Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 24 luglio 1956
Validità: 31.05.1958
Parti: Anci-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil
Settori: Tessili, Calzaturifici, Impiegati
Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e aumento stipendiale, 24 luglio 1956
In Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, Via Dogana 1, tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila) […], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l’Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) […], con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro; a conclusione dell’esame della situazione normativa e retributiva degli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che producono qualsiasi tipo di calzature e pantofole in pelle, e di tomaie - prodotte a macchina, a mano o miste - nonché dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, si dà atto di avere convenuto quanto in appresso:
[а) aumento stipendi mensili]
b) a modifica di quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati addetti alle industrie delle calzature, stipulato il 24 novembre 1948, si conviene che tale contratto, disdettato in data 31 marzo 1955 s’intende rinnovato integralmente fino al 31 maggio 1958, salvo le modificazioni apportate dalle leggi e dagli accordi interconfederali intervenuti nel frattempo. Successivamente al 31 maggio 1958 il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle Parti contraenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte almeno due mesi prima della scadenza.