Categoria: Normativa statale
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Ministero dell'Interno

Decreto 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
G.U. 29 agosto 2012, n. 201

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento recante «l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Considerato che l'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, per garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, prevede la disciplina, con decreto del Ministro dell'interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del medesimo decreto del Presidente della Repubblica l'agosto 2011, n. 151, e della relativa documentazione da allegare;
Atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte all'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, si applicano le tariffe individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del medesimo decreto;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:
a) attività soggette: attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
e) SGSA: sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
f) segnalazione: segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 2
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

Art. 3
Istanza di valutazione dei progetti

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.
4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Art. 4
Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
2. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.
3. Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ , non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.
5. Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:
a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
d) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.
7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Art. 5
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.
2. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:
a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attività soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione;
c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.
4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:
a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 6
Istanza di deroga

1. L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell' istanza di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

Art. 7
Istanza di nulla osta di fattibilità

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 8
Istanza di verifiche in corso d'opera

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;
c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.
2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 9
Voltura

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;
b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Art. 10
Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Art. 11
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» è abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.
4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro: Cancellieri


ALLEGATO I
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.
In particolare comprende:
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A. l RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A. l .1 Individuazione dei pericoli di incendio
La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:
- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

A. 1.2 Descrizione delle condizioni ambientali _
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione pianovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

A. l .3 Valutazione qualitativa del rischio incendio
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A. 1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.
Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l’idoneità dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nell’attività.

A. 1.5 Gestione dell’emergenza
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A. 2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:
- l’ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:
- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni ;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B. l RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B. 2 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

C - MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI
In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.


ALLEGATO II
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d’impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.
La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.
La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da “laboratorio di prova” così come definito al comma 9 dell’art. 1 del decreto del Ministero dell'intemo 16 febbraio 2007 (“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant’altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant’altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3 - IMPIANTI

3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:
a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore;
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell’installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell’impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell’impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell’impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell’impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l’uso e la manutenzione dello stesso impianto.
Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.


ALLEGATO III


ALLEGATO IV
MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del presente decreto.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
i. incremento della potenza o della energia potenziale;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:
i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione;
iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività;