Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 luglio 2001. - Confederación Intersindical Galega (CIG) contro Servicio Galego de Saúde (Sergas). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spagna. - Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttive 89/391/CEE e 93/104/CE - Sfera d'applicazione - Personale addetto ai servizi di pronto soccorso - Durata media del lavoro - Inclusione del periodo di permanenza. - Causa C-241/99.

 

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Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali - Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)
2. Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - Ambito di applicazione - Personale medico e infermieristico delle unità di guardia, di pronto soccorso e di altre urgenze extraospedaliere - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 93/104/CE, art. 1, n. 3)
3. Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - Deroghe previste all'art. 17 - Applicabilità
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 17)
4. Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - Orario di lavoro - Nozione - Personale medico e infermieristico delle unità di guardia, di pronto soccorso e di altre urgenze extraospedaliere - Periodi di servizio di guardia - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 2, n. 1)


Parti

Nel procedimento C-241/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Confederación Intersindical Galega (CIG)
e
Servicio Galego de Saùde (SERGAS),
domanda vertente sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1), e 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18),

 

LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
atteso che il giudice di rinvio è stato informato in ordine all'intendimento della Corte di statuire per mezzo di ordinanza motivata, ai sensi dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,
atteso che le parti interessate, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, sono state invitate a presentare eventuali osservazioni in merito,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente

Ordinanza




Motivazione della sentenza

 


1 Con ordinanza 14 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 25 giugno seguente, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva base»), e 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Confederación Intersindical Galega (in prosieguo: la «CIG») ed il Servicio Galego de Saúde (in prosieguo: il «Sergas»), in ordine all'orario di lavoro del personale addetto ai servizi di urgenza extraospedaliera sul territorio della Comunità autonoma di Galizia.

