Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1947
Validità: 01.01.1947 - 31.12.1948
Parti: Associazione Nazionale Produttori Tessili vari-Confindustria e Fiot-Cgil
Settori: Tessili, Tessili vari, Industria
Sommario:
Parte generale Art. 1. - Contratto. Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto. Art. 3. - Interpretazione. Art. 4. - Commissioni interne. Art. 5. - Immunità sindacale. Art. 6. - Cariche pubbliche e sindacali. Art. 7. - Regolamento interno. Art. 8. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore. Art. 9. - Controversie. Art. 10. - Decorrenza e durata. Parte Prima - Operai Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Periodo di prova. Art. 3. - Apprendistato. Art. 4. - Trattamento dei minori. Art. 5. - Lavori nocivi. Art. 6. - Orario di lavoro. Art. 7. - Lavoro straordinario, domenicale e notturno. Art. 8. - Percentuali per lavoro straordinario, domenicale e notturno. Art. 9. - Pulizia dei macchinario. Art. 10. - Interruzioni del lavoro. Art. 11. - Recuperi. Art. 12. - Lavori discontinui. Art. 13. - Lavoro a squadre. Art. 14. - Turni a scacchi. Art. 15. - Assegnazione del macchinario. Art. 16. - Giorni festivi e riposo settimanale. Art. 17. - Ferie. Art. 18. - Malattia ed infortunio. Art. 19. - Congedo matrimoniale. Art. 20. - Trattamento salariale. Art. 21. - Corresponsione della retribuzione. Art. 22. - Disciplina del cottimo. Art. 23. - Trasferte e trasferimenti. Art. 24. - Nuova destinazione. Art. 25. - Cambiamento di mansioni. Art. 26. - Abiti di lavoro. Art. 27. - Indennità scolastica. Art. 28. - Indennità di bicicletta. Art. 29. - Zona malarica. Art. 30. - Servizio militare. Art. 31. - Risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 32. - Preavviso. Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento. Art. 34. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Art. 35. - Indennità di anzianità in caso di morte. Art. 36. - Disciplina del lavoro. Art. 37. - Doveri dell’operaio. Art. 38. - Diritti dell’operaio. Art. 39. - Danni e trattenute per risarcimento. Art. 40. - Sanzioni disciplinari. Art. 41. - Destinazione dell’importo delle multe disciplinari. Art. 42. - Gratifica natalizia. Parte Seconda - Categorie speciali od intermedie Parte Terza - Impiegati Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Contratto a termine. Art. 3. - Periodo di prova. Art. 4. - Categorie e gradi dell’impiegato. Art. 5. - Commissione tecnica per le categorie impiegatizie. Art. 6. - Assegnazione al competente grado. Art. 7. - Criteri transitori per l’assegnazione ai gradi. Art. 8. - Laureati e diplomati. Art. 9. - Stipendio. Art. 10. - Corresponsione della retribuzione. Art. 11. - Stipendio base. Art. 12. - Garanzia dello stipendio. Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 14. - Cauzione per maneggio di denaro. Art. 15. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo. |
Art. 16. - Valore aritmetico della quota oraria. Art. 17. - Giorni festivi e riposo settimanale. Art. 18. - Ferie. Art. 19. - Permessi. Art. 20. - Periodo dì aspettativa. Art. 21. - Esplicazione temporanea di mansioni. Art. 22. - Passaggio dalla categoria di operaio a quella di impiegato. Art. 23. - Indennità di trasferta. Art. 24. - Trasferimento. Art. 25. - Indennità di trasferimento. Art. 26. - Indennità di alloggio. Art. 27. - Indennità di zona malarica. Art. 28. - Indennità di vestiario. Art. 29. - Lavori nocivi. Art. 30. - Trattamento per invenzioni. Art. 31. - Trattamento di malattia. Art. 32. - Trattamento di infortunio. Art. 33. - Tutela della maternità. Art. 34. - Servizio militare. Art. 35. - Diritti e doveri delle parti. Art. 36. - Doveri generali dell’impiegato. Art. 37. - Ritenute per danni. Art. 38. - Provvedimenti disciplinari a carico dell’impiegato. Art. 39. - Risoluzione del rapporto di impiego. Art. 40. - Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni. Art. 41. - Indennità per mancato preavviso. Art. 42. - Rapporto di impiego durante il periodo di preavviso. Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento. Art. 44. - Cessione e trasformazione di azienda. Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di morte. Art. 47. - Decadimento del limite della retribuzione. Art. 48. - Certificato di lavoro. Art. 49. - Trattamento di previdenza. Art. 50. - Disposizioni generali. Appendice Categorie speciali od intermedie (Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946) 1. Criteri di appartenenza 2. Trattamento 3. Articoli 1, 2 e 3 del contratto interconfederale 30 marzo 1946 Tabelle delle retribuzioni minime delle categorie speciali od intermedie Protocollo aggiuntivo 1. - Trattamento delle operaie gestanti. 