Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 luglio 2012, n. 12516 - Indennizzo dovuto in forza di una polizza di assicurazione contro gli infortuni




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 20232/2007 proposto da:

(Omissis), in proprio e quale procuratore generale di (Omissis), E (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

(Omissis) A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 1077/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2006 R.G.N. 1317/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con sentenza n. 92/03 il Tribunale di Siena condannava la Fondazione ENASARCO a pagare in favore di (Omissis), (Omissis) e (Omissis), eredi dell'agente di commercio (Omissis), euro 68.069,02 a titolo risarcitorio per aver colposamente cagionato la prescrizione del loro diritto di percepire dalla (Omissis) a r.l. l'indennizzo dovuto in forza di una polizza di assicurazione contro gli infortuni stipulata con la (Omissis) medesima, a beneficio del dante causa degli attori, da detta Fondazione.

Con sentenza depositata il 21.7.06 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda degli eredi (Omissis), non ravvisando colpa alcuna nella condotta della Fondazione ENASARCO.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i (Omissis) affidandosi a sei motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

ENASARCO resiste con controricorso.

(Omissis) coop. a r.l. ha depositato procura speciale rilasciata al proprio difensore, che ha discusso la causa in udienza.

Diritto



Con il primo mezzo si lamenta vizio di motivazione laddove l'impugnata sentenza, interpretando la polizza assicurativa stipulata tra Fondazione ENASARCO e (Omissis) a r.l., ha ritenuto che le parti contraenti abbiano inteso sottoporre il contratto medesimo alla disciplina dell'articolo 1891 c.c., nonostante che l'esame complessivo delle altre clausole negoziali dimostrasse una volontà incompatibile con quella di sottoporre i rapporti in causa alla disciplina propria dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, dovendosi invece ricondurre il contratto - ad avviso dei ricorrenti - alla fattispecie legale dell'assicurazione per responsabilità civile ex articolo 1917 c.c..

La stessa doglianza viene fatta valere, sotto forma di violazione e/o falsa applicazione di legge, con il secondo e il terzo mezzo, rispettivamente in relazione agli articoli 1362 e 1363 c.c. e all'articolo 1891 c.c..

Le tre censure - da esaminarsi congiuntamente perchè connesse - sono da disattendersi vuoi perchè nuove rispetto ai temi dibattuti nei gradi di merito (i ricorrenti non hanno allegato se e in quale sede del processo abbiano prospettato una diversa natura della polizza in questione), vuoi perchè infondate.

Invero, pacifico essendo che la polizza aveva ad oggetto l'assicurazione contro gli infortuni stipulata dalla Fondazione ENASARCO con la (Omissis) a r.l., a beneficio del dante causa degli attori, al punto che costoro avevano agito proprio per ottenere "la liquidazione delle indennità tutte loro spettanti - a norma della "Polizza cumulativa di assicurazione per gli agenti e rappresentanti di commercio " - per il gravissimo incidente stradale occorso al padre (Omissis), di professione agente di commercio" (come si legge a pag. 2 del ricorso per cassazione), non si vede che attinenza in causa abbia il contratto di assicurazione della responsabilità civile ex articolo 1917 c.c., che ha il fine di tenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire i danni derivanti da illecito extracontrattuale o contrattuale e che, pertanto, non configura un contratto a favore di terzo, che - non a caso - non ha alcuna azione diretta (in mancanza di una normativa specifica come per la RCA) verso l'assicuratore (giurisprudenza antica e costante: cfr., e pluribus, Cass. 18.7.02 n. 10418; Cass. 14.1.2000 n. 366; Cass. 3.10.96 n. 8650; Cass. 26.3.96 n. 2678; Cass. 27.7.93 n. 8382; Cass. 20.7.71 n. 2332).

Inoltre, nella figura contrattuale di cui all'articolo 1917 c.c. il rischio protetto è quella di una responsabilità contrattuale od aquiliana per danni che l'assicurato abbia arrecato a terzi, mentre nel caso di specie i ricorrenti non hanno mai allegato che il sinistro stradale di cui è rimasto vittima il loro dante causa sia in qualche modo addebitabile a responsabilità dell'ENASARCO.

Cio' detto, è appena il caso di aggiungere che l'impugnata sentenza ha correttamente motivato circa la qualificazione giuridica del contratto de quo, all'uopo valorizzando la finalità e l'esplicito richiamo in esso contenuto allo schema legale dell'articolo 1891 c.c..

2- Con il quarto mezzo si deduce vizio di motivazione laddove l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo, sollevata dalla (Omissis) a r.l. nei confronti della Fondazione contraente, valesse anche nei confronti degli eredi (Omissis) nel momento in cui costoro avevano esteso la propria domanda - inizialmente proposta solo contro ENASARCO - anche contro la compagnia assicuratrice: in realtà, obiettano i ricorrenti, quest'ultima ha sollevato l'eccezione sempre e soltanto contro ENASARCO.

La stessa censura viene espressa con il quinto mezzo, sotto forma di violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2938 c.c. e articolo 112 c.p.c..

Tali doglianze - da esaminarsi congiuntamente perchè connesse - sono infondate in forza dell'assorbente rilievo che un'eccezione di prescrizione, una volta sollevata in ordine ad un dato credito (quello relativo al pagamento dell'indennizzo per l'infortunio patito dal dante causa degli odierni ricorrenti) si riferisce a qualsiasi soggetto - fra le parti in causa - che ne risulti, all'esito, titolare. Per altro, l'eccezione di prescrizione non poteva che riguardare l'indennizzo (perchè solo di esso poteva rispondere la (Omissis)), indennizzo spettante soltanto ai (Omissis) e non certo alla Fondazione ENASARCO, versandosi nel caso di specie, come si è detto, in un'ipotesi di assicurazione per conto altrui.

3- Con il sesto e ultimo mezzo si denuncia vizio di motivazione circa il contegno tenuto dalla Fondazione ENASARCO, che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - in realtà era stato tale da ingenerare negli eredi (Omissis) il legittimo affidamento che la Fondazione medesima, anche in virtu' degli obblighi previsti nella polizza, si fosse riservata la gestione unitaria e diretta della pratica assicurativa, cosi' obbligandosi alla gestione dell'intera fase intercorrente fra il sinistro e la liquidazione, compreso il compimento dei relativi atti interruttivi della prescrizione.

La censura è infondata.

Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi - il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico-formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6,98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Nel caso in oggetto, invece, i ricorrenti in sostanza chiedono una non consentita terza lettura in punto di fatto delle risultanze documentali già analiticamente esaminate con motivazione immune da vizi logico-giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che gli eredi (Omissis) erano già in possesso della polizza (che li onerava dei rapporti con la (Omissis) per gli aspetti sanitari e assicurativi) e che già nella lettera del 22.11.99 ENASARCO aveva loro chiarito che per il prosieguo si sarebbero dovuti rivolgere direttamente alla società assicuratrice.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l'INPS in euro 30,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, nonchè per la (Omissis) a r.l. in euro 500,00 oltre accessori di legge.