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 è stato convertito con la legge 12 luglio 2012, n. 101. Il provvedimento urgente si era reso necessario per:
- “evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità' ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto…;
-“ scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilita' di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori”;
-“ evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie”.

Le esigenze, che portavano all’adozione del provvedimento di urgenza, chiaramente indicate nella premessa, erano di sicura rilevanza e lo giustificavano ampiamente. Ma, come spesso capita quando si apportano modifiche a testi organici di normative complesse, come quella dedicata alla sicurezza sul lavoro, il provvedimento ha scongiurato i pericoli anzidetti, determinando però altre criticità, non di poco conto.
Quella più vistosa è dovuta al malaccorto intervento effettuato sul primo periodo del comma 3 dello stesso articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008, ove “le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite con “Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2”. Questo intervento comporta che, tutti quegli Enti ed Organismi, indicati al comma 2, per i quali la legislazione si applicava tenendo conto delle “effettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità organizzative ed operative”, e che non avevano ancora adottato le relative regolamentazioni,non sono più tenuti ad applicare la legislazione generale, bensì quei provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994. Mentre, prima dell’intervento del d.l. n. 57/2012, gli stessi Enti dovevano applicare integralmente la disciplina generale del D.Lgs. n. 81/2008.
Letta superficialmente, la nuova disposizione potrebbe apparire migliorativa, visto che, difficilmente, questi Enti ed Organismi, molti dei quali competenti proprio in tema di sicurezza, come le Forze Armate, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, ecc., avrebbero potuto applicare la legislazione generale. In realtà, la nuova situazione normativa,creata dal decreto di urgenza e confermata dalla legge di conversione, genera due quesiti:
a) essendo stato confermato, al comma 2 dell’articolo 3, il termine ultimo entro cui le regolamentazioni andavano adottate, peraltro già scaduto da un pezzo (15 maggio 2011), sino a quando questi Enti ed Organismi potranno adottarli?
b) nel frattempo, rimettendo in vita provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, siamo certi che gli stessi corrispondino ai nuovi principi introdotti da D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni?

Le risposte a questi quesiti non sono agevoli, specialmente se si pensa che, molti degli Enti e degli Organismi interessati, sono operatori di sicurezza e che, pertanto, fanno del rispetto delle normative a questa dedicate, gli “strumenti” della loro professionalità ed efficienza operativa.
È difficile che questi Enti ed Organismi, che non abbiano ancora adottato le regolamentazioni che consentano loro di dare applicazione alla legislazione, tenendo conto “effettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità organizzative ed operative”, possano continuare a vivere, senza termine certo, una condizione di inadempienza e a riferire la loro attività a provvedimenti adottati ai sensi di una legislazione superata.
Se la nuova formulazione del primo periodo del comma 3 dell’articolo 3 venisse interpretata letteralmente porterebbe a perpetuare una situazione poco edificante, che vedrebbe, non pochi degli Enti e degli Organismi, inclusi nel largo elenco di chi doveva adottare regolamentazioni circa le “effettive particolari esigenze connesse al servizio” e non lo ha fatto, disattendere la disciplina generale in tema di sicurezza sul lavoro. Questo avvalorerebbe il “sospetto” che molti di quegli Enti ed Organismi abbiano chiesto ed ottenuto di avere riconosciute le “effettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità organizzative ed operative” per “sottrarsi” alla legislazione generale.
Inoltre, non va dimenticato che l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, così recita:
” Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.
Non esistono, quindi, aree escluse dalla legislazione e chi non ha ancora adempiuto alle richieste regolamentazione è, ora più che mai, chiamato ad adottarle in tempi rapidi, onde evitare di confermare quel “sospetto” che, alla fine, la P.A., proprio invocando “effettive particolari esigenze”, può disattendere agli obblighi imposti dalla legge.