2. - Mense aziendali. 3. - Camere di allattamento e nidi-asilo. Dichiarazioni a verbale 1. - Revisione dei minimi di paga delle operaie. 2. - Assistenza e Previdenza. 3. - Contratti locali. Allegati Allegato n. 1 Accordo per le commissioni interne di azienda, 2 settembre 1943 Allegato n. 2 Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria Allegato n. 3 D.Leg.C.p.s. 13 settembre 1946, n. 303, sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva Allegato n. 4 Accordo per la istituzione della Commissione tecnica paritetica provinciale per le controversie relative alla assegnazione in categoria degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie. Allegato n. 5 Accordo per la proroga del trattamento delle operaie gestanti Accordo per il trattamento delle operaie gestanti Tabella degli stipendi base degli impiegati |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della produzione dei tessili vari, 31 gennaio 1947
Tra l’Associazione Nazionale Produttori Tessili vari […] e le Associazioni Territoriali interessate, assistite dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Impiegati Operai Tessili (Fiot) […], con l’intervento dei Sindacati Provinciali Tessili di а) Bergamo […], b) Bologna […], c) Biella […], d) Brescia […], e) Como […], f) Cremona […], g) Genova […], h) Milano […], i) Torino […], l) Varese […], m) Vicenza […], n) per il Centro Sud […], assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], a conclusione delle trattative iniziatesi il 1° ottobre 1946 a Milano, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Parte generale
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate da entrambe le parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Art. 3. - Interpretazione.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
Art. 4. - Commissioni interne.
In ogni stabilimento devono essere formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Fiduciario di Azienda, coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dal vigente accordo interconfederale.
Salvo quanto specificatamente indicato nei singoli articoli del contratto le parti convengono che, in attesa del nuovo regolamento interconfederale circa le Commissioni Interne e i Fiduciari di Azienda, in discussione fra le due Confederazioni, a tutte le industrie del settore tessile si applicheranno integralmente le norme stabilite dall’accordo Buozzi-Mazzini. (Allegato 1).
Art. 7. - Regolamento interno.
Presso ciascun stabilimento deve essere redatto dal datore di lavoro, udita la Commissione Interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.
Art. 9. - Controversie.
I reclami e le controversie di carattere individuale, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno risolti e trattati tra lavoratori e datori di lavoro con l’intervento della Commissione Interna o del Fiduciario.
Nel caso che non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, le parti hanno facoltà di promuovere un lodo arbitrale.
A tale uopo sarà costituito un collegio di cinque membri composto di due membri designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, due membri designati dalla corrispondente Organizzazione dei datori di lavoro, un membro presidente scelto di comune accordo.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell’ispettorato del Lavoro.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, alle competenti Associazioni nazionali o provinciali per l’ulteriore esame e risoluzione.
Parte Prima - Operai
Art. 1. - Assunzione.
[…]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.
Art. 3. - Apprendistato.
È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 14 ed i 18 anni di età che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento pratico atto a farlo divenire operaio qualificato.
Riconosciuta per le particolari condizioni dell’industria tessile l’opportunità di avviare ed addestrare al lavoro anche personale non esperto che abbia superato il limite di cui sopra, è consentita l’assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di anni 21.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a giornata e, nel caso che venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato e gli devono essere applicate le medesime tariffe di cottimo.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista di filatura o di tessitura e loro lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di filatura o tessitura anche complementari, nei quali abbia compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto a metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato scuole professionali tessili.
