Tipologia: Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Data firma: 9 agosto 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Sezione Costruttori Edili-Ance Potenza e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Potenza
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premesse
Enti Paritetici.
Tavolo di confronto.
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 3 - Indennità per lavori in alta montagna
Art. 4 - Attrezzi di lavoro
Art. 5 - Indennità per lavori in galleria
Art. 6 - EET (elemento economico territoriale)
Art. 7 - EVR (Elemento variabile della retribuzione)
Art. 8 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 9 - Limiti territoriali
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Cassa Edile
Art. 12 - APE (Anzianità professionale edile)
Art. 13 - Mensa
Art. 14 - Trasporto
Art. 15 - Validità e durata
Allegati
Modello di Autocertificazione aziendale sull’EVR (non raggiungimento di almeno uno degli indicatori aziendali per l'erogazione dell’EVR)

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

In Potenza, il 09 agosto 2012, tra la Sezione Costruttori Edili - Ance Potenza […], con l’assistenza […] di Confindustria Basilicata […], la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl […], la Fillea-Cgil […], considerato il difficilissimo momento storico di crisi congiunturale economica del Paese con tutte le conseguenze e ricadute, se non più gravi, che interessano il territorio della provincia di Potenza e il settore dell’Edilizia; la necessità che il suddetto scenario deve necessariamente e concretamente essere supportato e regolamentato da un sistema di Istituzioni Centrali e Locali, Istituti Creditizi e Assicurativi, Vigilanza, capace di garantire sempre di più un futuro produttivo ed occupazionale pregno dei più elevati ed auspicabili livelli di qualità, formazione, sicurezza e legalità; la capacità delle imprese del settore dell’Edilizia di creare, con i giusti presupposti, valore aggiunto in termini economici e di benessere sociale; viene stipulato ai sensi dell’art. 38 del CCNL 18/6/2008, come modificato dall’allegato III del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'industria edile e affini, stipulato il 19/4/2010, il presente CCPL da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza, per tutte le imprese che svolgono le attività elencate nel citato CCNL 18/6/2008 e per tutti i lavoratori da esse dipendenti con le specificità di seguito elencate.

Premesse
La sezione dell’Ance della Provincia di Potenza, e le OO.SS. Provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, come sopra rappresentate, nel sottoscrivere il contratto integrativo provinciale concordano di premettere al documento contrattuale alcune importanti considerazioni in rapporto all’attuale momento congiunturale e della produzione in edilizia.
La recessione che ha investito l'Italia e le aree del mezzogiorno, e più in particolare in Basilicata, ha creato una contrazione del settore delle costruzioni non ancora superata, imponendo alle parti una fattiva politica di rilancio che vada oltre i tradizionali strumenti di stabilizzazione industriale.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto del permanere a tutt’oggi, nel territorio di competenza, dei seguenti fattori di crisi del settore edile:
- instabilità dei livelli occupazionali;
- marcata discontinuità nel flusso degli investimenti;
- anomala intermittenza di domanda e conseguente episodicità di offerta del “prodotto edile”;
- significativa sussistenza di irregolarità.
Le medesime parti si danno altresì atto che i loro sforzi congiunti sono indirizzati al superamento dell'attuale fase di stallo, cercando di invertire la tendenza, che ha contribuito a deprimere il rilancio del comparto delle costruzioni.
Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a transitare-attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a conseguire ulteriori obiettivi mediante specifiche sinergie che:
a) favoriscano, innanzitutto, ogni e qualsiasi intervento utile ad un recupero dei livelli occupazionali;
b) garantiscano la continuità di una accresciuta occupazione mediante tutte quelle opportune iniziative sulla Committenza, pubblica e privata, che il concreto andamento del settore di volta in volta richiederà;
c) incrementino il più significativo incontro tra domanda ed offerta di lavoro tramite una puntuale rilevazione delle necessità del mercato nel suo progressivo divenire;
d) assicurino la continuità di una “politica del lavoro”, che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività;
e) identifichino procedure mirate ad accrescere una corretta concorrenzialità tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l’area della irregolarità;
f) rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene é di ambiente di lavoro, come già attuato con il citato Accordo sulla istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - RLST.
In relazione a quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la categoria nel territorio di competenza, le parti concordano sull’utilizzo di urto specifico “tavolo di confronto”, attivabile a reciproca richiesta, allo scopo di:
1. esaminare, in generale, le sopra menzionate iniziative;
2. studiare iniziative per il massimo recupero di produttività
Inoltre, le parti per il tramite degli enti bilaterali acquisiranno tutte le informazioni utili per un monitoraggio del settore nella Provincia di Potenza. In particolare, oltre ai dati già oggi rilevati e disponibili in Cassa Edile e presso gli altri enti paritetici, ricercherà e raccoglierà, utilizzando le opportune fonti, le informazioni relative a:
- investimenti pubblici e privati, bandi di gara e loro aggiudicazione, cantierizzazione delle opere e relativa occupazione (media dei ribassi, situazioni “anomale”, ecc.);
- mobilità e caratteristiche degli addetti al settore;
- evoluzione della struttura e della tipologia delle imprese;
- presenza e mobilità delle imprese sul territorio potentina;
- richieste di intervento della Cig e numero degli iscritti nelle liste regionali di mobilità;
- numero degli infortuni, modalità e cause;
- consumi energetici e di materie prime;
- concessioni edilizie rilasciate dai principali comuni della provincia di Potenza.
Osservatorio territoriale, che opererà in stretto rapporto con l’Osservato rio nazionale, fornirà semestralmente in via sperimentale alle parti sociali i dati aggregati, raccolti secondo le indicazioni fornite dalle stesse, in rapporto agli obiettivi prefissati.

