Categoria: Giurisprudenza civile di merito
Visite: 10599

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. 1, 22 maggio 2012, n. 959 - Cumulo di neve staccatasi da un autoarticolato e infortunio lavorativo


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE


I! Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANNAMARIA CASADONTE

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2006 promossa da:
I.N.A.I.L. (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. CONVERSO MAURO, elettivamente domiciliato in UFF.AVVOC.INAIL DI RE/VIA M.MA 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. CONVERSO MAURO

ATTORE

contro
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA (C.F. ). con il patrocinio dell'avv. MAZZA FRANCO , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA S. PIETRO, 27 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MAZZA FRANCO
S. SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA FRANCO e dell'avv. MAZZA GRAZIANO (MZZGZN70P09G337A) VIA EMILIA S. PIETRO. 27 42100 REGGIO EMILIA : . elettivamente domiciliato in VIA EMILIA S. PIETRO, 27 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MAZZA FRANCO

CONVENUTI


CONCLUSIONI
Per parte attrice : affermarsi la responsabilità di P.D. e di S. S.p.A. nel determinare l'infortunio lavorativo de quo e i conseguenti danni subiti da F.L..
Accertarsi che l'Inail, a seguito dell'infortunio lavorativo de quo, ha erogato in favore di F.L. prestazioni assicurative per l'importo di euro 17.854,01; dichiararsi tenuti condannarsi in solido i convenuti a versare all'Inail la somma di euro 17.854.01, oltre interessi legali rivalutazione monetaria sino al saldo o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese competenze d'onorari.
Per parti convenute:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa così provvedere:
in via principale di merito: rigettare, siccome infondata, in fatto ed in diritto, e comunque viziata per eccesso ed ingiustificatamente afflittiva, la domanda spiegata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nei confronti della S. spa e Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


1. Il presente processo trae origine dall'atto di citazione notificato dall' Inail alla società S. s.p.a. e alla ASSITALIA - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., al fine di conseguire la declaratoria della responsabilità di P.D., quale conducente, e di S. s.p.a. quale proprietaria dell'autoarticolato condotto dal P.. nella causazione dell'infortunio lavorativo verificatosi il 3 marzo 2004 ed in cui restava coinvolto il lavoratore F.L..
L'Inail chiedeva inoltre l'accertamento che a seguito dell'infortunio lavorativo de quo aveva erogato in favore di F.L. prestazioni assicurative per l'importo di euro 17.854.01 e, conseguentemente, chiedeva la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento a suo favore della somma suddetta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Esponeva, in fatto, che mentre F.L. stava percorrendo la strada provinciale numero 23 nel tratto denominato via Turati, con direzione di marcia Montecavolo - San Polo D'Enza, all'altezza del civico 38 veniva investito da un cumulo di neve staccatasi da un autoarticolato, targato Omissis, condotto da tale P.D. e stava transitando in direzione opposta. A seguito della caduta della massa nevosa si verificava lo sfondamento del parabrezza anteriore del veicolo condotto dal F., il quale a causa di ciò perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa ai margini della carreggiata opposta. Nell'incidente il F. subiva gravi ferite quantificate in 81 giorni di inabilità lavorativa totale e riportando un danno biologico valutato nella misura del 12%. Deduceva che stante l'indennizzabilità del caso come infortunio sul lavoro, aveva erogato in favore del lavoratore le seguenti prestazioni economiche ai sensi del d.p.r. numero 1124/1965 del decreto legislativo numero 38/2000:

- indennità per inabilità lavorativa temporanea assoluta: euro 5785,42:
- spese mediche: euro 169,43;
- indennizzo del danno biologico : euro 11.899,16

per un totale di euro 17.854.01, come risultante dalla attestazione del credito sottoscritta dal Direttore della di Sede Inail di Reggio Emilia ( cfr. docc. 6-7). Esponeva in diritto di agire ex art. 1916 ce. e art. 28 l.n. 990 (1969 il rimborso delle somme erogate come comunicato con distinte comunicazioni (cfr. docc. n.8-9 in fase, attrice).

