Tipologia: CCNL
Data firma: 14 febbraio 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai e Ceramisti Affini-Cgil, Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica-Lcgil
Settori: Chimici, Ceramica, ecc., Operai, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 11. - Passaggio di mansioni.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo c notturno.
Art. 13. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 16. - Commissioni interne.
Art. 17. - Regolamento interno.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 27. - Deposito cauzionale.
Art. 28. - Conteggio paga.
Art. 29. - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione.
Art. 30. - Utensili e materiali e loro conservazione.
Art. 31. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 32. - Igiene del lavoro.
Art. 33. - Prevenzione delle malattie professionali.
Art. 34. - Somministrazioni speciali.
Art. 35. - Abiti da lavoro.
Art. 36. - Mense aziendali.
Art. 37. - Indennità di zona malarica.
Art. 38. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 39. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 40. - Gratifica natalizia.
Art. 41. - Premio di anzianità.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari. Multe e sospensioni.
Art. 43. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 44. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di licenziamento.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Indennità in caso di morte.
Art. 48. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 49. - Certificato di lavoro.
Art. 50. - Calcolo indennità.
Art. 51. - Trapasso. Trasformazione. Cessazione e fallimento di azienda.
Art. 52. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 55. - Disposizioni finali.
Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie della ceramica dei refrattari, del grès e delle terrecotte, 14 febbraio 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi […], con l’intervento, in rappresentanza delle Aziende Industriali, […] e dell’Associazione Industriale Lombarda, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai e Ceramisti Affini - Sindacato Nazionale Ceramisti […], con l’intervento della Delegazione dei Lavoratori […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica […], con l’assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], è stato stipulato il presente Contratto collettivo normativo nazionale di lavoro a valere per gli operai addetti all’industria della ceramica, dei refrattari, del grès e delle terre cotte.

Art. 1. - Assunzione.
[…]
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 2. - Documenti e visita medica.
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali ciò è prescritto, l’operaio, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata per legge con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla Tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le disposizioni di legge.
[…]
I fuochisti sono da considerare come addetti a lavori discontinui nel solo caso in cui questi esplichino mansioni di semplice sorveglianza.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale di attesa e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà «riposo compensativo». In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l’azienda dovrà preavvisarne l’operaio almeno 24 ore prima; in mancanza di preavviso nei termini suddetti l’operaio che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 8. - Apprendistato.
È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire operaio qualificato, mediante un addestramento pratico.
I limiti dello sforzo fisico che può essere richiesto all’apprendista minore sono previsti e regolati dal R.D. 7 agosto 1936 il. 1720 sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di 4 anni.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
L’età massima dei lavoratori dei quali è ammessa l’assunzione in qualità di apprendisti è fissata in 17 anni compiuti, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
[…]

Art. 9. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Iniziative interaziendali atte ad istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.

Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell’azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l’uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di un’eguale tariffa.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo c notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 4 (orario di lavoro) e all’art. 5 (addetti ai lavori discontinui) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festività nazionali.
Nessun operaio può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 16. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d’impresa sono quelli previsti dall’accordo interconfederale del 7 agosto 1947 o da eventuali successivi accordi interconfederali.

Art. 17. - Regolamento interno.
Là dove esiste, o fosse in seguito redatto dall’azienda, un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera di fatto, nella seguente misura:
- con anzianità da 1 a 9 anni compiuti 12 giorni
- con anzianità da 10 fino ai 17 anni compiuti 14 giorni
- con anzianità oltre i 17 anni 16 giorni
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera di fatto, come tale sostituzione può avvenire per le giornate di ferie oltre i 12 giorni.
[…]

Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
а) conservazione del posto per un periodo di sei mesi di cui tre prima e tre dopo il parto;
b) corresponsione, per i primi tre mesi della sua assenza prima del parto e per le sei settimane successive, del 75% della retribuzione (paga di fatto e contingenza) commisurata alla media conseguita nelle ultime due quindicine o quattro settimane, secondo l’orario di lavoro che avrebbe effettuato se avesse lavorato.
[…]
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito sino alla concorrenza del trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 29. - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione.
La prestazione del lavoro è effettuata ad economia oppure a cottimo.
L’operaio è retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme:
а) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo;
determinate in relazione alle possibilità tecniche ed all’incremento della produzione.
[…]

Art. 30. - Utensili e materiali e loro conservazione.
L’operaio riceverà dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione di questi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 32. - Igiene del lavoro.
Per quanto riguarda l’igiene del lavoro, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 33. - Prevenzione delle malattie professionali.
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radio- grafici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 35. - Abiti da lavoro.
[…]
Per le lavorazioni che vengono riconosciute come comportanti una eccezionale usura degli indumenti di lavoro, l’azienda fornirà agli operai interessati gli indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli), concorrendo nella spesa in ragione dell’80%.
In via di principio l’assegnazione dell’indumento di lavoro non potrà avvenire che una volta l’anno e la sua sostituzione sarà disposta dietro presentazione dell’indumento usato.
[…]

Art. 36. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.

Art. 37. - Indennità di zona malarica.
Agli operai assunti per località non malarica che, per ragioni di lavoro, vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari. Multe e sospensioni.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga base più contingenza;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 43.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell’operaio debbono essere portati a conoscenza dell’interessato.
Multe e sospensioni. - Ricade sotto il provvedimento della multa e sospensione l’operaio che:
а) non si presenti al lavoro, come previsto dall’art. 18 (Assenze dal lavoro) o abbandoni il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 43. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 42 (Provvedimenti disciplinari - multe e sospensioni), non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto f) della seguente lettera B);
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda o di lavorazione;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 42 (Provvedimenti disciplinari - multe e sospensioni), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nel periodo di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio, nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso;
g) introduzione di persone estranee nello stabilimento senza regolare permesso.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
[…]
d) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
f) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende è lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione Interna e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.