Regione Lazio
Giunta regionale

Deliberazione 13 luglio 2012, n. 361

Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M. 16 gennaio 1997.



LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE LAVORO E FORMAZIONE

VISTI :
- l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l’Ordinamento della formazione professionale;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.”;
- l'accordo adottato il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37 e successive modificazioni;
- l’accordo adottato il 5 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente le Linee guida interpretative dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 7 dicembre 2006, n. 285;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 140 “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei
Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza), in particolare l’art. 34 concernente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- il decreto ministeriale 16 gennaio 1997 concernente l”Individuazione dei contenuti minimi della formazione lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;
- la determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2008, n. D 3749 concernente “Art. 34, comma 2 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 - Istituzione corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e prevenzione incendi e di evacuazione. Individuazione soggetti erogatori.”;
- l’accordo adottato il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

PREMESSO CHE:

• l’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede l’obbligo per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e prevenzione incendi e di evacuazione, di frequenza di corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
• la definizione dei contenuti di tali corsi è stata demandata ad una accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
• ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08 fino alla pubblicazione del predetto accordo, “conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997”;
• il 21 dicembre 2011 è stato approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni l’accordo di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
• il punto 11 del suddetto accordo (Disposizioni transitorie) stabilisce che “in sede di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (…) i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.”;

RITENUTO, pertanto, necessario:

1. recepire l’accordo adottato il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. approvare lo standard formativo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui al citato accordo, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. riconoscere validi i corsi di formazione realizzati, in conformità all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, nel periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato accordo ed erogati da soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore dell’accordo medesimo, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92;

RITENUTO, inoltre, tale atto non soggetto a concertazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. di recepire l’accordo adottato il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. di approvare lo standard formativo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui al citato accordo, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di riconoscere validi i corsi di formazione realizzati, in conformità all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, nel periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato accordo ed erogati da soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore dell’accordo medesimo, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it


Allegato A

Standard formativo relativo alla formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 8 aprile 2008 e s.m.i.

Allegato A

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.lgs 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Premessa


Il presente standard formativo definisce i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento del datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in attuazione dell’Accordo adottato il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, ai sensi dell’art. 34, commi 2e 3 del D.lgs 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il percorso formativo oggetto del suddetto accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Per tale formazione l’accordo rinvia alle disposizioni indicate all’art. 37, comma 9 e agli artt. 45, comma 2, 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. 81/08.

Durata del corso di formazione


Il percorso formativo può articolarsi in corsi della durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Il corso da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all’Allegato A2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

- RISCHIO BASSO 16 ORE
- RISCHIO MEDIO 32 ORE
- RISCHIO ALTO 48 ORE

Requisiti di accesso al corso


Datori di lavoro

Soggetti formatori


In conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 possono erogare la formazione:
a. le Regioni mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale. La Regione può autorizzare, inoltre, ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008.
b. l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c. l’INAIL;
d. la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
e. altre Scuole Superiori delle singole amministrazioni;
f. le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
g. gli enti bilaterali, quali definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs n. 81/08;
h. I fondi interprofessionali di settore;
i. Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008.

Soggetti autorizzati dalla Regione


I corsi di formazione possono essere erogati anche da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i., nel settore della sicurezza aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.

Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Frequenza


Sono ammessi alla prova finale coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste dal corso.

Allievi per corso


Il numero massimo degli allievi per corso non può essere superiore ai limiti stabiliti in sede di accreditamento di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. In ogni caso esso non può superare le 35 unità.

Verifica finale di apprendimento


Al termine del percorso formativo è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
Il mancato superamento della verifica finale non consente il rilascio dell’attestato.

Composizione Commissione di verifica


L’accertamento degli apprendimenti ed il conseguimento dell’idoneità vengono effettuati alla presenza di una Commissione composta da almeno tre docenti del corso e presieduta da un funzionario della Provincia competente per territorio.

Certificazione finale


Al termine del corso, al candidato che avrà superato la prova finale, sarà rilasciato un attestato con verifica degli apprendimenti che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
– denominazione del soggetto formatore
– normativa di riferimento
– dati anagrafici del corsista
– specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
– periodo di svolgimento del corso
– firma del soggetto che rilascia l’attestato.

Aggiornamento


L’aggiornamento, ha periodicità quinquennale a decorrere dalla data di efficacia dell’accordo. Esso ha una durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra indicati, come segue:

RISCHIO BASSO: 6 ORE
RISCHIO MEDIO: 10 ORE
RISCHIO ALTO: 14 ORE


L’obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 ex D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati il primo termine di aggiornamento è individuato in 24 mesi a decorrere dalla data di efficacia dell’accordo. Esso s’intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (allegato A1).

