Categoria: 2012
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 6 agosto 2012
Validità: 01.11.2012 - 31.12.2014
Parti: Cassa di Risparmio di Ferrara e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Dircredito-Fd, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Carife, Quadri Direttivi e Aree Professionali
Fonte: FISAC-CGIL

Sommario:

Art. 1 - Categorie del Personale
Art. 2 - Classificazione Dipendenze delle Aziende di Credito
Art. 3 - Classificazione Uffici
Art. 4 - Incarichi 2a Area Professionale
Art. 5 - Comunicazioni al Personale e OO.SS. - Trasferimenti
Art. 6 - Indennità di disagio
Art. 7 - Assunzioni e selezioni
Art. 8 - Mansioni
Art. 9 - Avanzamenti di carriera/economici
Art. 10 - Missioni
Art. 11 - Permessi di studio
Art. 12 - Permessi retribuiti
Art. 13 - Spostamento orario di lavoro
Art. 14 - Vestiario
Art. 15 - Trattamento economico
Art. 16 - Trattamento economico personale a tempo determinato
Art. 17 - Premio rendimento extra standard
Art. 18 - Premio Aziendale
Art. 19 - Premio di fedeltà
Art. 20 - Assegno ad personam 2a Area Professionale
Art. 21 - Assegno aziendale
Art. 22 - Assegno aziendale di produttività
Art. 23 - Indennità di rischio
Art. 24 - Indennità locali sotterranei
Art. 25 - Reperibilità
Art. 26 - Indennità di intervento
Art. 27 - Indennità di rappresentanza
Art. 28 - Indennità Hardware/Infocenter
Art. 29 - Maggiorazione per laurea
Art. 30 - Fondo Previdenza Complementare
Art. 31 - Premorienza/invalidità
Art. 32 - Polizza infortuni
Art. 33 - Convenzione sanitaria
Art. 34 - Polizza rischi attività professionale
Art. 35 - Contributo per figli portatori di handicap
Art. 36 - Buono pasto
Art. 37 - Riconoscimento anzianità
Art. 38 - Programma formativo
Art. 39 - Pari Opportunità
Art. 40 - Eventi criminosi
Art. 41- Mobbing
Art. 42 - Lavoratori tossicodipendenti
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Art. 44 - Lavoratrici in gravidanza
Art. 45 - Comporto
Art. 46 - Incontri con OO.SS.
Art. 47 - Part time.
Art. 48 - Assegno di anzianità di Banca Popolare di Roma.
Art. 49 - Decorrenze
Dichiarazione dell’azienda n.1
Dichiarazione dell’Azienda n. 2
Tabelle di trattamento economico
Tabella n. 1: assegno aziendale di produttività
Tabella n. 2: indennità di rappresentanza
Tabella n. 3: ruoli chiave
Tabella n. 4: premio di rendimento extra standard
Tabella n. 5 delle distanze chilometriche
Allegato 1 Composizione del gruppo Cassa di risparmio di Ferrara

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del gruppo Carife, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 8/12/2007 (rinnovato con Accordo 19/1/2012) per il personale appartenente alla categoria quadri direttivi ed alle aree professionali

Il giorno 06/08/2012 in Ferrara fra la Cassa di Risparmio di Ferrara spa, [...] e il personale del gruppo Carife con esclusione di Banca Farnese spa per la quale l’applicazione del presente contratto è sospesa fino al 30/6/2013 e si applicherà dall’1/7/2013 qualora la suddetta Società appartenga ancora al Gruppo Carife (la composizione del Gruppo alla data del presente contratto è declinata nell’allegato 1) rappresentato dalle seguenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) [...], Fiba-Cisl (Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi) [...], Fisac-Cgil (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito) [...], Dircredito - Fd (Associazione Sindacale Nazionale dell'Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali) [...], Uilca (Unione italiana del Lavoro Credito Esattorie e Assicurazioni) [...], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo del CCNL 8/12/2007 rinnovato con Accordo 19/1/2012 per il Personale del Gruppo Carife appartenente alla Categoria Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali:

