Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, 30 agosto 2012, n. 33521 - Omissione della visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni e presenza di un "responsabile della sicurezza"





 

Fatto




1. Con sentenza in data 22 settembre 2009 il tribunale di Ascoli Piceno condannava G.A. n. Bengasi (LIBIA) il 03/02/1951, alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 e 18 bis d.lgs. n. 66 del 2003 per aver, quale responsabile della società datrice di lavoro ( (...) Srl) omesso di far sopportare i lavoratori D.A. e D.P. alla prescrittiva visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni.

2. A seguito di appello dell’imputato la corte d’appello di Ancona con sentenza dell’11-14 luglio 2011 in parziale riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il reato estinto limitatamente al lavoratore D. determinava la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di arresto.

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

 

Diritto



1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione degli artt. 19 seguenti d.lgs n. 758 del 1994. Lamenta di non essere stato posto in condizione di poter estinguere la contravvenzione in via amministrativa.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che la notifica della prescrizione da parte dell’ispettorato del lavoro è stata effettuata al solo imputato come persona fisica e non anche allo stesso quale legale rappresentante della società.

Col terzo motivo il ricorrente deduce che il lavoratore D. era gravemente ammalato e quindi c’era l’impossibilità di sottoporlo a una visita medica, stante la sua radicale inidoneità alla prestazione lavorativa.

Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che in azienda vi era una responsabile della sicurezza del lavoro, il quale quindi rispondeva di tutti gli adempimenti di legge.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati atteso che la corte d’appello ha dato atto che la prescrizione dell’ispettorato del lavoro era stata regolarmente notificata all’imputato. Il contenuto della prescrizione era tale per cui l’imputato poteva agevolmente rendersi conto che la notifica era stata fatta come legale rappresentante della società datrice di lavoro di quei lavoratori per i quali era mancata la visita medica di accertamento dell’idoneità al lavoro.

Anche il terzo motivo è inammissibile perché censura di merito. La corte d’appello ha correttamente osservato che l’eventuale impossibilità del lavoratore in malattia di accedere in azienda non impediva comunque che la visita medica avrebbe potuto essere svolta in forma domiciliare.

2.2. Invece il quarto motivo va accolto atteso che la sentenza impugnata tace del tutto in ordine alla circostanza dedotta come motivo d’appello dalla difesa dell’imputato secondo cui in azienda vi era un responsabile della sicurezza sul lavoro.

In particolare questa corte (Cass., sez. IV, 27/05/2011 - 14/07/2011, n. 27738) ha affermato che, laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest’ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. in proposito, quanto all’obbligo del datore di lavoro, Cass., sez. IV, 12/04/2005 - 01/06/2005, n. 20595).

3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla corte d’appello di Ancona in diversa composizione.



P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Perugia.