Enti Paritetici.
Le parti confermano come fondamentale la presenza degli enti paritetici per la migliore
realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile. Tali enti possono oggi contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.
È quindi opportuna la massima attenzione affinché possano realizzare i compiti istituzionali previsti dai contratti, dagli statuti e dai recenti accordi provinciali.
Per la realizzazione di quanto sopra le parti prevedono sedi di approfondimento che potranno avvalersi anche della consulenza del personale direttivo degli enti, allo scopo di studiare sinergie e forme di interazione o di integrazione operativa tra gli enti paritetici o finanziati al fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia, anche con l’obiettivo del contenimento dei costi.
L’accentuata mobilità dei lavoratori rende necessario un sempre più puntuale scambio di informazioni tra i vari enti paritetici.
A tal fine le parti favoriscono l’omogeneizzazione delle prestazioni e della modulistica, nello spirito di quanto dichiarato dalle parti nazionali in data 19 aprile 2010 nell’allegato al CCNL, per la realizzazione di un sistema unitario di Casse.

Tavolo di confronto.
Le parti decidono di istituire un tavolo di confronto, attivabile su richiesta anche di una sola di esse, sui seguenti temi:
- enti paritetici;
- mercato del lavoro e occupazione;
- sicurezza sul lavoro;
- strumenti ed azioni per contrastare il lavoro irregolare.

Art. 1 - Orario di lavoro
L’orario normale contrattuale di lavoro come previsto dal CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall’Accordo di rinnovo dei 19 aprile 2010, è di 40 ore settimanali di media annua.
In considerazione delle particolari condizioni meteorologiche ambientali della Provincia di Potenza e per garantire alla produzione la media annua delle ore lavorative, determinate sulla base delle predette 40 ore settimanali, le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 e di quanto demandato dal 3° capoverso dell’art. 38 del predetto CCNL, che durante il periodo maggio-settembre l’orario normale giornaliero può essere prolungato fino ad un massimo di 9 ore.
L’impresa, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, darà comunicazione preventiva alla RSU di cantiere e/o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria tramite l’Associazione territoriale dei datori di lavoro.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, le Parti si rifanno all’art. 5 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.
A decorrere dal 1° ottobre 2012, per i lavoratori che professano una religione acattolica ai sensi della legge 1159/1929, è possibile concordare con i datori di lavoro, in via sperimentale, una distribuzione dell’orario di lavoro tale da consentire la professione del culto, senza che ciò comporti alcun tipo di aggravio aggiuntivo per l’impresa e fatto salvo le esigenze tecnico-organizzative e produttive.

Art. 3 - Indennità per lavori in alta montagna
L’indennità per lavori in alta montagna, fissata nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 e 44 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall’accordo del 19/4/2010, verrà corrisposta per i lavori eseguiti ad altitudini superiori a 950 mt s.l.m..
A decorrere dal 1° ottobre 2012, per i lavoratori impegnati nella installazione delle reti di protezione su pareti di roccia, verrà riconosciuto una ulteriore indennità del 3% degli elementi della retribuzione sopra richiamati (da calcolarsi al netto del predetto 20%).
I suddetti trattamenti non sono dovuti agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Art. 4 - Attrezzi di lavoro
Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.
[…]

Art. 5 - Indennità per lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria, con decorrenza 1989, è dovuta in aggiunta alla retribuzione, un’indennità nella misura percentuale sotto indicata:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, d’avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, il 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento d’intonaco e di rifinitura d’opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie, il 26,60%;
c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso i lavori d’armamento delle linee ferroviarie, il 18,50%;
d) nel caso in cui i lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d’acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre 1 km dall’imbocco, è dovuta una ulteriore indennità del 20,50%;
e) qualora le condizioni di disagio di cui alla lett. d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte di avanzamento superi i 4 km, è dovuta -a decorrere dal 1° ottobre 2012- una ulteriore indennità del 30,50%;
A decorrere dal 1° ottobre 2012, le predette percentuali vanno corrisposte per le ore di effettivo lavoro prestate nelle condizioni di cui sopra e, qualora il numero delle predette ore/giorno sia superiore al 87% del normale orario giornaliero, le percentuali vanno corrisposte per l’intera giornata lavorativa.
Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 e 44 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall’accordo del 19/4/2010.

Art. 13 - Mensa
[…]
Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 40 operai alle dirette dipendenze dell’impresa appaltatrice, l’impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.
[…]