Art. 1 - Categorie del Personale
In conformità alle disposizioni contenute nel CCNL 8/12/2007 rinnovato con accordo 19/1/2012, il Personale si distingue nelle seguenti categorie:
1. Quadri direttivi
2. Aree professionali
L'Azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), a loro richiesta, la consistenza numerica del personale in carico presso le singole dipendenze, nonché l'inquadramento di detto personale.
Nota a verbale
Le partì si danno atto che nel testo del presente contratto, la Cassa di Risparmio di Ferrara spa potrà essere indicata con "la Capogruppo", il Gruppo Carife potrà essere indicato con “Gruppo”, così come le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno essere indicate come OO.SS. o RSA. 

Art. 6 - Indennità di disagio
Qualora il Comune effettivo di residenza di un dipendente in possesso di anzianità lavorativa superiore ai 3 anni, ed il Comune della sede di lavoro distino, fra loro, più di 30 km, l’Azienda corrisponderà un'indennità di disagio pari a € 0,13 per ogni km quotidianamente percorso eccedente i 40 km.
Tale indennità viene riconosciuta per un solo viaggio di andata e ritorno nella giornata. Qualora residenza e dimora abituale non dovessero coincidere, ai fini dell’applicazione del presente articolo si terrà conto di quest’ultima. Ai fini della determinazione della distanza si fa riferimento a quanto già decritto nell'art. 10 punto 2.
[...]
L’indennità non viene erogata:
• al personale destinatario di auto aziendale;
• ai dipendenti che formuleranno per iscritto richiesta di assegnazione ad una specifica sede di lavoro;
• al personale nei confronti del quale è corrisposta apposita erogazione migliorativa con analoga finalità, fino all'intera concorrenza;
• al personale destinatario delle indennità previste dal CCNL 8/12/2007 rinnovato con accordo 19/1/2012 all’art. 82 comma 4 lettera d) e all' art. 105 comma 5 lettera d) fino a cessazione delle stesse;
• al personale che è assegnato presso lo stesso comune di assunzione o di prima destinazione dopo il periodo formativo.
Per i quadri Direttivi di 3° e 4° livello le previsioni del presente articolo troveranno applicazione solo per i trasferimenti ad iniziativa dell’Azienda successivi alla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 13 - Spostamento orario di lavoro
Ad integrazione delle previsioni dell’art. 102 CCNL 8/12/2007 rinnovato con accordo 19/1/2012, l’Azienda potrà accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio, uno spostamento dell’orario di lavoro giornaliero, nei limiti e con le modalità in appresso indicate:
- il dipendente dovrà chiedere una variazione di orario in via continuativa ed a tempo indeterminato e dovrà formulare la richiesta per iscritto alla rispettiva Direzione/Funzione Risorse Umane tramite il diretto superiore;
- la variazione, rispetto all’orario di lavoro applicabile al richiedente, non potrà superare ì trenta minuti sia in entrata che in uscita, o anche durante l’intervallo meridiano, con correlativo spostamento di orario;
- presupposto per la concessione, a giudizio finale della Direzione/Funzione Risorse Umane, è l'assenso scritto del Responsabile tempo per tempo della "unità operativa” in funzione della effettuabilità pratica dello spostamento;
- la concessione potrà essere revocata dall’Azienda, anche in via temporanea, per esigenze di servizio e nelle giornate per contratto semifestive con orario ridotto;
- il dipendente potrà rinunciare allo spostamento accordato, di norma, con preavviso di trenta giorni.
Per ciascun dipendente, tutte le proprie timbrature dovranno essere visibili sulla procedura informatica di gestione delle presenze.
In riferimento all’art. 100 del CCNL 8/12/2007 rinnovato con Accordo in data 19/2/2012, i permessi per banca ore potranno essere fruiti per una durata minima di mezz’ora.

