Categoria: 1955
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 1955
Validità: 14.12.1955 - 13.12.1958
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, Federazione Liberi Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi, Uil-Vetro
Settori: Chimici, Mosaici vetrosi, Industria

Sommario:

Titolo I Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 6. - Interruzione del lavoro.
Art. 7. - Recuperi.
Art. 8. - Sospensioni del lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 13. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 14. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Conteggio paga.
Art. 16. - Acconti.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Art. 19. - Indumenti di lavoro.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 24. - Maternità.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 27. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Utensili e materiali e loro conservazione.
Art. 30. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Art. 32. - Licenziamento per punizione.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità in caso di morte.
Art. 37. - Indennità zona malarica.
Art. 38. - Calcolo delle indennità.
Art. 39. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 40. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Commissioni interne.
Art. 43. - Regolamento interno.
Art. 44. - Mense Aziendali.
Art. 45. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni e condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Decorrenza e durata del contratto.
Titolo II Disposizioni relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Retribuzione.
Art. 17. - Elementi della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 19. - Acconti.
Art. 20. - Indumenti di lavoro.
Art. 21. - Indennità zona malarica.
Art. 22. - Tredicesima mensilità.
Art. 23. - Indennità di maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 24. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Alloggio.
Art. 27. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 28. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Previdenza.
Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Commissioni interne.
Art. 40. - Mense aziendali.
Art. 41. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 42. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 43. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 44. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 45. - Reclami e controversie.
Art. 46. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 47. - Regolamento interno.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 49. - Condizioni di miglior favore.
Art. 50. - Decorrenza e durata del contratto.
Retribuzioni minime mensili

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria dei mosaici vetrosi, 14 dicembre 1955

In Venezia, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro […], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini […], la Federazione Liberi Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi […], la Uil-Vetro […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti fra tutte le aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi ed i dipendenti in esse occupati.

Titolo I Disposizioni relative agli operai
Art. 2. - Documenti.

[…]
È in facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
[…]

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro non dovrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le eccezioni o deroghe di legge.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i portieri e guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali l’orario normale sarà di 12 ore giornaliere.

Art. 7. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 4.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
Lavoro festivo è quello prestato nelle domeniche o - per gli operai che, a norma di legge, fruiscono del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica - quello prestato nei giorni di riposo compensativo, nonché nelle ricorrenze elencate nell’art. 10.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che fruiscono del predetto riposo compensativo.
L’operaio sarà dispensato dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo in caso di giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l'operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 12. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale o un mutamento sostanziale della di lui posizione.
[…]

Art. 13. - Donne adibite a mansioni maschili.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.

Art. 14. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
La prestazione del lavoro può essere stabilita, e l’operaio retribuito, ad economia o a cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possano intervenire direttamente fra le parti.
Qualora particolari caratteristiche della lavorazione lo consiglino, potranno essere adottati premi di produzione o altre forme di incentivo.
[…]
Agli operai interessati verrà comunicato l’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.
[…]

Art. 18. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Per le visite mediche obbligatorie aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Indipendentemente da quanto sopra, l’azienda ha facoltà di sotto-porre a visita medica il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 19. - Indumenti di lavoro.
In considerazione dell’eccezionale usura degli indumenti di lavoro cui sono soggetti i lavoratori addetti alla produzione in questo ramo di attività, l’azienda fornirà gratuitamente:
ai fuochisti, aiuto fuochisti, muratori e rimanente personale addetto al capannone un paio di pantaloni;
ai composizionieri e meccanici del reparto officina una tuta; alle tagliatrici e incollatrici un taglio di tela per vestaglia.
La durata minima degli indumenti è ragguagliata ad un periodo di effettivo lavoro di un anno per le vestaglie e di sei mesi per le tute e i pantaloni.
Qualora l’azienda non provveda alle suddette forniture corrisponderà ai dipendenti, a titolo di rimborso spesa, un’indennità oraria - limitatamente al periodo di effettivo lavoro - di L. 2,50.
Resta fermo l’obbligo della fornitura gratuita degli Indumenti protettivi previsti dalla legge sull’igiene del lavoro.

