Categoria: 2012
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 7 agosto 2012
Validità: 01.04.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Rovigo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Rovigo
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Enti Bilaterali
Protocolli di Legalità
Contrasto al lavoro irregolare
Osservatorio Provinciale del Settore Costruzioni
Trasferta Veneta
Rinvio
Parte prima - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Sistema di informazioni
Art. 2 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappaltati
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Ferie
Art. 5 Cassa Edile Polesana
Art. 6 Prestazione Cassa Edile Polesana per gli Apprendisti in caso di maltempo
Art. 7 Accantonamenti alla Cassa Edile Polesana per gratifica natalizia e ferie
Art. 8 Mensa
Art. 9 Trasferta
Art. 10 Indennità Territoriale di Settore
Art. 11 Anzianità Professionale Edile Ordinaria
Art. 12 Formazione professionale e Sicurezza negli ambienti di lavoro/Assistedil
Art. 13 Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST)
Art. 14 Dispositivi di protezione individuale - Attrezzi di lavoro
• Scarpe Antinfortunistiche - Fornitura tramite Assistedil - Cessazione del servizio
Art. 15 Quote di Adesione Contrattuale (QAC)
Art. 16 Quote Sindacali (QS)
Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 17 Premio di Produzione
Parte terza - Regolamentazione comune per operai ed impiegati
Art. 18 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Operai e Apprendisti Operai
• Modalità di accantonamento alla Cep
Art. 19 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Impiegati e Apprendisti Impiegati
Art. 20 Comitato della Bilateralità
Art. 21 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 22 Condizioni di miglior favore
Art. 23 Decorrenza e durata
Protocollo sulla Premialità di Settore (allegato al CCP 7 agosto 2012)

Contratto collettivo provinciale di lavoro settore edile provincia di Rovigo

Il giorno 7 agosto 2012 presso la sede di Unindustria Rovigo tra Ance Rovigo - Sezione Costruttori Edili di Unindustria Rovigo - in seguito denominata Ance Rovigo […] e la Feneal - Uil di Rovigo […], la Filca - Cisl di Rovigo […], la Fillea - Cgil di Rovigo […], in attuazione di quanto disposto dall'art. 38 del CCNL 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso, viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro (in seguito CCPL), integrativo del citato CCNL, da valere nella Provincia di Rovigo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Premessa
Ance Rovigo e OO.SS. Provinciali si danno reciprocamente atto che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale interviene in un periodo fra i più difficili del dopoguerra per il comparto delle costruzioni in Italia e rischia, senza adeguate soluzioni di politica industriale, di avere pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale.
Tale situazione di crisi impone alle Parti sviluppare una contrattazione integrativa che, tenendo conto delle profonde modifiche intervenute negli assetti del settore e nell'organizzazione del lavoro nei cantieri, abbia come obiettivi primari:
la valorizzazione del ruolo svolto dalla Bilateralità di settore, rilanciandone la funzione e l'efficacia;
la diffusione dei principi di legalità, regolarità, concorrenza leale;
il contrasto del lavoro irregolare unitamente alla salvaguardia di condizioni prestative omogenee e massimamente rispettose delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
valorizzazione del ruolo e della professionalità delle imprese locali, alle quali, nel rispetto delle norme vigenti, deve essere a/sicurato il massimo coinvolgimento nella partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici attivati dalle Stazioni appaltanti provinciali

Enti Bilaterali
Ribadito il ruolo e l'attività di imprescindibile supporto alle strategie del settore rappresentati dalla Cassa Edile Polesana e da Assistedil, le Parti si riconoscono negli obiettivi di complessivo riordino e rilancio della Bilateralità di settore indicati nel Protocollo regionale del 15 dicembre 2011 sottoscritto da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto che ha enunciato le linee di indirizzo secondo le quali dovrà avvenire il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale del Veneto, questo anche per quanto riguarda il tema della ricerca delle migliori sinergie e progressiva armonizzazione dei sistemi gestionali e delle aliquote di contribuzione degli Enti operanti nelle diverse province del Veneto.
Per quanto sopra le Parti convengono di aderire al tavolo di lavoro tra Ance Veneto e il Sindacato regionale, cui parteciperà anche la Presidenza del Coordinamento Regionale delle Casse Edili, che sarà attivato per definire entro il 30 settembre 2012 linee di indirizzo per la razionalizzazione ed armonizzazione del numero delle prestazioni ed assistenze delle Casse Edili del Veneto in chiave di loro omogeneizzazione su base regionale; tale tavolo sarà finalizzato a conservare/ potenziare/ rimodulare solo quelle prestazioni individuate come "rilevanti", perché rispondenti ad esigenze di fidelizzazione del rapporto tra imprese e lavoratori, codificando inoltre regole uguali su tutto il territorio regionale per la maturazione del diritto alla loro erogazione.
In tale contesto Ance Rovigo e OO.SS. provinciali auspicano e condividono la introduzione, a livello regionale, di una prestazione avente la caratteristiche del "Contributo Assistenza Fiscale", oggetto delle intese intercorse fra le citate parti sociali e posto a carico della Casse Edile Polesana, a valle del significativo riscontro emerso dai lavoratori iscritti.