2. A seguito della notifica della citazione si sono costituite entrambe le convenute deducendo e contestando la pretesa attore sia in ordine all'an che in ordine al quantum richiesto: eccepivano, in particolare, la inverosimiglianza della dinamica del sinistro come descritta da controparte, rappresentando la natura imprevedibile e non imputabile al conducente della caduta della neve e del ghiaccio formatosi sull'autoarticolato, circostanza che era assimilabile al vero e proprio caso fortuito. Con riguardo all'importo richiesto, eccepivano che il conteggio era fondato esclusivamente su una consulenza di parte.

3. La causa così articolata è stata istruita a mezzo documenti, testimonianza di Z. A., svolgimento di c.t.u. medico legale, dopodiché all'udienza del 4 novembre 2011 è stata posta in decisione sulle sopra trascritte conclusioni, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

4. La domanda attorea è fondata e va accolta.

5. Va preliminarmente dato atto della completezza del litisconsorzio poiché in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario veicolo assicurato, non anche il conducente , trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (Cass. 2665/2006). Conseguentemente, l'azione svolta dalla assicurazione sociale ex artt. 1916 cc. e 28 l.n.990/1969 è correttamente introdotta nei confronti delle proprietario del veicolo e della assicurazione dello stesso.

6. Nel merito va osservato che la contestazione di parte convenuta circa l'imprevedibilità della caduta del cumulo di neve e di ghiaccio dalla motrice dell'autoarticolato, non costituisce fatto imprevedibile che esonera il conducente dalla responsabilità per la sua caduta addosso ad un altro veicolo. Non appare seriamente discutibile l'obbligo a carico del conducente di verificare, prima di porsi alla guida del mezzo, l'idoneità dello stesso anche dal punto di vista della assenza di rischi per gli altri utenti della circolazione stradale. Poiché dell'assolvimento di un simile obbligo non è stata fornita alcuna prova si ritiene provata la responsabilità del conducente dell'autoarticolato di proprietà della parte convenuta. Emerge, peraltro, dal rapporto sull'incidente stradale redatto dai carabinieri di Quattro Castella che la presenza di neve e ghiaccio sulla parte superiore della centinatura del rimorchio era consistente tanto da mandare in frantumi il parabrezza anteriore dell'autovettura (cfr. rapporto in atti e verbali di dichiarazioni allegate). Poiché la nevicata non era in corso al momento del sinistro, ma il deposito di neve era il frutto delle nevicate dei giorni precedenti, appare evidente che la colpa imputabile al conducente dell'autoarticolato va individuata nel non aver verificato la presenza di detti cumuli prima di porsi nella circolazione stradale. Nessun rilevo colposo è emerso a carico del conducente F.L., né è stato neppure prospettato dalla controparte.

7. Accertata la sussistenza dell'elemento causale, le altre risultanze processuali hanno dimostrato la piena fondatezza del quantum richiesto: la c.t.u. medico legale ha. infatti, puntualmente riscontrato l'inabilità lavorativa totale ed il danno biologico allegati da parte attrice, oltre alla congruità delle spese.

8. Ne deriva che anche in relazione a detto profilo la domanda va accolta e che all'importo di euro 17.854,01, peraltro inferiore alla somma prevista dalle Tabelle 2011 del Tribunale di Milano, vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della erogazione alla sentenza.

9. L'esito del giudizio comporta, infine, che in applicazione dell'articolo 91 c.p.c. le parti convenute vadano condannate in solido alla rifusione delle spese di lite come equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara la responsabilità di P.D. e di S. S.p.A. nel determinare l'infortunio lavorativo de quo e i conseguenti danni subiti da F.L. e condanna i convenuti S. s.p.a. e Assitalia - le Assicurazioni d'Italia s.p.a. a versare all'Inail in solido fra loro la somma di euro 17.854,01, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dall'erogazione sino alla sentenza.
b) Condanna altresì le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si guidano in € 200,00 per spese, € 1850,00 per diritti, € 2200.00 per onorari, oltre i.v.a.. c.p.a. e 12,50 % per spese generali, oltre al rimborso delle spese di CTU medico-legale eventualmente sostenute da parte attrice in esecuzione del decreto di liquidazione del 3.6.2010.

Reggio Emilia 22 maggio 2012

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012