Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 19 aprile 1951
Validità: 20.04.1951 - 19.04.1953
Parti: Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie-Confindustria e Fullav, Fillav
Settori: Tessili, Matite, ecc., Operai

Sommario:

Modifiche
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Ferie.
Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Decorrenza.

Accordo di rinnovo con modifiche del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1949 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini, 19 aprile 1951

In Milano, tra l’Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie […], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Fullav) […] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (Fillav) […], si è stipulato il presente accordo per il rinnovo, con le seguenti modifiche, del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1949.

Modifiche
Art. 8. - Orario di lavoro.

Il 1° comma viene sostituito con il seguente:
«La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni».

Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
L’intero articolo viene sostituito con la seguente dizione:
«È consentito il recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni seguenti il periodo in cui è avvenuta l’interruzione»

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il 2° comma viene sostituito con il seguente:
«Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà riposo compensativo».

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il 4° ed il 7° comma vengono così sostituiti:
«Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui al punto a) del precedente art. 12».
[…]

Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
L’intero articolo viene sostituito dal seguente:
«Per la tutela dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, numero 860».