Art. 14 - Vestiario
Ai sensi dell'art. 34 del CCNL 8/12/2007 rinnovato con accordo 19/1/2012, al personale appartenente alla 1a e 2a Area Professionale (con esclusione del III livello della 2a Area Professionale), l'Azienda fornirà, qualora le esigenze di servizio lo richiedano a giudizio della Direzione Generale, i seguenti capi di vestiario da usare in servizio:
• 1 abito e due paia di pantaloni/gonne invernali ogni due anni
• 1 abito e due paia di pantaloni/gonne estivi ogni due anni
• 1 giaccone ogni 3 anni
• 1 camice o tuta ad usura
• 6 camicie ogni anno
• 3 cravatte/foulard ogni anno
• 2 paia di scarpe ogni anno
• 1 soprabito ad usura
L'Azienda dichiara che ai fini della sicurezza fisica dei lavoratori, il personale tenuto all'uso della divisa, esclusi gli autisti di rappresentanza, è esonerato dal portare, all'esterno dell'Azienda segni distintivi tali da farli individuare con facilità.
[..]

Art. 23 - Indennità di rischio
Al personale incaricato dei servizi di cassa spetta un'indennità di rischio nella misura indicata nell’Allegato 5 del CCNL 8/12/2007 rinnovato con l'accordo 19/1/2012.
Ai fini dell'indennità di rischio, tutte le dipendenze vengono classificate di 1a Categoria ovvero capoluoghi di Provincia e centri aventi intenso movimento bancario.
Il personale incaricato dei servizi di cassa presso le dipendenze, potrà essere alternativamente adibito ad attività di sportello o di retrosportello, con possibilità di rotazione negli incarichi. L’indennità di rischio pertanto viene erogata ad adibizione nella seguente misura:
- 30% dell'indennità mensile da 1 giorno a 5 giorni di adibizione effettiva nel mese;
- 50% dell’indennità mensile da 6 giorni a 8 giorni di adibizione effettiva nel mese ;
- oltre l’8° giorno di adibizione effettiva nel mese - indennità intera.
L'indennità di rischio è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 24 - Indennità locali sotterranei
Al Personale comunque addetto al servizio di Cassette di Sicurezza della Sede di Ferrara, viene corrisposta l'indennità prevista dall1 Allegato 3 del CCNL 8/12/2007 rinnovato con l’accordo 19/1/2012 a titolo di "lavori svolti in locali sotterranei".
L'indennità di sotterraneo viene corrisposta al personale di cassa addetto al caveau della Sede Centrale.
Al personale addetto saltuariamente ai servizi di cui ai commi 1 e 2, l’indennità sarà corrisposta nella misura di 1/20 per ogni giorno di effettiva prevalente adibizione; oltre i 10 giorni l'indennità sarà corrisposta per intero.
L’indennità di cui al presente articolo cessa con il cessare dell'incarico.
In caso di assenza, per motivi diversi dalle ferie, l'indennità sarà sospesa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio dell'assenza stessa.

