Categoria: Cassazione civile
Visite: 9215

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2012, n. 14192 - Portalettere scivolato sulle scale e responsabilità



"In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle (Omissis) s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo)."

"Correttamente la Corte d'appello ha rilevato che nessuna violazione di norma residuale di prevenzione potesse essere imputata all'azienda sanitaria ai sensi dell'articolo 2087 c.c., una volta constatata, attraverso accertamento tecnico, l'idoneità della misura di prevenzione rappresentata dalla striscia antiscivolo in corrispondenza della quale era avvenuta la caduta del (Omissis) ed una volta verificato, con motivazione congrua ed immune da vizi di natura logico-giuridica, il carattere meramente accidentale dell'evento occorso al dipendente, evento dovuto all'eccessivo attrito verificatosi tra la superficie della striscia antiscivolo e la gomma della suola della scarpa del lavoratore."


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA


sul ricorso 22140-2010 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AZIENDA U.S.L. di ROMA (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1945/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2010 R.G.N. 6497/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.

 

Fatto



Con sentenza del 25/2 - 17/6/2010 la Corte d'Appello di Roma - sezione lavoro ha rigettato l'impugnazione proposta da (Omissis), in servizio presso il presidio ospedaliero di (Omissis), avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma con la quale gli era stata respinta la domanda diretta all'accertamento della responsabilità dell'Azienda USL Roma (Omissis) per l'infortunio occorsogli il (Omissis) a seguito di caduta sulle scale mentre era in salita, ed ha, pertanto, confermato la sentenza gravata, condannando il dipendente alle spese del grado e della consulenza tecnica d'ufficio.

La Corte territoriale ha escluso la responsabilità datoriale in ordine al predetto infortunio dopo aver accertato, tramite consulenza d'ufficio, l'idoneità delle strisce antisdrucciolo apposte sulle scale quale misura di prevenzione, e dopo aver appurato che il (Omissis) era a conoscenza del fatto che il pianerottolo e le scale erano bagnati per effetto delle pulizie in corso, la qual cosa neutralizzava anche l'ipotetico rischio derivante dalla lamentata mancata adozione di un transennamento dell'area.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il (Omissis), il quale affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso l'intimata Azienda sanitaria romana.

Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto



1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta, anzitutto, il ricorrente che la norma di cui all'articolo 2087 c.c. è stata interpretata in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte in quanto il giudice d'appello ha posto a suo carico "oneri di prudenza non previsti" ed "allegazioni", quale la tardività nell'indicazione del transennamento della parte bagnata delle scale, non rientranti negli oneri probatori processuali dell'attore. Inoltre, il medesimo si duole del rigetto del ricorso pur non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi di "rischio elettivo" del dipendente e pur in considerazione del principio generale per il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere il lavoratore dalle azioni che egli compia per propria negligenza, imprudenza o imperizia; infine, deduce un vizio della motivazione in ordine alla dinamica dell'incidente, assumendo che a causa dell'attrito della suola bagnata delle sue scarpe con la striscia "antisdrucciolo" posta sui gradini non si era avuta una scivolata, bensì un rimbalzo del corpo all'indietro, evento, questo, che avrebbe dovuto indurre a considerare l'insidia di tali strisce. Da ultimo ci si duole dell'omessa valutazione del comportamento del dipendente al fine di verificarne l'eccezionalità o l'abnormità rispetto alle direttive dal medesimo ricevute.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'articolo 116 c.p.c., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene il ricorrente che è errato il convincimento della Corte di merito per la quale esso ricorrente non aveva dedotto e provato che il giorno dell'accaduto erano state apportate modifiche alle modalità di esecuzione delle pulizie atte ad introdurre elementi di imprevedibilità o di maggiore rischio, quando, invece, il concetto della quotidianità delle pulizie, preso in considerazione dal giudice d'appello come presunto criterio di normalità, avrebbe dovuto essere rapportato, con riferimento ad una struttura ospedaliera, all'arco temporale ininterrotto di 24 ore, dato il ciclo di operatività continua delle operazioni sanitarie, con la conseguenza che i rischi connessi a tali attività dovevano ritenersi permanenti. Nè può condividersi, secondo tale assunto difensivo, la decisione dei giudici del merito di esigere dal dipendente, in un tale contesto lavorativo, l'osservanza di un livello di prudenza tale da considerare l'opportunità di evitare il transito nel luogo ove sarebbe avvenuto l'incidente "de quo" e di consentire, invece, alla parte datoriale di ritenersi esentata dall'obbligo di apposizione di una segnaletica delimitante il luogo delle pulizie. Quindi, secondo tale tesi, la domanda avrebbe potuto essere rigettata solo in presenza di una accertata scelta del rischio da parte del dipendente o di un suo comprovato comportamento doloso o gravemente colposo, ipotesi, queste, non emerse nel caso concreto, dato anche lo stato di disorganizzazione totale in cui versava il settore delle pulizie all'interno dell'ospedale in cui si verificò l'incidente oggetto di causa.

