Categoria: 2012
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 4 settembre 2012
Validità: 04.09.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Pescara
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pescara
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Art. 1 Relazioni industriali
Art. 2 Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Formedil Pescara)
Art. 3 Cassa Edile
Art. 4 Norma premiale
Art. 5 Omogeneizzazione prestazioni a livello regionale
Art. 6 Quote di servizio sindacale
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Ferie
Art. 9 Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Art. 10 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 11 Elemento variabile della retribuzione
• Parametri per l'erogazione dell'evr dal 01.09.2012 al 31,12.2012
• Tabella importi evr mensili ed orari erogabili dal 01.09.2012 al 31.12.2012
Art. 12 Indennità di mensa operai e impiegati
Art. 13 Lavoratori immigrati
Art. 14 Contributo spese di trasporto operai
Art. 15 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 16 Indennità alta montagna
Art. 17 Carenza malattia
Art. 18 Trasferta
Art. 19 Delegato d'impresa
Art. 20 Prestazioni cigo apprendisti
Art. 21 Disposizioni generali Accordi integrativi al CIP.
Art. 22 Validità e durata
Art. 23 Esclusiva di stampa
Allegati
Allegato 1 Premialità per le imprese virtuose
Allegato 2 Anzianità Professionale Edile (APE)
Allegato 3 Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali
Allegato 4 Dichiarazione delle imprese ai fini della norma premiale
Allegato 5 al Contratto integrativo dell'edilizia della Provincia di Pescara del 04/09/2012 - Regolamento per l'eventuale esonero del contributo RLST per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Pescara.

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori del settore edilizia industria ed affini della provincia di Pescara del 4 settembre 2012 integrativo al CCNL del 1 9 aprile 2010

Pescara, 04/09/2012, presso la sede della Confindustria Pescara: tra l'Ance Pescara - Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali […], le OO.SS, provinciali di Pescara […]: Feneal/Uil […], Filca/Cisl […], Fillea/Cgil […] visti
1. l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;
3. l'Accordo Interconfederale 18 aprile 2012;
4. il CCNL del 19 aprile 2010 e in Particolare l'art. 38 dello stesso;
5. l'accordo nazionale Ance - Flc del 29 gennaio 2002;
6. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135;
8. l'accordo Ance - Flc del 23 marzo 2006;
9. l'Accordo Ance Pescara - OO.SS. del 9 giugno 2011 in materia di RLST