Protocolli di Legalità
Le Parti, facendo riferimento allo spirito e ai contenuti dei Protocolli di Legalità sottoscritti tra Confindustria e Ministero dell'interno e tra Confindustria ed Ance, nonché da ultimo al Protocollo 9 gennaio 2012 siglato tra la Regione Veneto, le Prefetture Venete e i Rappresentanti delle Provincie e Comuni del Veneto - mirati a prevenire i tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture in opera - si impegnano in sede locale, attraverso il coinvolgimento della Prefettura di Rovigo, ad indirizzare tutte le stazioni appaltanti operanti nella provincia all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi dimensione riconducibili al comparto delle costruzioni.

Contrasto al lavoro irregolare
Le Parti valutano positivamente le iniziative che, nel corso degli ultimi anni, sono state congiuntamente attivate in provincia di Rovigo nei confronti di organi istituzionali e di vigilanza per contrastare la diffusione del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel comparto delle costruzioni, anche a mezzo della valorizzazione del ruolo che, per supportare tali azioni di contrasto, può essere svolto dagli Enti Bilaterali di settore.
Peraltro l’attuale situazione di crisi rende ancor più consistente il rischio della proliferazione di operatori anomali in grado di alterare la trasparenza e la corretta concorrenza. Da qui l'esigenza di assicurare interventi di maggiore sensibilizzazione affinché:
- tutte le figure rientranti nella filiera direzionale di cantiere (Direzione lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del lavori, ecc.) pretendano la puntuale applicazione dei contratti nazionali e provinciali specifici del settore edile pei tutto il personale di cantiere comunque adibito contrastando il ricorso a forme alternative di inquadramento contrattuale;
- tutte le imprese esecutrici, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, adottino gli indici di congruità di incidenza della manodopera stabiliti dall'Avviso Comune del 28 ottobre 2010, in sede di denuncia degli imponibili alle Casse Edili;
- le stazioni appaltanti aggiudichino i singoli lavori secondo parametri rispondenti ad un corretta valutazione dell'incidenza del costo della manodopera rapportato alla reale tipologia dei singoli interventi affidati;
- tutti gli operatori del settore (pubbliche autorità, imprese, ordini professionali, ecc.) attivino un confronto per introdurre, anche nell'ambito dei lavori privati, la certificazione di regolarità contributiva durante tutte le fasi lavorative come elemento di ulteriore deterrenza del lavoro irregolare.

Osservatorio Provinciale del Settore Costruzioni
Viene riconfermata la piena adesione delle Parti ai principi ispiratori che hanno portato alla sottoscrizione, in data 28 dicembre 2010, del Protocollo Istituzionale a sostegno del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo, unitamente alla Amministrazione Provinciale e alle altre Organizzazioni imprenditoriali di categoria.
Tale documento deve continuare ad essere riferimento per individuare indirizzi ed azioni rivolti agli operatori economici, sociali e amministrativi per preservare il patrimonio, in termini di imprese e capacità di lavoro, che il settore edile del nostro territorio è stato fino ad oggi in grado di esprimere.
L'Osservatorio Provinciale del Settore Costruzioni, frutto dell'intesa citata, deve costituire un importante strumento operativo per la messa in rete, da parte dei soggetti pubblici e privati che lo costituiscono, di importanti informazioni e dati sull'evoluzione del mercato anche locale, sulla tipologia degli appalti cantierati, sulla struttura delle imprese, per favorire un miglior incontro della domanda e dell'offerta che privilegi la qualità del lavoro edile, la conoscenza delle regole legislative e contrattuali, il contrasto a prassi contrarie alla libere e corretta concorrenza.
Per quanto sopra le Parti si impegnano a sollecitare la Provincia affinché a livello di Enti locali sia attivata ogni possibile azione per coinvolgere, nell'ambito della propria attività di programmazione dei bandi di gara e nel pieno rispetto delle procedure, quelle imprese locali che presentino requisiti di affidabilità, onorabilità e adeguata struttura imprenditoriale.