Contesto normativo
Normativa comunitaria
L
a direttiva base
3 La direttiva base costituisce la direttiva quadro in materia. Essa stabilisce i principi generali successivamente sviluppati da una serie di direttive specifiche, tra cui la direttiva 93/104.
4 L'art. 2 della direttiva base ne definisce la sfera di applicazione nei termini seguenti:
«1. La presente direttiva concerne tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).
2. La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.
In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva».
La direttiva 93/104
5 La direttiva 93/104 è diretta a promuovere il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori sul lavoro. Tale direttiva è stata emanata in base all'art. 118 A del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE -143 CE).
61 due primi articoli della direttiva 93/104 ne definiscono l'oggetto, la sfera di applicazione nonché la portata ed il significato delle nozioni ivi utilizzate.
7 A termini dell'art. 1, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», della direttiva medesima:
«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione.
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva».
8 Il successivo articolo 2, recante il titolo «Definizioni», così dispone: «Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
(...)».
9 La direttiva 93/104 stabilisce una serie di norme relative alla durata massima settimanale del lavoro, ai periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, alle ferie annuali, nonché in ordine alla durata e alle condizioni del lavoro notturno.
10 Per quanto attiene al riposo giornaliero, l'art. 3 della direttiva 93/104 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive».
11 Per quanto riguarda la durata massima settimanale del lavoro, l'art. 6 della direttiva 93/104 così
recita:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:
1) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
2) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».
12 Con riguardo alla durata del lavoro notturno, l'art. 8 della direttiva 93/104 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
1) l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;
(...)».
13 Il successivo art. 16 fissa i periodi di riferimento che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme riportate ai punti 9-12 della presente ordinanza. Il detto articolo così recita:
«Gli Stati membri possono prevedere:
1) per l'applicazione dell'articolo 5 (riposo settimanale), un periodo di riferimento non superiore a 14 giorni;
2) per l'applicazione dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi.
I periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini del computo della media;
3) per l'applicazione dell'articolo 8 (durata del lavoro notturno), un periodo di riferimento definito previa consultazione delle parti sociali o mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale o regionale fra le parti sociali.
Il periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore prescritto a norma dell'articolo 5 non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento in questione».
14 La direttiva 93/104 stabilisce parimenti una serie di deroghe alle proprie norme di base, in considerazione delle specificità di talune attività e subordinatamente a talune condizioni. A tal riguardo l'art. 17 prevede quanto segue:
«(... )
2. Si può derogare per via legislativa, regolamentare o amministrativa o mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata:
2.1. agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:
a) per le attività caratterizzate da una distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore oppure da una distanza fra diversi luoghi di lavoro dello stesso;
b) per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
i) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, da case di riposo e da carceri;
(...)
4. La facoltà di derogare all'articolo 16, punto 2, prevista al paragrafo 2, punti 2.1 e 2.2 e al paragrafo 3 del presente articolo non può avere come conseguenza la fissazione di un periodo di riferimento superiore a sei mesi.
Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, i contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali fissino periodi di riferimento che non superino in alcun caso i dodici mesi.
(...)».
15 A termini dell'art. 18 della direttiva 93/104:
«1. a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, al più tardi entro tale data, le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva.
b) i) Tuttavia, ogni Stato membro ha la facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che assicuri, mediante le misure necessarie prese a tale scopo, che:
- nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro;
- nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro;
(...)».
Normativa nazionale
16 Il decreto della Giunta di Galizia 18 maggio 1995, n. 172/1995 (Diario Oficial de Galicia 26 giugno 1995, n. 121), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, stabilisce il piano di pronto soccorso extraospedaliero della Comunità autonoma di Galizia. L'art. 1, n. 1, di tale decreto cosi recita:
«L'assistenza sanitaria urgente nell'ambito del pronto soccorso sarà prestata in Galizia nei centri di guardia medica ["puntos de atención continuada", in prosieguo: i "PAC"]».
17 L'art. 4 del menzionato decreto n. 172/1995 così dispone:
«Orario.
1. L'orario di apertura e funzionamento dei PAC andrà dalle ore 15 sino alle ore 8 del giorno seguente, nei giorni lavorativi, fatte salve le modalità di prestazione dell'assistenza attualmente in vigore per i sabati, e coprirà la durata di ventiquattrore le domeniche ed i giorni festivi.
2. La guardia è garantita in base al regime di presenza fisica.
(...)».
18 Il successivo art. 5, n. 3, dispone quanto segue:
«Una volta approvata l'istituzione di un PAC, tutto il personale sanitario dei comuni inclusi nel relativo territorio effettuerà i propri turni di guardia all'interno del medesimo, garantendo la prestazione dell'assistenza di pronto soccorso in modo permanente mediante la presenza fisica, indipendentemente dal sistema retributivo e dal rapporto di lavoro cui siano soggetti e di cui, al momento opportuno, volontariamente decidano di avvalersi, conformemente a quanto previsto dalla seconda disposizione transitoria del decreto 29 luglio 1993, n. 200».
19 Ai sensi dell'art. 8 del decreto medesimo:
«Il numero di ore di assistenza permanente che ciascun lavoratore dei PAC deve effettuare è di 1188 ore annue senza eccedere le 108 ore effettive al mese, a titolo di limite massimo garantito, fermo restando che il Servicio Gallego de Salud si adopererà al fine di ridurre gradualmente tale volume sino a raggiungere, nello spazio di tre anni, quello di 850 ore annue».
20 Inoltre, a termini dell'art. 9 del decreto n. 172/1995:
«Il SERGAS faciliterà l'adozione delle opportune misure per rendere effettivo il riposo nel giorno successivo alla prestazione di un turno di guardia effettuato con presenza fisica, senza che ciò implichi, in nessun caso, la sostituzione del lavoratore o dei lavoratori».
Causa principale e questioni pregiudiziali
21 In data 23 marzo 1999 la CIG proponeva dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia un ricorso collettivo nei confronti del Sergas, sostenendo che quest'ultimo avrebbe imposto un sistema di guardia al di là dell'orario massimo previsto dalla normativa comunitaria ed in violazione del diritto di riposo compensativo. Il detto ricorso riguardava tutto il personale medico ed infermieristico che prestava servizio nei PAC per conto del Sergas, nelle unità di pronto soccorso («equipos de atención primaria») ed in altri servizi addetti alle urgenze extraospedaliere sul territorio della Comunità autonoma di Galizia.
22 Nel ricorso si chiedeva il riconoscimento del diritto del personale:
«1) ad un orario di lavoro non eccedente le quarantottore, incluse quelle di guardia, per ciascun periodo di sette giorni entro un periodo di riferimento massimo di quattro mesi o, in subordine, di sei mesi;
2) a fruire di un giorno di riposo nel giorno successivo all'effettuazione di ciascun turno di guardia di ventiquattrore effettuato in base al regime di presenza fisica, senza perdita di retribuzione, e inoltre, in ogni caso, successivamente a ogni periodo di guardia di ventiquattrore».
23 Il giudice nazionale fa presente che, a decorrere dal giugno del 1995, nei rispettivi PAC sono state imposte le seguenti condizioni di lavoro:
- orario normale dalle ore 8 alle ore 15 (dal lunedì al venerdì);
- inoltre, effettuazione obbligatoria di turni di guardia, in prosecuzione dell'orario normale, con le seguenti modalità:
-17 ore ininterrotte nei giorni feriali (con orario dalle ore 15 del giorno stesso sino alle ore 8 del giorno successivo);
- 24 ore ininterrotte le domeniche ed i giorni festivi (con orario dalle ore 8 del giorno stesso, sino ale ore 8 del giorno successivo).
24 Ciò premesso e in considerazione del fatto che la CIG fa valere gli effetti diretti della direttiva 93/104, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia rilevava l'esistenza di taluni dubbi in ordine all'interpretazione della direttiva medesima e decideva, quindi, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 93/104/CE, debba ritenersi che l'attività lavorativa del personale oggetto della presente controversia rientri nella sfera di applicazione della direttiva medesima.
2) Se, alla luce del disposto dell'art. 118 A del Trattato nonché della circostanza che i considerando, e l'art. 1, n. 4, della direttiva 93/104/CE richiamano la direttiva 89/391/CEE, si debba ritenere che l'attività lavorativa del personale oggetto della presente controversia rientri nella sfera di applicazione delle deroghe o esclusioni previste dall'art. 2 della direttiva 89/391/CEE e dall'art. 17 della direttiva 93/104/CE.
3) Se, alla luce della circostanza che l'art. 4, n. 2, del decreto della Giunta di Galizia 18 maggio 1995, n. 172, stabilisce che "la guardia è assicurata in base al regime della presenza fisica", debba intendersi quale orario normale di lavoro l'intero periodo della guardia ovvero se detto periodo possa essere considerato quale prestazione di lavoro straordinario».
25 Si deve anzitutto ricordare che, in data 3 ottobre 2000, la Corte ha pronunciato la sentenza Simap, causa C-303/98 (Race pag. I-7963), attinente a questioni analoghe a quelle sollevate nella causa principale. Con lettera di pari data la Corte ha invitato il Tribunal Superior de Justicia de Galicia a precisare se, alla luce di tale sentenza, intendesse insistere sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Con lettera 14 dicembre 2000 il giudice di rinvio comunicava alla Corte che, in considerazione, segnatamente, del fatto che «le due cause riguardano controversie con sfere di soggetti diverse», intendeva insistere sulla domanda medesima.
Giudizio della Corte
26 Per quanto attiene alla prima questione, relativa ala sfera di applicazione della direttiva 93/104, si deve rilevare che, nella menzionata sentenza Simap, la Corte ha affermato, al punto 38, che l'attività del personale delle unità di pronto soccorso rientra nell'ambito di applicazione della direttiva base e, al successivo punto 40, che solo le attività dei medici in formazione figurano tra le deroghe previste dall'art. 1, n. 3, della direttiva 93/104. Al punto 1 del dispositivo della sentenza medesima, la Corte ha quindi affermato che un'attività come quella dei medici della unità di pronto soccorso rientra nella sfera di applicazione della direttiva base nonché della direttiva 93/104.