Art. 25 - Reperibilità
Ai sensi dell'art. 34 CCNL 12/2/2005, l'Azienda potrà richiedere la reperibilità nell’intero arco della settimana, al personale addetto all'estrazione di valori, ai sistemi di sicurezza, ai presidi di impiantì tecnologici e ai servizi automatizzati alla clientela.
Nel predisporre il servizio l’Azienda terrà conto delle richieste avanzate dai dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, e predisporrà opportune turnazioni nell’ambito degli organici addetti all’attività interessata alla reperibilità, impegnandosi ad agevolare l’inserimento di un adeguato numero di dipendenti nelle specifiche turnazioni.
Al personale appartenente alle tre Aree professionali e per il I e II livello dei Quadri Direttivi, verranno corrisposti i seguenti compensi per ogni giornata di reperibilità:
• indennità di reperibilità fino a 12 ore € 21,69. Oltre € 40,28;
• rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute;
• pagamento dell’eventuale diaria se, per l’intervento, è necessaria la consumazione del pasto fuori sede;
• compenso di prestazione straordinaria, limitatamente al personale delle 3 Aree professionali, per la durata dell’intervento, con un minimo dì 1 ora o, se inferiore, € 18,42.
Per i Quadri direttivi di III e IV livello, qualora l’Azienda si avvalga della facoltà di richiedere la reperibilità in presenza di esigenze dì servizio, sono previsti i seguenti compensi:
• indennità di reperibilità di € 38,73 per le 24 ore della giornata, ragguagliate alle ore della reperibilità giornaliera richiesta con un minimo di € 25,82;
• compenso di € 58,13 per ogni intervento effettuato in tempi nei quali non è prevista la presenza in servizio; nell’ipotesi in cui si rendano necessari più interventi nella giornata, il compenso successivo al primo sarà ridotto del 50%;
• rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute;
• pagamento dell’eventuale diaria se, per l'intervento, è necessaria la consumazione del pasto fuori sede e/o del pernottamento.
In caso di mancata effettuazione del pieno periodo di reperibilità stabilito (giornaliero o settimanale) in conseguenza di effettivo impedimento, da comunicare tempestivamente alla Direzione dell’Azienda, l’indennità di reperibilità verrà proporzionalmente decurtata.
Le indennità ed ì compensi di cui sopra si intendono espressamente esclusi dalla retribuzione utile per il calcolo del contributo al Fondo di previdenza complementare, dal computo della retribuzione annua utile al fine della determinazione del trattamento di fine rapporto e dalla base dì calcolo delle mensilità eccedenti le 12 mensilità ordinarie e da qualsiasi altra maggiorazione contrattuale prevista dal trattamento economico, limitatamente ai Quadri direttivi di III e IV livello.
Gli interessati alla reperibilità continueranno a svolgere la normale attività lavorativa secondo le norme contrattuali in vigore.

Art. 26 - Indennità di intervento
Ai dipendenti che, per obbligo d'Ufficio o per incarico ricevuto dal Gruppo debbano intervenire fuori orario di lavoro, ad attività di verifica o di controllo, secondo le istruzioni ricevute, per i casi di emergenza (allarmi, fatti criminosi, calamità naturali, etc.) coinvolgenti le singole unità operative, nonché per comprovate ragioni di necessità, l'Azienda riconoscerà una indennità di intervento di:
• € 22,72 per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla prima alla terza per ogni prestazione richiesta dalla emergenza verificatasi fra le ore 22 della sera e le ore 6 del mattino successivo
• € 51,65 per il personale appartenente alla categoria Quadri Direttivi per le prestazioni richieste dalla emergenza verificatasi fra le ore 19,30 della sera e le ore 7 del mattino successivo nei giorni lavorativi e nell'intera giornata, nei giorni festivi
oltre il rimborso della prestazione straordinaria, ove prevista e secondo le misure contrattualmente previste, per il tempo occorrente per l'intervento, nonché il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute. Riconoscerà inoltre il pagamento della diaria per missione fuori dalla sede di lavoro se è necessaria la consumazione del pasto e/o il pernottamento.
Al personale appartenente alla categoria Quadri Direttivi a cui il Gruppo richieda la presenza di rappresentanza fra le ore 19,30 e le ore 7 verrà riconosciuta una indennità di intervento di rappresentanza di €51,65.
Per gli stessi interventi effettuati fuori dagli orari previsti dal primo comma, al dipendente competerà il pagamento del compenso per le prestazioni straordinarie occorrenti, ove previste, ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute.

Art. 28 - Indennità Hardware/Infocenter
Al personale addetto alla funzione "Gestione Hardware", "Infocenter" e “Amministratori di sistema" è attribuita una indennità mensile, per 12 mensilità, di € 41,32, cessante con il cessare dell'incarico e non competente per il periodo di assenza dal servizio superiore al mese escluse le ferie.