Trasferta Veneta
Le Parti provinciali riconfermano la loro piena adesione ai contenuti della "Trasferta Veneta" attivata a decorrere dal 1° ottobre 2010, in quanto iniziativa che favorisce l’efficienza e la semplificazione delle procedure per la gestione del comparto delle costruzioni del Veneto nonché il ruolo strategico che la bilateralità può ricoprire al fine di contrastare il lavoro irregolare.
Ritengono peraltro necessario che, in sede di analisi dei dati emersi dai vari momenti di monitoraggio previsti (relativi alla movimentazione del personale in trasferta tra le Casse aderenti e ai conseguenti effetti economici derivati), siano tenute nella giusta considerazione, al fine di individuare adeguate misure correttive/compensative, anche quelle specifiche situazioni a livello di singolo territorio che dovessero presentare caratteristiche tali da rendere più equa una diversa applicazione della disciplina concordata.
Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuovendo contestualmente le aziende strutturate che hanno necessità di veder finalmente riconosciuto il loro impegno economico e sociale; di garantire qualità nella produzione e tutela delle maestranze nel rispetto degli obblighi contrattuali, delle norme sulla salute e sicurezza nei cantieri e degli impegni in merito alla formazione continua, si ritiene necessario agire anche sul fronte della Premialità di Settore. Premialità quale strumento di incentivazione utile per favorire il miglioramento degli standard organizzativi delle imprese edili del territorio Polesano che si riconoscono nel "Protocollo sulla Premialità di Settore" allegato e parte integrante del presente CCPL e che per la parte operativa viene affidato in gestione agli Enti Bilaterali Cassa Edile Polesana e Assistedil per il tramite del "Comitato della Bilateralità" di cui all'art. 20 del presente CCPL.
Tali Enti, a fronte dell’accertamento dei progressivi miglioramenti degli standard prefissati, procederanno all'applicazione delle norme premiali consistenti in riduzione di costi contributivi.
Con questa iniziativa, per molti aspetti innovativa per il sistema degli enti Bilaterali dell’edilizia, si intende promuovere principi di riferimento sui quali costruire i processi di valutazione delle aziende edili. Processi che vadano oltre l'unica valutazione prevalentemente adottata del "massimo ribasso", valorizzando così il ciclo delle gestioni, la definizione degli obiettivi e degli indicatori, la trasparenza e l'etica nel fare impresa, valori che faranno selezione nel nuovo mercato che verrà dopo Fattuale crisi del comparto.
Quanto sopra allo scopo e con l'obiettivo di rimarcare la relazione esistente e profondamente connessa tra realtà produttiva e il contesto nel quale la stessa insiste. A tal fine si conviene di impegnare il sistema bilaterale affinché esso diventi riferimento adeguato per la valorizzazione e radicamento della cultura della redazione del "Bilancio sociale d'impresa"
Un nuovo e più incisivo ruolo quindi per gli Enti bilaterali affinché possano, non solo continuare a mantenere la centralità che hanno sempre avuto nella gestione dei compiti Istituzionali a loro affidati, ma soprattutto divenire parte attiva per imprese e lavoratori nella promozione delle attività utili all’acquisizione di migliori condizioni di competitività sul mercato.

Per quanto non espressamente richiamato in premessa o nel testo del CCPL, le Parti si richiamano al citato "Protocollo sulle linee di indirizzo per il rinnovo dei CCPL del Veneto" siglato a livello regionale il 15 dicembre 2011.