[…]
Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell’apprendistato si rimanda alle norme relative a ciascun settore e che si riproducono in appendice. […]
Art. 5. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
а) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte a verificare l’osservanza delle disposizioni di legge ed a integrarle, occorrendo, nell’interesse della salute fisica del lavoratore.
Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe relative e quelle del presente contratto nonché quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
All’inizio dell’orario di lavoro, l’operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizioni di iniziare il lavoro.
L’accesso allo stabilimento sarà sospeso cinque minuti prima del segnale di inizio del lavoro, considerandosi ritardatari tutti gli operai che sopraggiungessero in seguito.
Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi cinque minuti dopo l’inizio del lavoro e per ulteriori dieci minuti. Potrà essere loro applicata una multa da lire 2 a lire 3 salvo il caso di recidiva.
La distribuzione dell’orario giornaliero viene stabilita dalla ditta udita la Commissione Interna e comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Art. 7. - Lavoro straordinario, domenicale e notturno.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative o interconfederali.
Il lavoro autorizzato e prestato in giorno di domenica è considerato festivo.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
[…]
Art. 8. - Percentuali per lavoro straordinario, domenicale e notturno.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
[…]
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato diti lavoro straordinario compatibilmente con l’esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
Art. 9. - Pulizia dei macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro essa sarà considerata come prestazione straordinaria.
Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre le otto ore normali nella giornata, o in caso di orario ridotto sino alla concorrenza di 9 ore, o in caso di giornata libera trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.
Art. 12. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o immediate dipendenze, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l’obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
[…]
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Il tempo impiegato da gruppi di operai avvicendati ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.
L’orario ordinario del lavoro a squadre è di otto ore per turno ivi compresa la mezz’ora di riposo e sarà stabilito dal datore di lavoro udita la Commissione Interna.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno un intervallo di riposo di mezz’ora. Detto riposo deve essere possibilmente fruito fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme, salvo il diritto di fruire di detta mezz’ora di riposo fuori dello stabilimento per singoli casi determinati.
Per turni fino a sei ore, non è previsto l’intervallo di riposo.
[…]
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo esposto, salvo i casi di forza maggiore.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti solo nel caso che il relativo orario coincida come inizio o termine con uno degli orari dei turni avvicendati.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni.
Art. 14. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi potranno sussistere solo nelle aziende ove attualmente esistono. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione le Organizzazioni Sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
Art. 15. - Assegnazione del macchinario.
L’assegnazione del macchinario dovrà essere effettuata, tenendo presente, oltreché le esigenze della produzione, anche le possibilità di prestazione degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell’articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.
Le eventuali contestazioni circa la ripercussione che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute fisica degli operai, saranno sottoposte ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante del competente Circolo dell’ispettorato del Lavoro. In caso di ulteriore disaccordo, potrà, su richiesta delle Organizzazioni e nel termine di 15 giorni dal ricorso alla Commissione, essere interposto appello all’organo tecnico centrale preposto per la risoluzione delle controversie in materia di cottimi.
Art. 16. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo beninteso le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare, entro il periodo di due settimane, il giorno di riposo non effettuato.
Art. 17. - Ferie.
All’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie pagate. […]
Non è ammessa la rinuncia né espressa, né tacita alle ferie salvo la deroga convenuta per l’anno 1946-47 dall’accordo interconfederale 27 ottobre 1946.
Art. 18. - Malattia ed infortunio.
[…]
All’operaio infortunato nell’azienda […] ove, per postumi invalidanti, l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
Art. 22. - Disciplina del cottimo.
1. - A seconda delle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.
[…]
5. - È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l’operaio e l’azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.
6. - Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. […]
Qualunque contestazione non risolvibile nell’ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all’esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto Organo tecnico è ammesso ricorso entro quindici giorni alle superiori organizzazioni ed in ultima istanza, sul ricorso delle due Confederazioni, al Ministero del Lavoro che le deciderà attraverso un apposito organo tecnico centrale.
Art. 26. - Abiti di lavoro.
Quando la ditta richieda, o la natura del lavoro imponga, l’uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese.
La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi in conseguenza della natura delle lavorazioni.
Art. 29. - Zona malarica.
L’operaio in zona malarica ha diritto ad una indennità di rischio la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorità sanitarie.
