Tipologia: CCNL
Data firma: 23 giugno 1949
Validità: 15.06.1949 - 14.06.1951
Parti: Federazione Nazionale Orafi, gioiellieri, argentieri, orologiai ed affini d’Italia e Fillav, Fullav
Settori: Metalmeccanici, Argentieri

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Documenti e residenza.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
Art. 12. - Entrata e uscita.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Lavoro a cottimo.
Art. 17. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla paga.
Art. 19. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 25. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Trasferimento.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Disciplina aziendale.
Art. 30. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 34. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 44. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 45. - Commissioni Interne.
Art. 46. - Mense aziendali.
Art. 47. - Certificato di lavoro.
Art. 48. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 49. - Reclami e controversie.
Art. 50. - Regolamento interno di azienda.
Art. 51. - Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 52. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 53. - Condizioni di miglior favore.
Art. 54. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 55. - Decorrenza e durata.
Classificazione degli operai
Contratto per l’apprendistato
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Tabella per gli apprendisti addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in, oro e platino - Tabella scatti paga base e indennità di contingenza: Gioiellieri - Incisori - Cesellatori - Incassatori - Orefici a mano
Tabella per gli apprendisti addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino - Tabella scatti paga base, indennità di contingenza: Altre qualifiche

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti a laboratori o aziende argentiere, 23 giugno 1949

In Milano, tra la Federazione Nazionale Orafi, gioiellieri, argentieri, orologiai ed affini d’Italia […] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (Fillav) […] e la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (Fullav) […], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Il presente contratto collettivo nazionale ha valore per gli operai addetti a laboratori o aziende argentiere.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 5. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda.

Art. 9. - Istruzione professionale.
Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dell’orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento, in relazione alle esigenze tecniche della azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dalla azienda.

Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonché di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 12. - Entrata e uscita.
[…]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del suo termine.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà «riposo compensativo».

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’articolo 10, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
[…]

Art. 16. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 19. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si Intenderà soddisfatta con l’applicazione di uguale tariffa.

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22. - Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga di fatto più contingenza) nella misura di:
- giorni 12 (ore 96): dal 1° all’8° anno compiuto di anzianità;
- giorni 14 (ore 112): dall’8° anno compiuto di anzianità al 15°;
- giorni 16 (ore 128): oltre il 15° anno compiuto di anzianità.
[…]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, lino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 25. - Trattamento in caso di maternità.
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda, nelle more dell’emanazione della relativa regolamentazione di legge, praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di sei mesi, di cui tre prima del parto e tre dopo;
b) corresponsione per i primi tre mesi dell’assenza prima del parto e per le sei settimane successive di due terzi della retribuzione (paga e contingenza) che avrebbero percepito se avessero normalmente lavorato.
[…]
Le presenti norme cesseranno di avere vigore con l’emanazione di norme di legge o di accordi' interconfederali in materia.

Art. 29. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 30. - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare il laboratorio se non debitamente autorizzato dalla direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nel laboratorio senza permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nel laboratorio in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla direzione o da chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buon stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere portata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]
L’azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell’operaio e in tale caso non corrisponderà più l’indennità ferri di cui al comma precedente.

Art. 35. - Divieti.
[…]
È proibito fumare nell’interno del laboratorio ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze con:
a) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all’importo di tre ore di paga e contingenza;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art. 39.

Art. 38. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, all’operaio che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’art. 31 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, nella misura prevista dall’art. 41.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 38 (Multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nel laboratorio fuori dei locali di lavorazione;
d) costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 38 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 38.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale del laboratorio o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto dì lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento dì azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) rissa nei locali di lavorazione.

Art. 45. - Commissioni Interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati di impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 46. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 48. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, la areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi come: occhiali, maschere, zoccoli, ecc. e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 49. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la commissione interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 50. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 51. - Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore dell’industria argentiera, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.

Contratto per l’apprendistato
Art. 1.

È considerato apprendista colui che viene assunto da una azienda per imparare metodicamente un mestiere sotto la guida e l’esempio del datore di lavoro, del dirigente o di operai specializzati.

Art. 2.
Potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età non inferiore ai 14 anni.
In circostanze speciali potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età superiore agli anni 18, in seguito a particolare accordo da stipularsi di volta in volta tra le Associazioni territoriali e le parti interessate.
Per le assunzioni si osserveranno le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4.
La durata dell’apprendistato viene suddivisa, tenendo conto dell’età di assunzione e del mestiere esercitato, seguendo il sistema delle allegate tabelle dimostrative.

Art. 5.
La durata dell’apprendistato dovrà essere gradualmente ridotta per i giovani in possesso di un titolo di studio di scuola professionale. Detta riduzione dovrà essere preventivamente concordata fra le associazioni territoriali.
Nel computo della durata dell’apprendistato dovrà essere tenuto conto del servizio prestato, con la stessa qualifica e nello stesso mestiere, presso altre aziende.

Art. 9.
L’apprendista dovrà osservare l’orario giornaliero di lavoro fissato per legge e concordato tra le Associazioni di categoria interessate.

Art. 10.
Il datore di lavoro deve trattare l’apprendista come un buon padre di famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente e completamente il mestiere.
Non potrà inoltre sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere oggetto dell’apprendistato.

Art. 11.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l’apprendista presso l’istituto Nazionale Infortuni, anche se questi non ha diritto a regolare retribuzione contrattuale. Il datore di lavoro nel periodo di lavoro che dà diritto all’apprendista ad una retribuzione contrattuale, dovrà provvedere a tutte le altre forme di assicurazione previste dalle leggi vigenti.

Art. 13.
Restano fermi i diritti degli apprendisti assunti in servizio presso le aziende precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto, per i quali vengono confermate le condizioni individuali di miglior favore.

Tabella per gli apprendisti addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in, oro e platino - Tabella scatti paga base e indennità di contingenza: Gioiellieri - Incisori - Cesellatori - Incassatori - Orefici a mano

Età di assunzione
Anni 14
durata anni 5 ½
Anni 15
durata anni 5
Anni 16
durata anni 4 ½
Anni 17
durata anni 4
Anni 18
durata anni 3 ½
Anni 19
durata anni 3
Anni 20
durata anni 2 ½

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Tabella per gli apprendisti addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino - Tabella scatti paga base, indennità di contingenza: Altre qualifiche

Età di assunzione
Anni 14
durata anni 4
Anni 15
durata anni 3½
Anni 16
durata anni 3
Anni 17
durata anni 2½
Anni 18
durata anni 2
Anni 19
durata anni 1½
Anni 20
durata anni 1

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