Tipologia: CCNL
Data firma: 20 maggio 1953
Validità: 01.06.1953 - 31.05.1955
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, Federazione Liberi Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi, Uil Vetro
Settori: Chimici, Mosaici vetrosi, Operai, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 6. - Interruzioni del lavoro.
Art. 7. - Recuperi.
Art. 8. - Sospensioni del lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 13. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 14. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Conteggio paga.
Art. 16. - Acconti.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Art. 19. - Indumenti di lavoro.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 24. - Maternità.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 27. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Utensili e materiali e loro conservazione.
Art. 30. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Art. 32. - Licenziamento per punizione.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità in caso di morte.
Art. 37. - Indennità zona malarica.
Art. 38. - Calcolo delle indennità.
Art. 39. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 40. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Commissioni interne.
Art. 43. - Regolamento interno.
Art. 44. - Mense aziendali.
Art. 45. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni e condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai, 20 maggio 1953

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro […], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini […], la Federazione Liberi Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi […], la Uil Vetro […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti fra tutte le aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi e gli operai in esse occupati.

Art. 2. - Documenti.
[…]
È facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
[…]

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro non dovrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le eccezioni o deroghe di legge.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i portieri e guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali l’orario normale sarà di 12 ore giornaliere.

Art. 7. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di una ora al giorno e si effettui entro le quattro settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 4.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
Lavoro festivo è quello prestato nelle domeniche e - per gli operai che, a norma di legge, fruiscono del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica - quello prestato nei giorni di riposo compensativo, nonché nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile) della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che fruiscono del predetto riposo compensativo.
L’operaio sarà dispensato dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo in caso di giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l’operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 12. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale o un mutamento sostanziale della di lui posizione.
[…]

Art. 13. - Donne adibite a lavori maschili.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.

Art. 14. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
La prestazione del lavoro può essere stabilita, e l’operaio retribuito, ad economia o a cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possano intervenire direttamente tra le parti.
Qualora particolari caratteristiche della lavorazione lo consiglino, potranno essere adottati premi di produzione o altre forme di incentivo.
[…]
Agli operai interessati verrà comunicato l’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.
[…]

Art. 18. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Per le visite mediche obbligatorie aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Indipendentemente da quanto sopra, l’azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 19. - Indumenti di lavoro.
In considerazione dell’eccezionale usura degli indumenti di lavoro cui sono soggetti i lavoratori addetti alla produzione in questo ramo di attività, l’azienda fornirà gratuitamente:
- ai fuochisti, aiuto fuochisti, muratori e rimanente personale addetto al capannone 1 paio di pantaloni
- ai composizionieri e meccanici del reparto officina 1 tuta
- alle tagliatrici e incollatrici 1 taglio di tela per vestaglia
La durata minima degli indumenti è ragguagliata a un periodo di effettivo lavoro di un anno per le vestaglie e di 6 mesi per le tute e i pantaloni.
Qualora l’azienda non provveda alle suddette forniture, corrisponderà ai dipendenti, a titolo di rimborso spesa, un’indennità oraria - limitatamente al periodo di effettivo lavoro - di Lire 2,50.
Resta fermo l’obbligo della fornitura gratuita degli indumenti protettivi previsti dalla legge sull’igiene del lavoro.

Art. 21. - Ferie.
L’operaio, per ogni anno di anzianità di servizio maturato presso l’azienda, ha diritto ad un periodo di ferie, durante il quale sarà corrisposta la normale retribuzione di fatto, pari a:
12 giorni (96 ore) per anzianità di servizio da uno a quattro anni compiuti;
13 giorni (104 ore) per anzianità di servizio da cinque a dieci anni compiuti;
14 giorni (112 ore) oltre il decimo anno.
[…]
Allorché per esigenze aziendali l’operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, allo stesso sarà corrisposta la indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata sull’intera retribuzione di fatto.
[…]

Art. 24. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[…]

Art. 29. - Utensili e materiali e loro conservazione.
L’operaio che riceva in consegna gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà ricevuta.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio e sempreché siano, dopo regolari accertamenti, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 32.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 l’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi;
e) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti gli scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche;
g) si presentì o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3°.
[…]

Art. 32. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) avere introdotto persone estranee allo stabilimento, senza regolare permesso; o per comprovata propalazione di dati inerenti i sistemi di lavorazione e gli impianti;
d) recidiva nelle mancanze di cui all’art. 31 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto h) dell’art. 31 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
c) rissa grave nell’interno del reparto di lavorazione;
[…]
e) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della direzione, di oggetti, per proprio conto o per conto di terzi.
Nei casi previsti dalle lettere a), h) ed e) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.

Art. 37. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per gli operai che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’operaio che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione, fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 42. - Commissioni interne.
Per i compiti delle commissioni interne e dei Delegati d’impresa, si seguirà la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 43. - Regolamento interno.
La disciplina del lavoro potrà essere regolata, oltre che dal presente contratto, da un regolamento interno che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai.
Per l’esame preventivo del regolamento interno, valgono le norme dell’Accordo Interconfederale sulle Commissioni Interne.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con le disposizioni del presente contratto.

Art. 44. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali si conviene che sarà mantenuta la situazione attualmente esistente, salvo la facoltà di accordi locali in materia.