Art. 36. - Disciplina del lavoro.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza autorizzazione.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro l’operaio può chiedere ed ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi.
[…]
Nell’interno dello stabilimento è proibito introdurre bevande alcooliche o cibi senza il permesso della Direzione.
Parimenti non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell’orario di lavoro.
[…]
Art. 37. - Doveri dell’operaio.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda.
L’operaio deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro.
[…]
Art. 38. - Diritti dell’operaio.
L’operaio ha diritto:
а) di ricevere puntualmente la corresponsione della retribuzione alla scadenza contabile del periodo b) di conoscere le mansioni affidategli;
c) di fruire di un periodo di riposo annuale retribuito;
d) di fruire del trattamento previdenziale a norma di legge e di contratto.
Art. 40. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regola-menti interni di cui alla parte generale possono essere punite:
1) col rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino ad un massimo di tre ore di paga e contingenza;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all’articolo 33;
5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto senza autorizzazione e senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l’igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento.
La minore o maggiore gravità delle mancanze e la loro recidività costituiscono titolo per l’applicazione o del semplice rimprovero o delle altre sanzioni maggiori.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della paga, può essere inflitto:
1) senza preavviso ma con indennità:
a) per contravvenzione al divieto di fumare di cui al 5° capoverso dell’articolo 36;
b) per risse in fabbrica;
[…]
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo a due recidive nella medesima mancanza o ad una sospensione nei sei mesi precedenti.
2) senza preavviso e senza indennità:
[…]
b) per insubordinazione grave;
[…]
d) per negligenza od atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
e) per danneggiamenti volontari, […], lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda.
Parte Seconda - Categorie speciali od intermedie
Il trattamento normativo e salariale dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali od intermedie (già equiparati) è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946.
Parte Terza - Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano sino alla scadenza del termine anche ai con-tratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.
[…]
Art. 15. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Per il personale con mansioni discontinue l’orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l’orario normale previsto dalla legge; tale orario potrà eventualmente superare sino a quattro ore l’orario normale previsto dalla legge per particolari mansioni in quanto espressamente determinate nei contratti integrativi.
Il singolo impiegato non potrà rifiutarsi entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Sempre per detti impiegati di prima categoria, ove siavi prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.
[…]
Art. 17. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica, salvo che la domenica cada in turni regolari e periodici di lavoro.
Non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo ben inteso le eccezioni di legge.
Lo stesso dicasi per il lavoro comandato nella giornata o nel pomeriggio del sabato quando questi siano stati fissati precedentemente di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni del turni di riposo, l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto di ricuperare, entro il periodo di due settimane, il giorno di riposo non effettuato.
Art. 18. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità, di servizio fino a due anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre due anni fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 25 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Art. 21. - Esplicazione temporanea di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché esse non comportino un peggioramento economico, né comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell’azienda.
[…]
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Gli accordi integrativi potranno stabilire l’importo dell’indennità per l’impiegato che da località non malarica venga trasferito in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo saranno, in ciascuna provincia, determinate dalle competenti autorità sanitarie.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro, quando ciò sia previsto dal regolamento interno, quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione e quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti.
[…]
Art. 29. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
а) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte a verificare l’osservanza delle disposizioni di legge ed a integrarle, occorrendo, nell’interesse della salute fisica del lavoratore.
Art. 33. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle Impiegate durante la gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l’intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.
[…]
Art. 35. - Diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, ove il presente contratto, quelli integrativi dello stesso o il regolamento interno non dispongano.
Art. 36. - Doveri generali dell’impiegato.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
a) usare l’attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’azienda e della produzione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari a carico dell’impiegato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) trasferimento ove sia possibile;
f) licenziamento senza preavviso ma colla sola indennità di cui all’articolo 43;
g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.
Non sarà consentita l’applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell’impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all’interessato.
La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l’applicazione della maggiore sanzione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
Art. 50. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
[…]
Appendice
Categorie speciali od intermedie (Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946)
1. Criteri di appartenenza. - Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con ap-porto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appar-tengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavo-razione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) del capoverso precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla la categoria: ... omissis..., l’assistente tessile, ecc.; appartengono alla 2a categoria: il capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione. ... omissis..., il capo usciere, il capo fattorino, ecc.
