Tipologia: Contratto interprovinciale di lavoro
Data firma: 21 maggio 1951
Validità: 21.05.1951 - 20.05.1953
Parti: Associazioni degli Industriali dì Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine, Sondrio - Confindustria e Fullav, Fillav
Settori: Tessili, Articoli da disegno, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti e residenza.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Passaggio di categoria.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
Art. 11. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 15. - Lavoro a cottimo.
Art. 16. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 17. - Reclami sulla paga.
Art. 18. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimento.
Art. 27. - Disciplina aziendale.
Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 31. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 32. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 33. - Divieti.
Art. 34. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 36. - Multe e sospensioni.
Art. 37. - Licenziamento per mancanze.
Art. 38. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 42. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 43. - Commissioni Interne.
Art. 44. - Mense aziendali.
Art. 45. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 46. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 47. - Certificato di lavoro.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Regolamento interno di azienda.
Art. 50. - Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 51. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 52. - Condizioni di miglior favore.
Art. 53. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 54. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria.

Contratto interprovinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, 21 maggio 1951

In Milano, tra le Associazioni degli Industriali dì Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine, Sondrio […], con l'assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Fullav - Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie […], la Fillav - Federazione Italiana Lavoratori Legno, Artistiche e Varie […], è stato stipulato il presente contratto interprovinciale dì lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende aderenti alle precitate Associazioni Industriali - produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, con qualsiasi materia fabbricati.

Art. 2. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Compatibilmente con le esigenze aziendali il lavoro cesserà di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le nove ore giornaliere o le 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro non potrà superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti per determinati reparti.

Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonché di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 11. - Inizio e cessazione del lavoro.
[…]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Gli operai che non fruiscono del riposo settimanale in domenica, come ad esempio gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovranno usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà «riposo compensativo».

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’articolo 8, ossia le otto ore giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanili per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
[…]

Art. 15. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 18. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro, e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 20. - Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (minimo contrattuale, più eventuale superminimo, più contingenza per i lavoranti ad economia, e media di guadagno delle ultime due quattordicine o quattro settimane più indennità di contingenza, per i cottimisti) nella misura di:
giorni 12 (ore 96): del 1° all’8° anno compiuto di anzianità;
giorni 14 (ore 112): oltre l’8° anno compiuto di anzianità.
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell’articolo 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di, ferie non godute.

Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n 860.

Art. 27. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità, verso i compagni li lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dello stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla Direzione, od a chi per essa, nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Il permesso ottenuto per l’uscita entro la prima ora di lavoro non dà diritto alla retribuzione per la prestazione data.

Art. 31. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]
L’azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell’operaio e in tal caso non corrisponderà più l’indennità ferri di cui al comma precedente.

Art. 33. - Divieti.
[…]
È proibito fumare nell’interno del laboratorio ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 35. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:
а) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di retribuzione ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’articolo 37.

Art. 36. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, all’operaio che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’articolo 11 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare per-messo del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 37. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo 36 (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 36 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 36.
B) Licenziamento senno, preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale di lavorazione o alle macchine;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) rissa nei reparti di lavorazione.

Art. 43. - Commissioni Interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei Delegati di Impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 44. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 45. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per l’igiene e la sicurezza del lavoro si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 48. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente con-tratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali.

Art. 49. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 50. - Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.

Norma transitoria.
Il presente contratto collettivo si intende stipulato con il presupposto che in esso si considerano riportate, a decorrere dalla data della loro effettiva definizione, le clausole e dichiarazioni che saranno convenute tra le rispettive Confederazioni per quanto riguarda gli effetti nei confronti del contratto stesso di un eventuale ricorso da parte dei lavoratori ai metodi di lotta definiti di «non collaborazione».