Tipologia: CCNL
Data firma: 30 aprile 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini, Sindacato Nazionale Ceramisti-Cgil, Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica-Lcgil
Settori: Chimici, Abrasivi, Impiegati, Industria

Sommario:

Norme generali
Art. 1. - Commissioni interne.
Art. 2. - Mense aziendali.
Art. 3. - Permessi.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Trasferimenti.
Art. 9. - Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 10. - Indennità in caso di morte.
Norme relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di equiparato a quella di impiegato.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Indennità maneggio denaro e cauzioni.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di maternità
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 25. - Previdenza.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento,
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 31. - Reclami e controversie.
Art. 32. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 33. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Disposizioni generali.
Art. 36. - Decorrenza e durata.

Contratto nazionale collettivo normativo di lavoro per gli impiegati addetti alle industrie degli abrasivi, 30 aprile 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi […], con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali […] e […] della Associazione Industriale Lombarda, e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini, Sindacato Nazionale Ceramisti […], con l’intervento della Delegazione dei Lavoratori […] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica […], con l’assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], è stato stipulato il presente contratto nazionale collettivo normativo di lavoro a valere per gli impiegati addetti alle industrie degli abrasivi.

Norme generali
Art. 1. - Commissioni interne.

Per i compiti delle Commissioni interne si fa riferimento all’accordo interconfederale 7 agosto 1947 ed a successivi eventuali altri accordi interconfederali in materia.

Art. 2. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.

Norme relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.

[…]
L’azienda inoltre potrà, prima dell’assunzione, fare sottoporre l’impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con, un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
[…]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell’azienda, tenendo conto delle consuetudini in atto.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo, e di concedere all’impiegato un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al 1° comma dell’art. 19, orario di lavoro del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 7.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività nazionali o infrasettimanali previste dall’art. 11 del presente contratto.
Nessun impiegato può rifiutarsi di effettuare, nei limiti, previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato.
[…]

Art. 19. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
- giorni 15 di calendario in caso di anzianità da un anno compiuto fino a quattro anni compiuti;
-giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre quattro anni fino a dieci anni compiuti;
- giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre dieci anni fino a diciotto anni compiuti;
- giorni 30 di calendario in caso di anzianità oltre diciotto anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 22. - Trattamento in caso di maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità, nel caso di gravidanza e puerperio, l’impiegata potrà assentarsi dal lavoro tre mesi prima della data presunta per il parto e sino a quattro mesi dopo il parto, fermi sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
Durante il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, l’azienda conserverà il posto all’impiegata e le corrisponderà l’intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e la metà della retribuzione mensile per altri due mesi, fatta deduzione di quanto essa eventualmente percepirà per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[…]
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale o di legge, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito fino alla concorrenza del trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, e seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 31. - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell’azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia individuale saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.

Art. 35. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente Contratto, valgono le disposizioni generali e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto di impiego nelle aziende industriali.