Art. 32 - Polizza infortuni
Tutto i1 personale del Gruppo è coperto, ai fini della morte o della invalidità permanente, mediante una polizza infortuni per rischi professionali ed extra professionali, stipulata dal Gruppo, per i seguenti massimali come segue:
• € 330.000,00 in caso di morte
• € 441.000,00 in caso di invalidità permanente
[...]
La copertura prevista dal presente articolo verrà estesa a tutto il Personale del Gruppo compreso il personale incorporato da Carife di Banca Popolare di Roma, Banca Modenese e BCRR a decorrere dall'1/1/2013. Fino al 31/12/2012 continueranno ad essere garantite le coperture assicurative in uso.
Nota a verbale n. 1
La costituzione della suddetta assicurazione non esonera l'Azienda e le OO.SS. dei lavoratori dall'impegno di ricercare l'adozione delle misure atte ad eliminare o prevenire le conseguenze di atti criminosi.
Nota a verbale n. 2
L’Azienda è facoltizzata a stipulare separate polizze per rischio professionale e rischio extraprofessionale, ferma la copertura assicurativa complessiva e la ripartizione del premio come previsto dal presente articolo.

Art. 34 - Polizza rischi attività professionale
Il Gruppo si impegna a mantenere in essere, a proprio carico, le polizze che coprono i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa del personale.

Art. 38 - Programma formativo
Ad integrazione delle previsioni dell’art. 66 del CCNL 8/12/2007 rinnovato con accordo 19/1/2012, il Gruppo sentirà le eventuali osservazioni delle RSA sul programma formativo da predisporre per l’anno successivo, in un apposito incontro da tenersi entro il mese di febbraio di ogni anno. All'inizio di ogni anno, dopo l’apposito incontro tra le Parti aziendali, programmi e modalità di effettuazione dei corsi verranno portati a conoscenza di tutto il Personale. La Capogruppo provvederà, con l’adozione di opportuni strumenti, affinché il Personale possa, tempo per tempo, verificare l'andamento, rispetto ai limiti contrattualmente previsti, della fruizione del pacchetto formativo ed inoltrare - entro il primo bimestre dell’anno successivo a quello di competenza - le richieste di completamento dello stesso all'Ufficio Formazione che le valuterà e le attuerà in coerenza con il ruolo ricoperto.
Si dà atto che, stante le specificità dei ruoli e delle funzioni di Commercio e Finanza Leasing e Factoring, l’Ufficio Formazione della Capogruppo sarà, all'occorrenza, di supporto all'ufficio preposto della società nella predisposizione e attuazione dei programmi formativi annuali. La Direzione di Commercio e Finanza Leasing e Factoring provvederà, con l'adozione degli strumenti che riterrà più idonei, affinché il Personale della Società possa, tempo per tempo, verificare l'andamento, rispetto ai limiti contrattualmente previsti, della fruizione del pacchetto formativo annuale ed inoltrare, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello di competenza, le richieste di completamento all'ufficio preposto della società che si riserverà di valutarle e attuarle in coerenza con il ruolo ricoperto.
È istituita una commissione bilaterale allo scopo di definire i programmi, gli obiettivi e le modalità della formazione finanziata dai fondi interprofessionali di settore. La regolamentazione della Commissione sarà concordata entro il 15/11/2012.