Premessa:
Il settore delle costruzioni attraversa un momento di estrema difficoltà come mai si era verificato fino ad oro dall'istituzione della contrattazione collettiva di secondo livello del comparto. A partire dall'inizio degli anni duemila si è registrata una progressiva diminuzione degli investimenti pubblici nelle infrastrutture del Paese. Il settore delle costruzioni ne ha fortemente risentito spostando le sue attività sull'edilizia privata.
A seguito della crisi finanziaria del 2008 vi è stata una forte contrazione della liquidità monetaria che ha progressivamente ridotto l'erogazione dei mutui bancari destinati al finanziamento dell' edilizia residenziale e commerciale determinando una forte flessione delle attività delle costruzioni anche nel settore privato.
Le conseguenze di una tale congiuntura negativa hanno portato nella nostra provincia all'espulsione di migliaia di addetti dal comparto con conseguenze negative anche sul finanziamento dei servizi offerti dagli enti paritetici.
Le Parti hanno già avviato una serie di iniziative comuni per ridurre gli effetti della crisi che ha investito il settore in particolare in ambito locale, iniziative che hanno portato ad un protocollo regionale di intesa degli stati generali delle costruzioni del 21/05/2012 con la richiesta di semplificazioni ed incentivi, non economici, alla Regione e in ambito provinciale con una serie di iniziative condivise nei riguardi degli enti locali.
Le parti peraltro prendono atto che l'attuale situazione finanziaria, che investe anche le attività e le funzioni degli enti paritetici, impone un riordino e razionalizzazione delle attività e dell'organizzazione degli stessi enti, e quindi si Impegnano a verificare in tal senso ogni possibilità di condivisione dei servizi con i corrispondenti enti delle province limitrofe ed a verificare di conseguenza tutte le opportunità per arrivare a forme aggregazione tra detti enti.
L'Ance Pescara e le OO.SS. territoriali, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.
Le Parti si impegnano a realizzare serie e coerenti iniziative finalizzate al rilancio e sviluppo che abbiano come obiettivi e cardini i seguenti punti:
• lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia di Pescara, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
• favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
• esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti o regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi. Al fine di attuare una sempre maggiore omogeneizzazione degli enti paritetici in ambito regionale ed interprovinciale, si prevede di avviare un percorso di collaborazione tra gli stessi enti interessati;
• attivarsi affinché si possa attuare sull'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali ed un sistema omogeneo di prestazioni sia verso gli operai che verso le imprese;
• sensibilizzare i committenti, pubblici e privali a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentato;
• favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'istituzione, in via sperimentale, della banca del lavoro informatizzata presso l'ente Formedil (denominato "sportello territoriale dalla Borsa/Lavoro Nazionale") al fino di ottimizzare la circolazione delle informazione tra i lavoratori (disoccupali/inoccupati) e le imprese sulle opportunità lavorative e sull'offerta formativa;
• valorizzare le professionalità attraverso percorsi formativi di primo livello e percorsi di formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, per la qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (cigo, cigs, cig in deroga o espulsi dall'attività produttiva) attraverso le attività dell'Ente Paritetico per la Formazione e Sicurezza di cui all'art. 2;
si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del CCNL del 19.04.2010, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Pescara e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 Relazioni industriali
Le Parti, si riconoscono nel consolidato modello partecipativo di Relazioni Industriali improntato su un dialogo continua focalizzato 3ull'analisi, la discussione, il confronto finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise. Le stesse Parti, individuano nel Cip uno strumento cardine delle Relazioni Industriali con un ruolo fondamentale per:
- Sviluppare e valorizzare le positive esperienze realizzate nell'ambito degli Enti Bilaterali contrattualmente previsti;
- Orientare comportamenti,
- Sostenere e sviluppare competitività, produttività ed occupazione;
- Valorizzare ed indirizzare la contrattazione di secondo livello.
Le parti, altresì, si impegnano a:
- fronteggiare la profonda crisi che sta attraversando il settore, anche attraverso la razionalizzazione ed il contenimento dei costi mediante il riordino dei modelli strutturali nell'ottica delle dinamiche del mercato; (la razionalizzazione, riorganizzazione e conseguente adeguamento dei costi anche mediante aggregazione di strutture e servizi);
- compatibilmente con le finalità di cui al punto precedente, tendere al raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione delle prestazioni, delle contribuzioni e dei costi salariali degli Enti Paritetici bilaterali di settore.

Art. 2 Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Formedil Pescara)
Le attività dell'Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari allo 0,75 % degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010, per tutta le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL
A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:
- ex Scuola Edile 0,55 %;
- ex CPT 0,20 %.

Art. 7 Orario di lavoro
Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi in 5 giorni, con la giornata del sabato interamente libera.
Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata por esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla RSU o in mancanza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro venisse ripartito su 6 giorni mediante un accordo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.
Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'alt. 5 del CCNL del 19 aprile 2010.
Le Parti si riservano di sottoscrivere entro il 30 settembre 2012 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL.

Art. 9 Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Le attività dei Rappresentanti Territoriali por la Sicurezza, istituiti ai sensi dell'art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 23 luglio 2003, sono regolamentate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'Accordo del 9 giugno 2011 stipulato dall'Ance e dalle OO.SS. Territoriali.
Il contributo a carico delle imprese ai fini del comma precedente è stabilito nello 0,20% di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavorò di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui ai punto 3) dell'art. 17 CCNL e per le sole imprese che non hanno il RLS interno all'Azienda. Al fine di ottenere l'esonero contributivo sopra previsto, le Aziende osserveranno le previsioni contenute nell'Allegato 5, di cui al presente contratto, La comunicazione va effettuata, anche, nel casi in cui ci fossero delle modifiche del rapporto di lavoro con il RLS in carica. Resta inalterato il pieno diritto di recupero contributivo in caso di tardiva comunicazione delle imprese per un massimo di tre mesi a decorrere dalla dota di effettiva presentazione della documentazione di cui al presente articolo. Le Parti convengono che i contenuti di cui all'Accordo del 9 giugno 2011 si intendono qui integralmente riprodotti ed accettati.

