Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 08 maggio 2012 - Vigilanza e risarcimento del danno da infortunio sul lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE DI BOLOGNA


SEZIONE LAVORO


Il Giudice Unico dott. Giovanni Benassi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 


Nella causa civile iscritta al n. 1676 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza del 4 aprile 2012, promossa da:

G.G., rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso introduttivo di primo grado, dall'avvocato Francesco Moschella, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliato, in Bologna, via Marconi n. 8

RICORRENTE

Contro

VIGILANZA LA PATRIA SPA, in persona del suo legale rappresentante, sig. R.C., rappresentata e difesa per mandato posto in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avvocato Luigi Andrea Cosattini, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata, in Bologna, via Drapperie n. 12

CONVENUTA

Avente ad oggetto: risarcimento danno da infortunio sul lavoro

 

 

FattoDiritto

 


1. Con ricorso depositato il 12 aprile 2011, G.G., guardia particolare giurata alle dipendenze della Vigilanza La Patria Spa dall'1 ottobre 2008 al 31 luglio 2009, premesso che, in data 21 dicembre 2008, mentre, unitamente al collega M.B., stava prestando servizio in orario notturno, quale componente della pattuglia alfa 3, aveva subito un infortunio sul lavoro in esito al quale aveva riportato, come accertato dall'INAIL, un danno biologico permanente del 4% e una inabilità temporanea assoluta protrattasi per giorni 56, ha convenuto in giudizio la società già datrice di lavoro, chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità civile della medesima per il sinistro occorso il 21 dicembre 2008, al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, biologico e morale - indicativamente quantificati in Euro 10.000,00, oltre agli accessori di legge.

Radicatosi il contraddittorio con La Vigilanza La Patria Spa, che ha chiesto il rigetto della domanda, ed espletata l'istruttoria all'udienza del 4 aprile 2012, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura.

2. E' noto il principio, più volte affermato dalla suprema Corte (v., fra le tante, Cass. n. 16003/07, n. n. 21590/08, n. 15078/09, secondo cui il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

E' , altresì, noto che l 'esonero del datoré di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. civ. , che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato (v. fra le tante, Cass. n. 20142/10, n. 2541/11, n. 8204/03) . La medesima giurisprudenza ritiene, poi, che, in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità civile del datore di lavoro resti esclusa, soltanto, nelle ipotesi di eventi che dipendano da caso fortuito, forza maggiore o da colpa esclusiva dello stesso lavoratore (c.d. rischio elettivo - v. anche Cass. n. 8325/92).

Nella specie, il lavoratore ricorrente ha dedotto che il giorno 21 dicembre 2008 alle ore 4,20 circa, mentre unitamente al collega B. stava prestando servizio notturno, quale componente della pattuglia alfa 3, era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro verificatosi a Casalecchio di Reno lungo la via Porrettana.

Il sinistro, secondo il ricorrente, si era verificato perché, nel corso dell'attività di controllo, avendo inteso un rumore soffocato, molto simile ad un movimento furtivo, provenire da una zona, buia ed appartata, adiacente all'esercizio commerciale che doveva essere controllato, e non potendo illuminare a distanza il luogo dal quale provenivano i rumori a causa del mancato funzionamento delle torce in dotazione, aveva deciso di effettuare, unitamente al collega, una perlustrazione. Compreso che si trattava di un animale randagio, mentre si stava accingendo a depositare il tagliando di controllo sulla serranda dell'esercizio commerciale, era svicolato, nel buio impenetrabile dal quale era avvolto, candendo rovinosamente in terra.

All'evento ha assistito il B., il quale, nella sua deposizione, ha rilasciato una dichiarazione non del tutto coincidente con quella esposta nel ricorso introduttivo del giudizio.

Ha riferito il teste, dopo avere confermato che le torce Mag Lite in dotazione non funzionavano, quanto segue: "verso le ore 4,20 del 21 dicembre, a Casalecchio, mentre ci trovavano nei pressi di una salumeria, abbiamo udito un rumore; siamo andati a controllare in una zona poco illuminata e abbiamo riscontrato la presenza di un animale randagio. Mentre il mio collega stava andando ad apporre il tagliando di controllo, è scivolato a terra. Non ho visto mentre scivolava. Ho chiamato la centrale, dicendo che il collega si era fatto male e ricevuto l'OK mi sono recato al Pronto Soccorso...Abbiamo sentito il rumore mentre ci stavamo approssimando a piedi, dopo essere scesi dalla macchina, verso la serranda della salumeria. Abbiamo, quindi, visto nei paraggi muoversi un animale. L'illuminazione presente nella strada era quella pubblica e, a mio avviso, era poca. Il sig. G. è caduto sulla pubblica via...".