Art. 40 - Eventi criminosi
L'Azienda si rende disponibile a recepire ed inserire nel Contratto Integrativo Aziendale gli accordi sottoscritti dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in tema di sicurezza, salute e prevenzione.
L’Azienda fornirà con frequenza annuale un Documento di Sintesi sugli interventi effettuati, in materia di salute e sicurezza e prevenzione, nell’anno precedente ed un Documento Programmatico di Sintesi per gli interventi su dette materie per l’anno successivo.
In caso di apertura e/o ristrutturazione di unità produttive, l'azienda illustrerà alle OO.SS. la dotazione dei sistemi di sicurezza predisposti e la corrispondenza dei locali alle condizioni igienico ambientali ai requisiti previsti dalle norme e dagli accordi aziendali.
Nell’ambito del “microclima” l'Azienda si impegna ad intervenire prontamente, quando vi sia una segnalazione di anomalia oggettiva segnalata direttamente dal personale e/o dalle RSA.
In materia di Formazione del Personale, entrambe le parti ne riconoscono l’importanza strategica in materia di Sicurezza e Salute.
Per ogni anno solare saranno forniti come dati, unitamente ai documenti programmatici, la tipologia dei corsi, la quantità dei corsi ed il numero di persone coinvolte come dato consuntivo e programmatico.
L'Azienda fornirà con cadenza annuale un Report specifico scritto relativo a rapine e furti tentati e/o subiti. Particolare attenzione verrà data alla formazione di tutto il personale sui dispositivi adottati, e sulla condotta da tenere durante gli eventi criminosi.
In caso di eventi criminosi l’Azienda cercherà di agevolare, con opportune azioni positive, il personale interessato (chiusura dello sportello per un tempo adeguato, concessione di permessi particolari....).
L'Azienda si impegna a valutare richieste di trasferimento del personale dettate da sofferenza, traumi, o malessere psicologico derivanti da eventi criminosi.
Le assenze dal servizio verranno trattate ai sensi dell’art. 50 comma 4 del CCNL

Art. 41- Mobbing
Il Gruppo si impegna a prevenire, individuare e rimuovere ogni comportamento riconducibile ad un fenomeno di mobbing ed a favorire e sostenere un clima di serene relazioni. A tale fine si esamineranno, in appositi incontri con le RSA, i casi che dovessero verificarsi al fine di trovare idonee soluzioni. Gli incontri si svolgeranno su richiesta anche di una sola delle due Parti con la massima tempestività.
Per ciò che riguarda le informazioni e gli eventi, i dati personali ed i colloqui inerenti ai procedimenti di cui sopra, dovrà essere garantito il massimo grado di privacy.

Art. 43 - Ambiente di lavoro
Ai sensi dell'art. 26 del CCNL 8/12/2007 rinnovato con accordo 19/1/2012 i locali, nei quali sono o vengono installate macchine dì particolare rumorosità, o richiedenti particolari prestazioni psico-fisiche, o funzionanti con sostanze chimiche, o generatrici di calore o di residui di qualsiasi genere (ad es. fotocopiatrici, stampanti, tranciacarte, etc.), dovranno essere di cubatura opportunamente adeguata e tecnicamente predisposte con insonorizzazione, pannelli e pavimenti antivibrazione, aeratori, luminosità naturale o artificiale adeguata.
Il Gruppo si impegna a seguire l’evoluzione degli studi scientifici di settore per adeguare le proprie strutture e dotazioni tecnologiche.

Art. 44 - Lavoratrici in gravidanza
La dipendente in stato di gravidanza può richiedere di non essere adibita in via continuativa ai videoterminali.

Art. 46 - Incontri con OO.SS.
Il Gruppo si rende disponibile per incontri trimestrali con OO.SS. per informativa su:
• andamento economico aziendale;
• andamento del piano strategico;
• andamento del nuovo progetto di gestione delle risorse umane sia per l’area operativa che per gli uffici centrali;
• eventuali nuove procedure e/o tecnologie;
• programmi di formazione;
• eventuali previsioni di trasferimenti di personale che vadano oltre la normale gestione aziendale;
• situazione occupazionale.

Art. 49 - Decorrenze
Il presente contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendale in vigore per effetto di precedenti Contratti Integrativi Aziendali.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme stabilite dal CCNL 8/12/2007 e successivo Accordo di rinnovo 19/1/2012.
[...]