Parte prima - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Sistema di informazioni

Si conviene sull’opportunità di dare concreta attuazione a quanto previsto dal vigente CCNL 19 aprile 2010 a titolo di "Sistema di Informazioni" a livello territoriale.
Tra Ance Rovigo e le OO.SS. provinciali si terranno incontri con periodicità semestrale, indicativamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per esaminare la situazione del settore, lo stato e le prospettive della produzione e dell'occupazione con riferimento ai comparti; delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa e non, pubblica e privata, t fini anche i dati fomiti dalla Cep e Assistedil.
Nello specifico, la Cep e Assistedil, relativamente agli ambiti di propria competenza, utilizzando al meglio i propri livelli di informatizzazione, si impegnano ad acquisire, elaborare e fornire alle Parti informazioni sui seguenti temi:
occupazione
movimento globale operai per categorie, per dimensioni di impresa, per fasce di età e di anzianità; dimensione imprese per classi di addetti; n. ore lavorate nel periodo e n, ore di Cassa integrazione non dovute a causa di forza maggiore; n. ore di assenza distinte per malattia ed infortunio; n. degli infortuni;
appalti
numero delle gare indette, suddivise per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento e nominativi degli aggiudicatari;
verifica presso gli Enti appaltanti dell'applicazione di un Bando Tipo a valenza regionale e della conseguente trasmissione ad essa Cep dei dati relativi: alle imprese aggiudicatane dei lavori; all’importo di aggiudicazione; alla durata prevista per l'esecuzione delle opere; all'incidenza percentuale della mano d'opera nonché i subappalti autorizzati, specificando nominativo delle imprese subappaltatrici, tipo ed importo dei lavori subappaltati, durata degli stessi ed incidenza percentuale della manodopera; i costi evidenziati per la sicurezza dei lavoratori;
verifica dei monitoraggi effettuati presso i Comuni in ordine alla correntezza e correttezza degli adempimenti connessi alla presentazione del DURC sia per i lavori pubblici che privati;
dati relativi al mercato dell'edilizia di tipo residenziale ed industriale della Provincia di Rovigo, ricorrendo ove necessario ad istituti di ricerca specializzati;
dati aggregati derivanti dalle denunce di inizio lavori;
sicurezza sul lavoro
interventi programmati ed effettuati nei cantieri, risultanze degli stessi, principali anomalie riscontrate, iniziative attivate per la diffusione della cultura della sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, eventuali collaborazioni con gli Organismi istituzionali preposti, costi del sistema;
formazione
fabbisogni professionali espressi dalle imprese e loro evoluzione, numero corsi formativi realizzati, numero e caratteristiche anagrafiche (età) e geografiche, grado di scolarità e condizione sociale/lavorativa dei partecipanti, feedback sul grado di soddisfazione dei corsisti e delle imprese coinvolte, qualità della docenza, costi del sistema.
I dati sopra richiamati formeranno oggetto di esame negli incontri periodici previsti dal 2° comma.

Art. 2 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappaltati
Le Parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e subappalto, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i., all'art. 41 della L.R. Veneto n. 27/2003 e s.m.i. e all'art. 14 del CCNL 19 aprile 2010, cui si fa con il presente CCPL generale rinvio e in modo specifico alle comunicazioni ivi previste al punto b).
Ance Rovigo si impegna a far rispettare dalle proprie associate la citata normativa, rilevando altresì che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta, per la parte a proprio carico, all'esecuzione delle opere provvisionali in conformità alle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro ed è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavorazioni rientranti nel CCNL 19 aprile 2010 - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo stabilito dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento per il settore edile (si richiamano sul tema tutte le disposizioni normative nel frattempo intervenute a regolamentare la disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti e subappalti).
Analogamente le Parti si impegnano a garantire l'obbligo di affidare i subappalti di lavori edili e affini esclusivamente a imprese regolarmente costituite che versano i contributi agli Istituti previdenziali e alla Cep come da certificazione DURC

Art. 3 Orario di lavoro
Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 19 aprile 2010, l'orario normale contrattuale di lavoro in Provincia di Rovigo per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali. Tale orario, ripartito nei primi 5 giorni della settimana, potrà essere attuato come media nei seguenti periodi ultramensili:
- 1 gennaio - 30 aprile
- 1 maggio - 31 agosto
- 1 settembre - 31 dicembre
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'intera normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art. 6 del contratto nazionale.
I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10.09.1923, n. 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15.03.1923, n. 692, come modificato dal D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 e s.m.i., sono per la Provincia di Rovigo i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.
Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopra indicato saranno computate le ore non lavorate per festività, ferie godute, permessi sindacali, nonché congedo matrimoniale, malattia ed infortunio riconosciuti dai competenti Istituti.