Dunque, secondo la versione del B. - unico testimone presente sul luogo del sinistro - le due guardie giurate non erano scese dal veicolo perché avevano avvertito un rumore, come sostenuto nel ricorso, ma perché dovevano approssimarsi all'esercizio commerciale da controllare; il rumore era stato sentito mentre si stavano avvicinando alla salumeria e, così, avevano eseguito un controllo in una zona poco illuminata, riscontrando la presenza di un animale randagio; poi, il G., mentre stava andando ad apporre il tagliando di controllo sulla serranda, era scivolato sulla pubblica via; l'illuminazione presente nella zona era quella pubblica.

Dal racconto del teste, escono, quindi, smentite due circostanze, la prima delle quali, specificamente, dedotta e la seconda in un certo senso logicamente conseguente alla precedente: e, cioè, che il G. fosse scivolato in un punto del tutto privo di illuminazione (si legge in ricorso "nel buio impenetrabile dal quale erano avvolti", pag. 2); e che l'evento si fosse verificato in una zona, buia ed appartata, adiacente all'esercizio commerciale.

In realtà, secondo quanto riferito dal teste, il G. è scivolato lungo la pubblica via, mentre si stava dirigendo verso l'esercizio commerciale da controllare per apporre sulla serranda il tagliando di controllo, in una zona servita dalla pubblica illuminazione.

3. Così stando le cose, consegue che il lavoratore non ha dimostrato né la dinamica del sinistro esposta nel ricorso introduttivo né l'esistenza di una responsabilità ascrivibile al datore di lavoro per la violazione della normativa specifica antinfortunistica o dell'art. 2087 c. c.

Sotto tale ultimo profilo, va rimarcato che le dichiarazioni del B. sul luogo ove si era verificato il sinistro e sulla presenza dell'illuminazione pubblica hanno trovato conferma in altri elementi istruttori, e, in particolare, nelle deposizioni della guardia particolare giurata G.M. e dell'ing. M., responsabile per la sicurezza della società convenuta.

Il primo, che ben conosce il luogo del sinistro, pur non essendo in servizio con il ricorrente nella notte del 21 dicembre, per avere svolto in altre occasioni il medesimo servizio, ha dichiarato: "l'esercizio è posto lunga la pubblica via e ad esso di accede mediante il marciapiede antistante. Nel corso della notte, l'esercizio è visibile mediante l'illuminazione pubblica. Il servizio di vigilanza prevede che, scesi dalla macchina, si verifichi la chiusura della serranda e si apponga l'apposito bigliettino di controllo effettuato".

Il secondo ha confermato quanto dallo stesso riportato nella sua relazione allegata agli atti (doc. 3 convenuta) e, cioè, che l'esercizio commerciale si affaccia sulla via principale che attraversa il paese di Casalecchio di Reno e si trova in una posizione perfettamente illuminata anche in orari notturni.

In questo contesto possono, fin da ora, essere tratte due conclusioni; e, cioè, che l'asserito mancato funzionamento della torcia in dotazione alla pattuglia non poteva assumere alcun rilievo causale e/o concausale nella determinazione dell'incidente, perché, l'area era comunque adeguatamente illuminata; e che l'asserita situazione di pericolo, sempre dedotta dal ricorrente e causata da un rumore provocato da un animale randagio, si era già esaurita quando il G. è scivolato a terra, perché in quel momento si stava recando ad apporre il tagliando di controllo sulla serranda della salumeria affacciata sulla pubblica via.

4. Quanto, poi, alla questione del funzionamento delle torce, di cui a lungo si è dibattuto nel presente procedimento, va, in primo luogo, evidenziato come, secondo quanto riferito dall'ing. M., le suddette torce non possono essere considerate come dispositivi di protezione individuale non essendo previste come tali dalla vigente legislazione.