Art. 21. - Ferie.
L’operaio, per ogni anno di anzianità di servizio maturato presso l’azienda, ha diritto ad un periodo di ferie, durante il quale sarà corrisposta la normale retribuzione di fatto, pari a:
12 giorni (96 ore) per anzianità di servizio da 1 a 4 anni compiuti;
13 giorni (104 ore) per anzianità di servizio da 5 a 10 anni compiuti;
14 giorni (112 ore) oltre il decimo anno.
[…]
Allorché per esigenze aziendali l’operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, allo stesso sarà corrisposta la indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata sull’intera retribuzione di fatto.
[…]

Art. 24. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[…]

Art. 29. - Utensili e materiali e loro conservazione.
L’operaio che riceva in consegna gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà ricevuta.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio e sempreché siano, dopo regolari accertamenti, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 32.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1) e 2) l’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti gli scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcooliche;
g) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3).
[…]

Art. 32. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) avere introdotto persone estranee allo stabilimento, senza regolare permesso; o per comprovata propalazione di dati inerenti i sistemi di lavorazione e gli impianti;
d) recidiva nelle mancanze di cui all’art. 31 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto h) dell’art. 31 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
c) rissa grave nell’interno del reparto di lavorazione;
[…]
e) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della direzione, di oggetti, per proprio conto o per conto di terzi.
Nei casi previsti dalle lettere a), b) ed e) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.

Art. 37. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per gli operai che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’operaio che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i pericoli di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione, fra la Direzione e la Commissione interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali prima di essere deferito alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 42. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d’impresa, si seguirà la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 43. - Regolamento interno.
La disciplina del lavoro potrà essere regolata, oltre che dal presente contratto, da un regolamento interno che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai.
Per l’esame preventivo del regolamento interno valgono le norme dell’Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con le disposizioni del presente contratto.

Art. 44. - Mense Aziendali.
Per le mense aziendali si conviene che sarà mantenuta la situazione attualmente esistente, salvo la facoltà di accordi locali in materia.

Titolo II Disposizioni relative agli impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applica no, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[…]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posiziono.
[…]

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro, previste dalla legge.
Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un’ora al giorno.
Chiarimento a verbale.
Le aziende che all’entrata in vigore del presente contratto praticano per il proprio personale impiegatizio un orario di lavoro normalmente inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, qualora elevino detto orario sino al limite normale di 48 ore settimanale per gli impiegati a regime normale di lavoro, saranno tenute a corrispondere tante quote orarie dello stipendio ridotto al 70 per cento quante sono le ore effettuate in più.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 8.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario notturno e festivo, che deve essere disposto o autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nelle giornate di cui all’art. 10.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
[…]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’articolo 9 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
15 giorni di calendario per il 1° e il 2° anno compiuto di anzianità;
20 giorni di calendario dal 3° al 10° anno compiuto di anzianità;
25 giorni di calendario dall’11° al 20° anno compiuto di nullità;
30 giorni di calendario oltre il 20° anno.
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alle retribuzioni dovute per le giornate di ferie non godute, retribuzioni da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 20. - Indumenti di lavoro.
Agli impiegati che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti in rapporto al lavoro stesso, le aziende forniranno gratuitamente gli indumenti stessi.
Ove tali indumenti non vengano forniti agli impiegati di ambo i sessi che si trovino nelle suddette condizioni di lavoro sarà corrisposta una indennità sostitutiva di lire 2,50 per ogni ora di effettiva prestazione.

Art. 21. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950 n. 860.
[…]

Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme, in caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 39. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne son quelli stabiliti dall’Accordo interconfederale.

Art. 40. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali sì conviene che sarà mantenuta la situa-zione attualmente esistente, salvo la facoltà di accordi locali in materia.

Art. 45. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto d’impiego, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali, prima di essere deferiti alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 47. - Regolamento interno.
La disciplina del lavoro potrà essere regolata, oltre che dal presente contratto, da un regolamento interno che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli impiegati.
Per l’esame preventivo del regolamento interno, valgono le norme dell’accordo interconfederale sulle Commissioni Interne.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con le disposizioni del presente contratto.