2. Trattamento. - Si conviene di applicare il trattamento previsto dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. […]
La retribuzione compensa anche i periodi di anticipazione o pro-trazione dell’orario normale, entro i limiti previsti, per la predisposizione del lavoro degli operai.
Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi. Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all’articolo 17 del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali complessive (economiche e normative) di miglior favore anche acquisite in base ad accordi sindacali vigenti al 1° aprile 1946, ivi compresa la attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del contratto interconfederale 30 marzo 1946 si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente articolo, salvo che per la indennità di di-missioni che verrà corrisposta nelle percentuali di cui all’articolo 3 suddetto riferita alla misura di cui al 1° comma.
Il trattamento dì cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° aprile 1946.
Protocollo aggiuntivo
1. - Trattamento delle operaie gestanti.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti convengono di mantenere in vigore l’accordo interconfederale provvisorio testé rinnovato, fino a che non intervenga al riguardo una regolamentazione definitiva a carattere generale. Si conviene peraltro di elevare al 75 per cento la quota di trattamento in esso prevista ferme restando le altre norme dell’accordo citato.
2. - Mense aziendali.
Considerata la situazione contingente, le parti, riconosciuta la necessità di conservare le mense aziendali laddove esistono e di crear-ne laddove non esistono, convengono di svolgere azione concorde onde creare nazionalmente e localmente le condizioni necessarie per rendere possibile quanto sopra.
I lavoratori dipendenti da aziende ove non funzionano mense aziendali, i lavoratori dipendenti da aziende, ove essendo state istituite le mense ci si trovi nell’impossibilità di mantenerle in funzione, nonché i lavoratori che in aziende provviste di mense non possono fruirne a causa di esigenze di lavoro, avranno diritto a congrue indennità sostitutive da determinarsi localmente fra le Organizzazioni competenti. Nessuna indennità sarà dovuta ai lavoratori che rinunciano a fruire della mensa.
Dove le mense funzionano, le Commissioni Interne avranno la facoltà di sorvegliarne l’andamento d’accordo con le Direzioni delle Aziende; queste ultime, per parte loro, si impegnano a predisporre dappertutto dove sia possibile accoglienti e confortevoli locali adibiti a refettorio.
Dove le mense non esistono le Direzioni degli stabilimenti esamineranno con le Commissioni Interne la possibilità di costituirle.
3. - Camere di allattamento e nidi-asilo.
Considerate le finalità di tutela igienico-sanitaria dei lattanti con-tenute nelle disposizioni di legge riguardanti la istituzione delle Camere di allattamento e auspicate per la creazione di nidi-asilo, le aziende studieranno con la maggiore attenzione il problema adoperandosi nei limiti del possibile a risolverlo con mezzi concreti ed efficaci.
Dichiarazioni a verbale
3. - Contratti locali.
Le organizzazioni territoriali esamineranno l’opportunità di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale.
Allegato n. 2 Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria
[…]
Art. 10. - Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio o maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[…]
Allegato n. 5 Accordo per la proroga del trattamento delle operaie gestanti
Addì, 31 dicembre 1946, tra la Confederazione Generale Industria Italiana […] e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], preso in esame l’accordo a suo tempo raggiunto per le operaie gestanti, qui di seguito riprodotto; tenuto conto che i competenti organi ministeriali hanno tuttora in corso gli studi per la riforma dell’assicurazione nuzialità e natalità; si conviene di prorogare la validità di detto accordo fino al 31 marzo 1947.
Accordo per il trattamento delle operaie gestanti
Addì, 30 luglio 1946, le due Confederazioni sono concordi nel senso che il problema delle operai gestanti debba trovare la sua soluzione in sede di riforma dell’assicurazione nuzialità e natalità che risulta già in corso presso i competenti Organi Ministeriali.
In attesa dell’emanazione dei nuovi provvedimenti e con riserva di conguaglio le parti convengono che le aziende corrispondano per i mesi di agosto-settembre e ottobre alle gestanti che si assenteranno dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto un trattamento pari ai due terzi della retribuzione normale, intendendosi per tale la retribuzione media realizzata negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza, comprensiva dell’indennità di contingenza.
Le parti, nel convenire quanto sopra, non hanno inteso di modificare i trattamenti più favorevoli in atto.