E' risultato, poi, che la società convenuta fornisce ad ogni pattuglia torce della marca Mag Lite, che sono tra le più affidabili presenti sul mercato; più precisamente, ogni pattuglia ha in dotazione una torcia Mag Lite modello medio e ogni guardia possiede una torcia Mag Lite modello mini AA (v. dep. G., T. e L.) .

Sull'asserito cattivo funzionamento delle torce in dotazione al personale assegnato al servizio di pattuglia, il G. ha dichiarato: "normalmente le torce in dotazione non hanno presentato dei, problemi né mi pare ci siano state delle lamentale sul loro funzionamento; quando sono scariche si mettono in ricarica elettricamente. Se il malfunzionamento di una torcia, come di altro materiale in dotazione, non dipende da ragioni di carica, la procedura prevede che dobbiamo fare una segnalazione scritta ad un apposito ufficio" (su questo ultimo punto si veda anche la deposizione del Raspatelli). La sig.ra Lelli, responsabile dell'ufficio logistico, ha sostenuto: "le pile sono di marca MagLite; le grandi sono munite di pile ricaricabili e possono essere messe in carica usando uno dei quattro carica batteria in dotazione ; le piccole hanno pile normali, che sono sostituite, se scariche, dall'azienda e non a carico del dipendente, anche se a volte di loro iniziativa le sostituiscono... Lamentele per il funzionamento della torcia non ce ne sono mai state; se, invece, si brucia la lampadina, le guardie giurate compilano un rapportino e chiedono la sostituzione della lampadina".

Infine, quanto alle calzature in dotazione, che costituiscono, invece, dispositivi individuali di protezione, è bene osservare che, nel ricorso, il G. non ha addebitato alle scarpe che stava indossando la responsabilità, anche parziale, della sua caduta; in ogni caso, i testi L., G. e M. hanno dichiarato che la società convenuta aveva sempre fornito al proprio personale calzature da lavoro conformi alla normativa di settore con le caratteristiche indicate nell'allegata scheda (doc. 9 parte convenuta), tra le quali "suola con battistrada in gomma speciale antistatica, antipolio, antiscivolo...".

5. Alla luce delle risultanze istruttorie, si deve concludere che, nella specie, operi l'esonero dalla responsabilità civile previsto dalla legge a favore del datore di lavoro, perché l'infortunio sul lavoro è ascrivibile soltanto al caso fortuito, cioè ad un evento imprevisto ed inevitabile (cfr. Cass. n. 10529/08).

La società convenuta non può essere considerata responsabile per il sinistro occorso al G. perché aveva posto in essere tutte le misure idonee e necessarie per tutelare l'integrità fisica delle guardie giurate sue dipendenti e la caduta del ricorrente è avvenuta per un caso fortuito o, comunque, per un fatto non riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro.

Del resto, le circostanze dedotte nel ricorso per supportare l'ipotesi di una eventuale responsabilità della società convenuta, sono state smentite dall'istruttoria, che ha evidenziato come l'evento fosse occorso nella via pubblica, in un punto illuminato e non in una zona buia ed appartata, mentre il lavoratore non stava subendo alcuna aggressione esterna ma si stava avviando ad apporre il tagliando di controllo sulla. serranda della salumeria prospiciente alla strada pubblica. Dunque, la caduta del G. è dipesa da uno scivolamento o inciampo improvviso ed accidentale o, comunque, da un fatto non ascrivibile ad un difetto delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla società convenuta o di qualsivoglia omissione ad essa imputabile in materia di osservanza delle norme di prevenzione e protezione. Infine, va anche esclusa la violazione della norma generale di chiusura prevista dall'art. 2087 cod. civ., perché, essendo l'infortunio sul lavoro occorso in una zona illuminata, va esclusa ogni rilevanza causale e/o concausale all'asserito mal funzionamento della torce in dotazione alla pattuglia alfa 3.

Va, dunque, respinta la domanda proposta da G.G. con ricorso depositato il 12 aprile 2011.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del soccombente lavoratore.

 

P.Q.M.


Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, rigetta la domanda proposta da G.G. con ricorso depositato il 12 aprile 2011; condanna G.G. al rimborso delle spese del grado, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 800,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari di avvocato, oltre agli accessori dì legge e spese generali; riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.