Tipologia: CCNL
Data firma: 23 marzo 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini, Sindacato Nazionale Ceramisti-Cgil, Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica-Lcgil
Settori: Chimici, Abrasivi, Operai, Industria

Sommario:

Norme generali
Art. 1. - Commissioni interne.
Art. 2. - Mense aziendali.
Art. 3. - Permessi.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Trasferimenti.
Art. 9. - Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 10. - Indennità in caso di morte.
Norme relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti di lavoro e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Disciplina aziendale.
Art. 9. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 11. - Passaggio di mansioni.
Art. 12. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 13. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 15. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 16. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 17. - Precedenze.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Festività.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Lavoro a cottimo e premi di maggior produzione
Art. 27. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 28. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 29. - Servizi igienici.
Art. 30. - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 31. - Somministrazioni speciali
Art. 32. - Abiti da lavoro.
Art. 33. - Gratifica natalizia.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Multe e sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per punizione.
Art. 37. - Preavviso
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 43. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi, 23 marzo 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi […], con la rappresentanza delle Aziende Industriali […] e […] dell’Associazione Industriale Lombarda, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini, Sindacato Nazionale Ceramisti […], con l’intervento della Delegazione dei Lavoratori […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica [...], con l’assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], è stato stipulato il presente contratto collettivo normativo nazionale di lavoro a valere per gli operai addetti all’industria degli abrasivi.

Norme generali
Art. 1. - Commissioni interne.

Per i compiti delle Commissioni interne si fa riferimento all’accordo interconfederale 7 agosto 1947 ed a successivi eventuali altri accordi interconfederali in materia.

Art. 2. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.

Norme relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.

[…]
L’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 2. - Documenti di lavoro e visita medica.
[…]
Per l’assunzione, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La normale durata dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali, salvo le deroghe previste dalla lègge stessa, dalle norme contrattuali e dagli accordi interconfederali.

Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi i guardiani nonché i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze di esso per i quali valgono le disposizioni di legge o degli accordi interconfederali.
[…]

Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
[…]
La cessazione del lavoro è indicata da due segnali: il primo dato cinque minuti prima della cessazione stessa, il secondo all’ora della cessazione.
Nessun operaio deve cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto, prima del segnale di cessazione del lavoro.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato e che si chiamerà «riposo compensativo».
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’operalo avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 12 per il lavoro festivo.

Art. 8. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché cordialità verso i compagni di lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell’azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l’uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si Intenderà soddisfatta con l’applicazione di un’eguale tariffa.

Art. 12. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 4 (Orario di lavoro) e, all’art. 5 (Addetti ai lavori discontinui) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festività nazionali.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
Nessun operaio può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Gli operai che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario o festivo.
[…]

Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a salario ordinario, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, compensato con la retribuzione giornaliera di fatto, nella seguente misura:
con anzianità da 1 ad 8 anni compiuti 12 giorni
con anzianità da oltre gli 8 anni e fino ai 13 anni compiuti 13 giorni
con anzianità da oltre i 13 e fino ai 19 anni compiuti 14 giorni
con anzianità oltre i 19 anni 15 giorni
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le 12, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera di fatto.
[…]

Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
а) conservazione del posto per un periodo di sei mesi di cui tre prima e tre dopo il parto;
b) corresponsione, per i primi tre mesi della loro assenza prima del parto e per le sei settimane successive, di 2/3 della normale retribuzione (indennità di contingenza compresa) che avrebbero percepito sempreché avessero normalmente lavorato.
[…]
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale o di legge, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito fino alla concorrenza del trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 26. - Lavoro a cottimo e premi di maggior produzione
[…]
Eventuali contestazioni circa l’applicazione delle tariffe di cottimo saranno esaminate tra la Direzione e la Commissione interna aziendale.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione, nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, è facoltà delle aziende stesse di istituire premi di maggior produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo individuali o collettive, secondo gli accordi che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.

Art. 27. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
L’operaio è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in regolare consegna per il disimpegno delle sue mansioni; l’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e naturale logorio e sempreché risultino a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare, senza autorizzazione, modifiche agli oggetti affidatigli. In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati.

Art. 29. - Servizi igienici.
Fatte salve le disposizioni di legge, le aziende che hanno più di 50 operai dipendenti sono tenute ad avere nell’interno dello stabilimento i necessari servizi igienici e gli operai sono tenuti a valersene curandone la decorosa conservazione.

Art. 30. - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e degli operai.
A tale effetto l’azienda, ove lo ritenga opportuno, potrà sottoporre gli operai a visite mediche o ad esami clinici, anche se addetti a lavorazioni per le quali ciò non sia direttamente previsto dalla legge.
Per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l’assicurazione contro le malattie professionali, l’azienda è tenuta ad applicare le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive prescritte dai regolamenti di legge.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cura sopra fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 31. - Somministrazioni speciali
[…]
Dichiarazione a verbale.
L’organizzazione industriale stipulante raccomanda alle aziende di voler somministrare, nel periodo estivo, correttivi dissetanti agli operai addetti a lavori polverosi o che comportino temperature anormali.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari dell’operaio potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di tre ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell’operaio dovranno essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 35. - Multe e sospensioni.
Incorre nel provvedimento della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 18 o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) arrechi per disattenzione lievi danni al materiale dello, stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) che sia trovato addormentato;
f) che fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcooliche senza regolare permesso o che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 36. - Licenziamento per punizione.
Il licenziamento con l’immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1. Con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità, quando il lavoratore sia recidivo nelle mancanze di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni) o commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente punto secondo.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque al compimento di azione che implichi agli stessi pregiudizio;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda o di lavorazione;
d) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello Stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
e) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione di superiori, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
f) inosservanza all’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni);
g) lieve insubordinazione verso i superiori.
2. Senza preavviso e senza indennità dì anzianità. Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
а) furto o danneggiamelo volontario al materiale dell’Azienda o di lavorazione;
[…]
c) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi con grave danno per l’Azienda;
d) non lieve insubordinazione verso i superiori.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, previste dal relativo accordo interconfederale 7 agosto 1947, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.