Nei corsi di aggiornamento quinquennale dovranno essere trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
 approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
 sistemi di gestione e processi organizzativi
 fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
 tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla base dei criteri e delle condizioni previste per l’uso di tale metodologia, per l’aggiornamento è consentito il ricorso alla formazione e-Learning.

Metodologie di insegnamento e apprendimento


Occorre privilegiare le metodologie interattive che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
- garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutore e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma Informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio. In una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online. A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e- tutore, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attività e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a. Sede e strumentazione
La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.
b. Programma e materiale didattico formalizzato
Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali Informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di feedback.
c. Tutore
Deve essere garantito un esperto (tutore o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.
d. Valutazione
Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
e. Durata
Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere valicata dal tutore e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
f. Materiali
Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Crediti formativi


Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al presente standard formativo i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di efficacia dell’accordo, i corsi di formazione istituiti ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

Allegato A1

Contenuti minimi per la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.


Durata: 16 - 4 8 ore

Modulo Normativo- Giuridico


Disciplina di riferimento

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.;
• Il sistema istituzionale della prevenzione;
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i.: compiti, obblighi, responsabilità;
• Il sistema di qualificazione delle imprese.

Sulla base dei criteri e delle condizioni previste per l’uso di tale metodologia, per tale modulo è consentito il ricorso alla formazione e-Learning

Modulo Gestionale


Gestione e organizzazione della sicurezza

• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
• La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
• La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
• Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità, metodologie);
• I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
• Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
• Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
• La gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• L’organizzazione della prevenzione degli incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

Sulla base dei criteri e delle condizioni previste per l’uso di tale metodologia, per tale modulo è consentito il ricorso alla formazione e-Learning.

Modulo Tecnico


Individuazione e valutazione dei rischi

• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Il rischio da stress lavoro-correlato;
• I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
• I dispositivi di protezione individuale;
• La sorveglianza sanitaria.

Modulo Relazionale


Formazione e consultazione dei lavoratori

• L’informazione, la formazione e l’addestramento;
• Le tecniche di comunicazione;
• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Allegato A2

Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007
Rischio BASSO

ATECO 2002


ATECO 2007


Commercio ingrosso e dettaglio.

Attività Artigianali non assimilabili alle precederti (carrozzerie riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.).


G


G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO
DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI


Alberghi, ristoranti


H


I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
53 - ALLOGGIO
56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE


Assicurazioni


J


K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE


Immobiliari, Informatica


K


L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI
68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 - SERVIZI VETERINARI
77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
79 - ATTIVITÀ DI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE


Ass.ni ricreative, culturali, sportive


O


J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58 - ATTIVITÀ EDITORIALI
59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 - TELECOMUNICAZIONI
62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA


Servizi domestici


P


T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE Dl BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
98 - PRODUZIONE Dl BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE


ORGANIZZ. EXTRATERRIT


Q


U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI


Rischio MEDIO

ATECO 2002


ATECO 2007


Agricoltura


A


A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 - PESCA E ACQUACOLTURA

 


Pesca


B


Trasporti, Magazzinaggi, comunicazioni


I


H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 - TRASPORTO AEREO
52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE


Assistenza sociale NON residenziale (85.32)


N


Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE


Pubblica amministrazione


L


O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA;
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA


Istruzione

M


P - ISTRUZIONE
85 - ISTRUZIONE


Rischio ALTO


ATECO 2002


ATECO 2007


Estrazione minerali


CA


B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE


Altre industrie estrattive


CB


Costruzioni


F


F- COSTRUZIONI
41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 - INGEGNERIA CIVILE
43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI


Industrie Alimentari ecc.


DA


C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
13 - INDUSTRIE TESSILI
14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PELLE E SIMILI
16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSO I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 - METALLURGIA
25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED
APPARECCHIATURE NCA
26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE


Tessili, Abbigliamento


DA


Conciarie, Cuoio


DC


Legno


DD


Carta, editoria, stampa


DE


Minerali non metalliferi

Produzione e lavorazione metalli


DI

DJ


Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici


DK


Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici


DL


Autoveicoli


DM


Mobili


DN


Produzione e distribuzione d energia elettrica, gas, acqua


E


D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI


Smaltimento rifiuti


O


Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari


DF


C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI GOMMA E MATERIE PLASTICHE


Industria chimica, Fibre


DG


Gomma, Plastica


DH


Sanità


N


Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

86 - ASSISTENZA SANITARIA
87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE


Assistenza sociale residenziale
(85.31)