Il ricorso è infondato.

Analizzando, dapprima, il denunziato vizio di violazione di legge di cui al primo motivo, vale a dire quello riferito alla norma di cui all'articolo 2087 cod. civ., è da rilevare che "in tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 cod. civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle (Omissis) s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo)." (Cass. Sez. Lav. n. 3785 del 17/2/2009).

Anche di recente si è ribadito (Cass. Sez. Lav. n. 6002 del 17/4/2012) che " la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 cod. civ. non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore". Pertanto, correttamente la Corte d'appello ha rilevato che nessuna violazione di norma residuale di prevenzione potesse essere imputata all'azienda sanitaria ai sensi dell'articolo 2087 c.c., una volta constatata, attraverso accertamento tecnico, l'idoneità della misura di prevenzione rappresentata dalla striscia antiscivolo in corrispondenza della quale era avvenuta la caduta del (Omissis) ed una volta verificato, con motivazione congrua ed immune da vizi di natura logico-giuridica, il carattere meramente accidentale dell'evento occorso al dipendente, evento dovuto all'eccessivo attrito verificatosi tra la superficie della striscia antiscivolo e la gomma della suola della scarpa del lavoratore.

Oltretutto, dalla sentenza emerge che quest'ultimo aveva affermato, nel denunciare l'episodio, che la pulizia delle scale avveniva quotidianamente e le stesse risultanze istruttorie avevano confortato il dato della consapevolezza, da parte del ricorrente, che le pulizie erano in corso e che il pianerottolo e le scale erano bagnate.

è, pertanto, infondata la censura di erronea applicazione della norma di cui all'articolo 2697 c.c., espressa col secondo motivo di doglianza, atteso che è coerente al governo degli oneri probatori l'affermazione della Corte per la quale non era stato dedotto e provato che il giorno dell'accaduto erano state apportate modifiche alle modalità di esecuzione atte ad introdurre elementi di imprevedibilità o di maggiore rischio, una volta accertato che la persona interessata all'affermazione della responsabilità datoriale aveva premesso di essere a conoscenza della quotidianità delle pulizie, dato, quest'ultimo, confortato anche dai riscontri istruttori.

Nè la lamentata omessa adozione di un transennamento dell'area poteva ritenersi decisiva, una volta accertato che il dipendente era a conoscenza del fatto che il tratto da lui percorso era bagnato.

è, invece, inammissibile la parte del secondo motivo che si limita ad annunciare nell'intitolazione della censura la nullità della sentenza e del procedimento per violazione riferibile all'articolo 360 c.p.c., n. 4, senza che nella parte espositiva sia contenuta, al riguardo, alcuna specificazione, per cui non è dato nemmeno comprendere in cosa possa essere consistita la lamentata violazione.

Sono, infine, inammissibili le censure contenute in entrambi i motivi del ricorso attraverso le quali si tenta una mera rivisitazione delle risultanze istruttorie che non è consentita nella sede di legittimità, laddove le valutazioni di merito sono supportate, come nella fattispecie, da una motivazione congrua ed esente da vizi di carattere logico-giuridico.

Invero, come è stato già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse".

Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d'appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall'esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione mosse con entrambi i motivi di doglianza.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di euro 3000,00 per onorario, euro 50,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.