Art. 12 Indennità di mensa operai e impiegati
Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).
Con decorrenza dal 1° settembre 2012 il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% su un costo massimo di euro 10,50, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne a sia esterne al cantiere.
Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.
Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1° settembre 2012, sarà corrisposta una indennità sostitutiva come di seguito indicato:
…omissis…

Art. 13 Lavoratori immigrati
Vista l'elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel territorio provinciale, con una previsione di incremento nei prossimi anni, le Parti decidono di attivare, attraverso gli Enti bilaterali, azioni mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, dì conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza, nonché di corsi sul linguaggio di cantiere, sulla sicurezza e corsi professionali specifici. Le Aziende concederanno altresì permessi non retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno ecc.

Art. 16 Indennità alta montagna
In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore:
a) oltre i 1.100 metri verrà corrisposto il 13,50 % per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.
[…]

Art. 19 Delegato d'impresa
Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del CCNL 19 aprile 2010, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa .

Art. 21 Disposizioni generali Accordi integrativi al CIP.
Le Parti concordano, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto integrativo provinciale, di rinviare al CCNL, agli accordi collettivi ed in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili,

Allegati
Allegato 5 al Contratto integrativo dell'edilizia della Provincia di Pescara del 04/09/2012
Regolamento per l'eventuale esonero del contributo RLST per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Pescara.

Le Parti si danno atto che a decorrere dal 1 settembre 2012, le aziende al cui interno è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte dei lavoratori, possono essere esonerate dal versamento per il contributo RLST di cui all'art. 9 del CIPL vigente.
Per avere diritto all'esonero l'azienda, oltre alla formale richiesta, presenterà alla Cassa Edile di Pescara la seguente documentazione:
• copia della comunicazione Formedil di Pescara, ed invio del verbale di elezione dell'RLS, verbale che dovrà essere inviato all'ente entro 7 giorni dalla data di elezione dell'RLS;
• copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. c. dell'art. 87 del CCNL vigente, rilasciato dal Formedil di Pescara da un ente bilaterale del settore edile;
• copia dell'attestato del corso di formazione di aggiornamento per RLS rilasciala dal Formedil di Pescara da un ente bilaterale del settore edile;
• copia della richiesta di visita del tecnico del Formedil unitamente ai RLST del sistema;
• copia dell'avvenuta comunicazione all'Inail del nominativo del RLS aziendale ai sensi del D.Lgs. 106/09.
La direzione della Cassa Edile verificherà la completezza della documentazione e, dal mese successivo alla presentazione della documentazione, autorizzerà per iscritto l'azienda all'esonero del contributo di cui all'art. 9 del CIPL vigente.
L'esonero resterà valido per la durata in carica dell'RLS; in caso di variazione del nominativo dell'RLS (scadenza o sostituzione), l'azienda dovrà ripercorrere l'iter autorizzativo di cui sopra.
Nel caso in cui l'RLS non partecipasse ai corsi di aggiornamento previsti, presso il Formedil di Pescara, l'esonero dal contributo sarà sospeso dal mese successivo a quello dell'inadempienza, previa comunicazione scritta della Cassa Edile all'impresa.
In sede di prima applicazione sono idonei alla richiesta di esonero di cui sopra gli attestati di formazione per RLS rilasciati da enti di formazione diversi dal Formedil con data anteriore al 31 Luglio 2012. Resta inteso che l'aggiornamento annuale di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 potrà essere svolto, presso il Formedil di Pescara o, in alternativa, presso un ente bilaterale del settore edile.
Lo parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accettato il funzionamento, l'efficacia e la sostenibilità economica, entro il 31 Gennaio 2013.