27 A differenza della causa da cui è scaturita la sentenza Simap, la controversia in esame riguarda non solo i medici, bensì anche il personale infermieristico dei servizi di pronto soccorso. Tuttavia, ai punti 37 e 38 della citata sentenza Simap, la Corte ha esaminato, segnatamente, l'attività «del personale delle unità di pronto soccorso» senza distinzione tra medici e personale infermieristico. Peraltro, né il contesto né la natura delle attività rispettivamente svolte dai medici e dagli infermieri delle unità di pronto soccorso presentano differenze rilevanti per quanto attiene all'analisi delle due direttive di cui trattasi effettuata nella detta sentenza. Conseguentemente, il ragionamento svolto dalla Corte nella citata sentenza Simap relativo alla sfera di applicazione della direttiva base e della direttiva 93/104 si applica parimenti ad ambedue le categorie di personale.
28 La prima questione dev'essere quindi risolta nel senso che, in considerazione degli stessi motivi enunciati ai punti 30-40 della citata sentenza Simap, un'attività come quella del personale medico ed infermieristico che presta servizio nei PAC per conto del Sergas, nelle unità di pronto soccorso ed in altri servizi addetti alle urgenze extraospedaliere sul territorio della Comunità autonoma di Galizia, rientra nella sfera di applicazione della direttiva 93/104.
29 Per quanto attiene alla seconda questione, riguardante le deroghe o esclusioni previste dalla direttiva base e dalla direttiva 93/104, occorre esaminare, da un lato, la prima parte di tale questione, attinente alla direttiva base. A tal riguardo la Corte ha rammentato, al punto 35 della menzionata sentenza Simap, che le deroghe alla sfera di applicazione della direttiva base, ivi comprese quelle di cui al suo art. 2, n. 2, devono essere interpretate in senso restrittivo rilevando, al successivo punto 37, che, in condizioni normali, l'attività del personale delle unità di pronto soccorso non può essere assimilata ad attività ricomprese in tali deroghe. Al successivo punto 38 la Corte ne ha quindi tratto la conclusione che l'attività del personale di cui trattasi rientra nella sfera di applicazione della direttiva base.
30 Atteso che lo stesso ragionamento si applica al caso di specie, senza necessità di distinzioni al riguardo tra personale medico e personale infermieristico, la prima parte della seconda questione dev'essere risolta nel senso che, in considerazione degli stessi motivi enunciati ai punti 32-38 della citata sentenza Simap, un'attività come quella del personale medico ed infermieristico che presta servizio nei PAC per conto del Sergas, nelle unità di pronto soccorso ed in altri servizi addetti alle urgenze extraospedaliere sul territorio della Comunità autonoma di Galizia non rientra nella sfera di applicazione delle deroghe o esclusioni previste dall'art. 2 della direttiva base.
31 D'altro canto, per quanto attiene alla seconda parte della seconda questione, riguardante le deroghe di cui all'art. 17 della direttiva 93/104, si deve ricordare che, al punto 45 della menzionata sentenza Simap, la Corte ha affermato che il giudice nazionale, in mancanza di provvedimenti espressi di trasposizione della direttiva medesima, può applicare la propria normativa nazionale nei limiti in cui, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività dei medici delle unità di pronto soccorso, essa soddisfi le condizioni di cui all'art. 17 della direttiva stessa. Ne consegue necessariamente che la Corte ha ritenuto che l'attività di cui trattasi possa rientrare nelle deroghe previste all'art. 17 della direttiva 93/104, laddove ricorrano i requisiti ivi indicati. Una siffatta interpretazione trova inoltre conferma nel fatto che, ai punti 67-70 della citata sentenza Simap, la Corte ha affermato che, in mancanza di disposizioni nazionali che adottino espressamente una delle deroghe previste dall'art. 17, nn. 2, 3 e 4, della direttiva 93/104, tali disposizioni possono essere interpretate come aventi effetti diretti.
32 La seconda parte della seconda questione dev'essere conseguentemente risolta nel senso che, per deduzione dai motivi indicati ai punti 43-45 della menzionata sentenza Simap, l'attività lavorativa di cui trattasi può rientrare nelle deroghe previste dall'art. 17, della direttiva 93/104, laddove ricorrano i requisiti indicati in tale disposizione.
33 Per quanto attiene alla terza questione, relativa alla natura delle guardie con riguardo alla nozione di orario di lavoro, si deve ricordare che, al punto 48 della citata sentenza Simap, la Corte ha rilevato che gli elementi caratteristici della nozione di orario di lavoro sono presenti nei periodi di servizio di guardia dei medici delle unità di pronto soccorso svolto secondo un regime di presenza fisica nei centri sanitari. Al successivo punto 51 la Corte ha osservato che, se la direttiva 93/104 non definisce la nozione di lavoro straordinario, è altrettanto vero che le ore di lavoro straordinario rientrano nella nozione di orario di lavoro ai sensi della direttiva medesima. La Corte ne ha quindi tratto la conclusione, al punto 52 della stessa sentenza, che il periodo di servizio di guardia svolto dai medici delle unità di pronto soccorso, secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario, dev'essere interamente considerato come ricompreso nell'orario di lavoro e, se del caso, come lavoro straordinario ai sensi della direttiva 93/104.
34 Atteso che tale ragionamento è applicabile tanto al personale infermieristico quanto a quello medico, la terza questione dev'essere risolta nel senso che, in considerazione degli stessi motivi enunciati ai punti 47-51 della citata sentenza Simap, il periodo di guardia effettuato, in base al regime della presenza fisica, dal personale medico ed infermieristico che presta servizio nei PAC per conto del Sergas, nelle unità di pronto soccorso ed in altri servizi addetti alle urgenze extraospedaliere sul territorio della Comunità autonoma di Galizia dev'essere interamente considerato quale orario di lavoro e, se del caso, quale lavoro straordinario ai sensi della direttiva 93/104.