Art. 5 Cassa Edile Polesana
Viene ribadito il ruolo primario che la Cep svolge non solo per la puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali, ma anche per l’azione di monitoraggio e controllo dell’attività sul territorio per assicurare la leale concorrenza nel settore.
L'attività della Cep è regolata dallo Statuto e dal Regolamento in vigore nel periodo di applicazione del presente CCPL, fatte salve sue eventuali modifiche o integrazioni.
[…]

Art. 8 Mensa
L'istituto della mensa viene così disciplinato:
A) nei confronti degli operai addetti ai cantieri, l'impresa provvederà ove possibile affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze venga fornito un servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di terzi, intendendosi per tali, in linea di massima, aziende o enti specializzati nel ramo della ristorazione collettiva e sempreché da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità a provvedervi a normali condizioni di costo.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o cantieri.
[…]
B) Qualora non si rendesse praticabile la soluzione di cui alla lett. A) del presente articolo, l'impresa provvederà alla fornitura del pasto tramite apposite convenzioni con punti di ristoro (trattorie o ristoranti) posti nelle vicinanze del cantiere e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'attività produttiva.
[…]
Il servizio mensa organizzato nei modi previsti dalle precedenti lettere A) e B) potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi a tal fine quelle nelle quali siano state effettuate non meno di 4 ore di presenza in cantiere. Ciò vale anche in caso di operaio inviato in trasferta.
Nel caso che il lavoratore chieda permessi nell'arco della giornata, il diritto al trattamento di cui sopra spetterà solo a fronte di prestazioni effettive di lavoro non inferiori a 5 ore.
C) Ove non si rendesse possibile l'attuazione di quanto previsto ai punti A) e B) del presente articolo, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 5,00 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.
[…]
E) La disciplina della mensa contenuta nel presente articolo alle lettere A), B) e C) continua ad applicarsi anche agli impiegati tecnici normalmente impegnati nei cantieri.
[…]
Nota a verbale
Con riguardo al contenuto del presente articolo, le Parti confermano che i criteri espressi trovano riferimento nelle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 314/97 e dal D.Lgs. n. 56/98, che qui si intendono integralmente richiamate.
Chiarimento a verbale
La fornitura del pasto comprenderà un primo e un secondo piatto, con contorno, acqua e bevande analcoliche, caffè.
In adesione alle linee guida dettate dalla Regione Veneto per l'attuazione dell’art. 15 della Legge Quadro n. 125/2001 - che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro - le convenzioni escluderanno la fornitura di bevande alcoliche.

Art. 12 Formazione professionale e Sicurezza negli ambienti di lavoro/Assistedil
Le Parti riconfermano il valore innovativo e strategico dell'accordo provinciale 13 Settembre 2002, che ha sancito la costituzione dell’Ente Paritetico Assistedil, uniformando di fatto in una unica gestione le attività riconducibili alla Scuola Edile ed al Comitato Paritetico Territoriale.
Viene pertanto ribadito l'impegno comune di rafforzarne la capacità progettuale per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e assicurandone comunque l'equilibrio economico-finanziario.
A tale scopo vengono pertanto confermate le seguenti linee di indirizzo:
• nell’ambito della Formazione professionale Assistedil curerà la programmazione, l’organizzazione e l'attuazione di iniziative di prima formazione per giovani di qualsiasi nazionalità da avviare ad occupazione, promuoverà inoltre iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di tutte le maestranze dipendenti da imprese edili iscritte offrendo oltremodo alle stesse consulenze ed attività di specifico interesse;
• nell’ambito della Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro Assistedil continuerà l'attività a suo tempo intrapresa dal CPT programmando nuove iniziative atte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché il rispetto delle normative vigenti in materia, sia attraverso pubblicazioni di materiale informativo, sia con specifici corsi di formazione, programmando interventi nei cantieri con l'ausilio di personale tecnico appositamente preposto all'attività di consulenza, prevenzione e assistenza in materia di sicurezza.
Il contributo di finanziamento di Assistedil è, nella sua misura complessiva, pari all'1,10% (da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19 aprile 2010) e così suddivisa:
- contributo formazione professionale/ESER 0,60%
- contributo formazione sulla sicurezza/CPT 0,40%
- contributo costi attività RLST 0,10%

