Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 1 agosto 2012
Validità: 01.08.2012 - v. CCNL
Parti: Sezione Edili dell'Unione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Provincia di Imperia
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Imperia
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Verbale di accordo
Premessa
Osservatorio provinciale del settore costruzioni
Lavori Pubblici
Lavori Privati
Enti Bilaterali
Indennità territoriale di settore
EVR elemento variabile della retribuzione
• Indicatori territoriali
• Individuazione del triennio
• Misura massima di E.V.R. erogabile per il triennio di vigenza
• Procedura annuale di verifica dell'E.V.R. a livello territoriale
• Verifica annuale dei parametri aziendali
• Impresa di nuova costituzione
• Modalità di corresponsione
• Tabella EVR 2012 - erogabile 2,00% dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012
Anzianità professionale edile
Norma premiale per i versamenti del contributo di anzianità professionale edile
Indennità di trasporto
Mensa
Vestiario
Carenza malattia
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLST)
Premio di produzione
Indennità sostitutiva mensa
Validità e durata
Allegati
Allegato 1 - Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno od entrambe i parametri aziendali.
Allegato 2 - Verbale di accordo
Allegato 3 - Verbale di verifica e di accordo
Elemento variabile retribuzione - Valori mensili

Accordo di rinnovo del CCPL 25 gennaio 2007 per la provincia di Imperia Integrativo del CCNL 19 aprile 2010 per le imprese edili ed affini

Verbale di accordo
Imperia, il giorno 1 agosto 2012, tra la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia […], e in ordine alfabetico la Federazione Nazionale Edile Affini Legno - Feneal - Uil della provincia di Imperia […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl della provincia di Imperia […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della provincia di Imperia […], è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 25 gennaio 2007, integrativo del CCNL per le imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e del 19 aprile 2010.

Le Parti
Premesso
• che in relazione al presente accordo, integrativo del CCNL 18 giugno 2008 e del 19 aprile 2010, stipulato da Ance e Federazioni Sindacali nazionali, del settore, le Organizzazioni sindacali provinciali sopra citate, a richiesta della Sezione Edili dell’Unione Industriali, confermano e ribadiscono che, nello spirito di continuità del perseguimento del comune obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, il contratto integrativo provinciale qui rinnovato sarà runico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia di Imperia ed ai relativi dipendenti, fatta salva l'eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive Organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l’obiettivo sopra evidenziato;
• che costituisce altresì presupposto, comunemente condiviso ed essenziale, la conferma dell’unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria
Convengono quanto segue.

Osservatorio provinciale del settore costruzioni
Forte è la volontà del settore edile di poter contribuire a migliorare la qualità delle opere pubbliche e del sistema infrastrutturale provinciale, nonché ad aumentare la sicurezza sul lavoro, in stretta e sinergica collaborazione con le stazioni appaltanti del territorio.
In ragione di ciò, cerchiamo di condividere insieme alle Stazioni Appaltanti della Provincia d'Imperia la necessità di monitorare il sistema delle gare di appalto ed i meccanismi di mercato, al fine di poter svolgere un'analisi, che permetta di potenziare la qualità della spesa pubblica, nonché lo sviluppo del comparto e lo studio di tutte le sue problematiche.
La non congruità dei prezzi e, allo stesso modo, i "maxi ribassi" determinano, di norma, intoppi esecutivi, contenziosi e ritardi nell'ultimazione dell’opera con conseguenti danni per l'ente appaltante.
Evitare il più possibile che ciò continui a ripetersi è l’obiettivo che ci siamo prefissi, volto alla salvaguardia dell'intero sistema, nel rispetto del procedimento amministrativo e nella piena trasparenza prescritta dalle norme di legge

Lavori Pubblici
Premesso
• che, il quadro normativo attualmente disciplinante la realizzazione di lavori pubblici non solo fornisce agli enti appaltanti puntuali indicazioni relative alla corretta stesura dei bandi di gara, ma sancisce l'obbligo per i progettisti e per le stazioni appaltanti di individuare un importo a base di gara, sulla scorta di prezzi e di costi della sicurezza congrui, desunti da prezzari aggiornati, cosicché l'indicazione nel progetto o nel bando, di prezzi insufficienti costituirebbe violazione di dette norme;
• che la non congruità dei prezzi e la non corretta determinazione degli oneri di sicurezza ingenera di norma da un lato intoppi esecutivi, contenzioso e ritardi nell'ultimazione dell’opera con conseguenti danni sia per l'ente appaltante che per l'intera comunità, dall’altro un evidente fattore di rischio nei cantieri edili;
le Parti, convengono che, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, qualora verranno evidenziate palesi difformità nei bandi e negli elaborati progettuali, verranno attivate azioni congiunte volte ad una corretta applicazione della normativa vigente.

Lavori Privati
Premesso
• che le Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata, individuando in tale fenomeno la causa di notevoli danni per i lavoratori interessati ed una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese ossequenti al dettato contrattuale e normativo;
• che nonostante le numerose iniziative che sono state compiute in questi anni esistono ancora situazioni di manodopera irregolare che sfuggono al controllo dei soggetti preposti ad esso.
Le parti, intendendo intervenire allo scopo di prevenire ogni forma di evasione contributiva e fiscale realizzata attraverso l'uso della manodopera irregolare cui si accompagna, inoltre, una maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro, convengono di svolgere azioni congiunte finalizzate a:
- definire misure di coordinamento nel campo della prevenzione e della informazione, soprattutto per quanto concerne la materia della sicurezza sul lavoro;
- coinvolgere gli ordini professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti per la redazione di progetti cui unire sempre piani di sicurezza adeguati;
- intervenire presso le pubbliche amministrazioni al fine di fronteggiare la preoccupante crescita al ricorso, nelle Denunce di Inizio Attività (DIA), alla realizzazione di lavori mediante la c.d. "economia diretta", ossia senza l'intervento di alcuna impresa che consente, quindi di eludere la richiesta dei DURC.

