Tipologia: CCNL
Data firma: 31 maggio 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della ceramica e degli Abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini - Sindacato Nazionale Ceramisti-Cgil, la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica-Lcgil
Settori: Chimici, Abrasivi, Intermedi, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale (già equiparati).
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Elementi della retribuzione.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 18. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 19. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 20. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro da valere per gli appartenenti alle categorie speciali (già equiparati) nelle industrie degli abrasivi, 31 maggio 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della ceramica e degli Abrasivi […], con l’intervento in rappresentanza delle Aziende Industriali [...] e […] dell’Associazione Industriale Lombarda, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini - Sindacato Nazionale Ceramisti […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica […], con l’assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], è stato stipulato il presente contratto nazionale collettivo normativo di lavoro a valere per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati) nelle industrie degli abrasivi.

Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con abituale continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 4 della regolamentazione operaia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festività nazionali e infra-settimanali previste dall’art. 8 del presente contratto.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[…]
I lavoratori che frequentano scuole serali o festive, sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario o festivo.
[…]

Art. 13. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di riposo (ferie), compensato con la retribuzione (paga mensile e contingenza) nella seguente misura:
- giorni 15 di calendario per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 20 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino a 11 anni compiuti:
- giorni 25 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre gli 11 e fino a 22 anni compiuti;
- giorni 30 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 22 anni compiuti.
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera di fatto.
[…]

Art. 19. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nel contratto operai del 23 marzo 1949 (norme generali e norme relative agli operai), ad eccezione di quelle relative agli articoli 14, 15, 26 delle norme relative agli operai.