Art. 13 Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST)
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina dettata in materia di RLST dagli artt. del D.Lgs. n. 81/08 (come modificati dal D.Lgs. n. 106/09)/ dall'art. 87 del CCNL 19 aprile 2010, dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dal Protocollo regionale 15 dicembre 2011 - che qui si danno per richiamati a tutti gli effetti - viene precisato quanto segue:
le funzioni di rappresentante dei lavoratori della sicurezza vengono esercitate dall’RLST qualora non si proceda a elezione o designazione dell'RLS in ambito aziendale. Egli pertanto esercita i compiti ad esso attribuiti dalla normativa legale e contrattuale esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nei quali non sia presente l'RLS.
Per il territorio di Rovigo viene designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali firmatarie il presente CCPL numero 1 RLST il cui nominativo le stesse Organizzazioni si impegnano a comunicare per scritto ad Ance Rovigo e ad Assistedil.
Tale nominativo deve essere individuato tra quei soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecniche/pratiche/operative in materia di sicurezza e prevenzione o che abbiano maturato una altrettanto adeguata esperienza lavorative nel settore edile.
I costi per l'attività dell'RLST sono coperti dal contributo dello 0,10% citato nel precedente articolo. Le imprese all’interno delle quali sia stato eletto il RLS non sono tenute a partecipare a tale finanziamento.
In allegato sarà riportato il Regolamento operativo a supporto dell'attività dell'RLST - che le Parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2012 - alla luce di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normative richiamate al comma uno, oltre che di quanto deciso in seno al Comitato della Bilateralità costituito ai sensi dell'art. 20 del presente CCPL Esso sostituirà sulla materia quanto concordato con il precedente accordo integrativo 20 novembre 2007.

Art. 14 Dispositivi di protezione individuale - Attrezzi di lavoro
Le Parti, convenendo sulla necessità di continuare nell’impegno comune di sensibilizzare le imprese ed i lavoratori al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), considerati assieme alla formazione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio, confermano preliminarmente che la fornitura degli indumenti di lavoro e qualsiasi altro DPI alle maestranze in relazione alle mansioni svolte ed alla specifica tipologia di lavoro è obbligo che per normativa di legge grava direttamente sulle imprese.
Pertanto, all'atto di ogni nuova assunzione, i lavoratori hanno diritto ad una tuta (od indumento equipollente) ed un paio di scarpe antinfortunistiche e, con l'inizio dell'attività in cantiere, oltre agli attrezzi da lavoro, a ogni altro DPI funzionale alla tipologia di lavorazione (es.: elmetto, occhiali, guanti, maschera, stivali, ecc.).
Annualmente tutti i lavoratori in forza avranno garantita la fornitura minima di un nuovo indumento e di due paia di scarpe antinfortunistiche.
Tale fornitura verrà indicativamente effettuata:
• per i lavoratori in forza al 31 Marzo:
nuovo indumento e primo paio di scarpe antinfortunistiche;
• per i lavoratori in forza al 30 Settembre:
secondo paio di scarpe antinfortunistiche.
L'impresa è comunque impegnata a assicurare che, al verificarsi di condizioni di usura o di inefficienza dei DPI, gli stessi vengano prontamente sostituiti.
Resta fermo l'obbligo per i lavoratori di utilizzare sempre tutti i DPI messi a disposizione garantendone la pulizia e la manutenzione.
Tutti i DPI dovranno essere usati unicamente nell'ambito delle attività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all'impresa sia in occasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Scarpe Antinfortunistiche - Fornitura tramite Assistedil - Cessazione del servizio
Con la sottoscrizione del presente CCPL, la fornitura delle scarpe antinfortunistiche nelle due alternative - direttamente tramite Assistedil o con la procedura del rimborso da parte del medesimo Ente - cessa la propria operatività.
Pertanto l'acquisto e la fornitura dei DPI scarpe infortunistiche avverrà sempre a cura e a carico dell’Imprese tenute all'obbligo normativo.

Parte terza - Regolamentazione comune per operai ed impiegati
Art. 20 Comitato della Bilateralità

Entro il 31 dicembre 2012 le Parti si impegnano a costituire il "Comitato della Bilateralità", composto in misura paritetica da rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, che avrà il compito di dare concreta attuazione a quanto previsto in Premessa e nel Protocollo allegato al presente CCPL in tema di Premialità e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche in riferimento all'operatività dell'RLST.