Enti Bilaterali
I) Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e Riorganizzazione degli Enti Paritetici, anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia.
II) Le Parti in armonia con gli orientamenti nazionali, auspicano un maggiore coordinamento tra gli Enti Paritetici della regione Liguria, al fine di renderne sempre più omogeneo l'operato.
III) Le Parti convengono sulla necessità di una ottimizzazione della circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati/inoccupati e imprese del settore su opportunità lavorative e formative con lo scopo di favorire domanda ed offerta attraverso l'istituzione della "Borsa Lavoro" (art. 114 CCNL 19.04.2010).

Norma premiale per i versamenti del contributo di anzianità professionale edile
Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e favorire le imprese virtuose le Parti convengono sulla necessità di prevedere dei meccanismi premiali a favore delle imprese, in regola con gli adempimenti ed i versamenti alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Imperia, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati.
Il dispositivo premiante consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell’Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli
- un primo livello per le imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto A) e
- un secondo livello per le imprese che soddisfano l'ulteriore requisito di cui al successivo punto B).
Le aliquote premiali ridotte sono le seguenti:
- contributo APE nella misura del 3,30 % per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto A);
- contributo APE nella misura del 3,00 % per le imprese in possesso dell'ulteriore requisito di cui al successivo punto B).
A. Per beneficiare della riduzione del contributo APE al 3,30% le imprese devono essere
in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. essere iscritte alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Imperia da almeno 48 mesi; a tale fine si considera continuativa riscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.;
2. aver espressamente dichiarato (mediante specifico modulo di impegno predisposto dalle Parti sociali la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del CPT della provincia di Imperia per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
3. aver iscritto presso l'Ente Scuola Edile della provincia di Imperia i lavoratori che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL18 giugno 2008;
4. essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Imperia alle scadenze contrattuali previste per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia per tutto il periodo di cui al punto 1);
B. Per beneficiare della riduzione del contributo APE al 3,00% le imprese devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla lettera A):
1. aver regolarmente denunciato e versato, per ciascun mese relativo all’anno di gestione della Cassa Edile (1 ottobre - 30 settembre), l’accantonamento GNF e la contribuzione contrattuale dovuta;
I benefici premiali di cui alle precedenti lett. A) e B) sono fruiti dalle imprese in possesso dei relativi requisiti a consuntivo, con decorrenza dal primo gennaio successivo all'esercizio (ottobre-settembre) quello di riferimento (mediante il meccanismo della compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile o mediante rimborso della stessa Cassa Edile), sulla base dell'autorizzazione scritta inviata a cura della Cassa Edile alle imprese aventi diritto.
La Cassa Edile verificherà presso l’Ente Scuola Edile e il CPT della provincia di Imperia il rispetto da parte delle imprese degli impegni ed obblighi previsti ai nn. 2) e 3) della precedente lettera A).
Il finanziamento dei benefici premiali avverrà mediante utilizzo della riserva APE.
La presente norma premiale ha natura sperimentale. Entro la data di scadenza del CCPL, le Parti si incontreranno per esaminare gli effetti dell'introduzione della norma premiale ed assumere le determinazioni conseguenti per il futuro.
Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall'art. 108 del CCNL - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile - le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare gli effetti di tale eventuale previsione sulla norma premiale sopra indicata.

Mensa
Il comma 5 dell'art. 9 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva nelle seguenti misure orarie:
- Euro 0,71 dal 1° agosto 2012;
- Euro 0,75 dal 1° agosto 2013;

Vestiario
L'articolo 26 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:
Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Imperia che alla data del 30 giugno di ogni anno hanno maturato un'anzianità di settore di almeno 400 ore nel semestre precedente o 600 ore nei dodici mesi precedenti, tenendo conto delle stesse tipologie di ore valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile, previa acquisizione dal lavoratore delle taglie e delle misure, la Cassa Edile di Imperia provvederà, nel corso del mese di novembre, alla consegna di una tuta da lavoro e di un paio di calzature con adeguate caratteristiche antinfortunistiche direttamente al domicilio dei lavoratori tramite la ditta fornitrice incaricata.
Per sostenere tale onere è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle. Imprese stabilito, con decorrenza dal 1.1.2012, nella misura dello 0,30% calcolato sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.

Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLST)
Le parti convengono l'istituzione nella Provincia di Imperia della figura del secondo RLST, con operatività a decorrere dal 1 giugno 2011, in aggiunta a quello già previsto nell'accordo integrativo provinciale del 25 gennaio 2007
Il comma 3 dell'art. 27 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:
Per far fronte agli oneri derivanti dall'attivazione del RLST viene istituito un apposito fondo autonomo presso la Cassa Edile alimentato da un contributo, stabilito con decorrenza dal 1.1.2012, in misura pari allo 0,20% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL18 giugno 2008.