Decisione relativa alle spese


Sulle spese
35 Le spese sostenute dai governi spagnolo ed olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti dele parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.


Dispositivo

Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia con ordinanza 14 giugno 1999, così provvede:
1) Un'attività come quella del personale medico ed infermieristico che presta servizio nei servizi di guardia per conto del Servicio Galego de Sàude, nelle unità di pronto soccorso ed in altri servizi addetti ale urgenze extraospedaliere sul territorio della Comunità autonoma di Galizia rientra nela sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2) Un'attività come quella del personale medico ed infermieristico che presta servizio nei servizi di guardia per conto del Servicio Galego de Saùde, nelle unità di pronto soccorso ed in altri servizi addetti alle urgenze extraospedaliere sul territorio della Comunità autonoma di Galizia non rientra nella sfera di applicazione delle deroghe o esclusioni previste dall'art. 2 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Una siffatta attività può invece ricadere nelle deroghe previste dall'art. 17 della direttiva 93/104, laddove ricorrano i requisiti indicati in tale disposizione.
3) Il periodo di guardia effettuato, in base al regime della presenza fisica, dal personale medico ed infermieristico che presta servizio nei servizi di guardia per conto del Servicio Galego de Saùde, nelle unità di pronto soccorso ed in altri servizi addetti alle urgenze extraospedaliere sul territorio della Comunità autonoma di Galizia dev'essere interamente considerato quale orario di lavoro e, se del caso, quale lavoro straordinario ai sensi della direttiva 93/104.

 

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