Cassazione Civile, Ordinanza 07 settembre 2012, n. 15059 - Tragitto casa - lavoro e uso della bicicletta: infortunio in itinere


 

 

FattoDiritto




1.- S.B., premesso di essere stata vittima di un infortunio in itinere mentre con la sua bicicletta tornava dall'Ospedale civile di Brescia (di cui era dipendente) alla propria abitazione e che l'INAIL non aveva ricollegato l'infortunio alla prestazione di lavoro, chiedeva di accertare l’indennizzabilità del sinistro con condanna dell'INAIL alle prestazioni di legge.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello da S., la Corte d'appello di Brescia con sentenza del 30.10.10 rigettava l'impugnazione rilevando che l'art. 2 del tu. n. 1124, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. 23.02.00 n. 38, contempla la copertura dell' infortunio in itinere anche nel caso di uso del mezzo di trasporto privato, a condizione che l'uso stesso sia necessitato.

Rilevato che nel caso di specie l'abitazione dell'infortunata distava Km. 1,2 dal luogo di lavoro, riteneva che il mezzo privato (la bicicletta) non fosse giustificato, trattandosi di distanza agevolmente percorribile a piedi, per una persona in età ancor giovane (37 anni) e senza problemi di deambulazione, come la ricorrente.

Era, inoltre, tardivamente dedotta la circostanza che la S. fosse affetta da malattia che imponeva di percorrere il tragitto nel più breve tempo possibile.

3.- Avverso questa sentenza proponeva ricorso S.. Si difendeva con controricorso l'INAIL.

Il Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti assieme all'avviso di convocazione della adunanza della camera di consiglio.

4.- S. deduce tre motivi di impugnazione: 1) carenza di motivazione, sottolineando l'incongruità del ragionamento del giudice di merito, atteso che la scelta del mezzo con cui percorrere il tratto di strada tra abitazione e luogo di lavoro deve essere non imposta, ma lasciata alla libera scelta del lavoratore; 2) il giudice non avrebbe tenuto conto della malattia che imponeva alla lavoratrice di effettuare il percorso nel più breve tempo possibile; 3) il giudice avrebbe dovuto tener conto di questa circostanza, pur dedotta e documentata solo in appello, trattandosi di "fatto costitutivo del diritto azionato", direttamente ricollegabile alla pretesa dedotta in primo grado.

5.- La giurisprudenza ritiene che l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sposti con il proprio mezzo di trasporto ove l'uso del mezzo privato rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti stradali (giurisprudenza costante, da ultimo Cass. 3.11.11 n. 22759). Nel caso di specie il giudice ha proceduto ad un accertamento di merito circa il carattere non necessitato del mezzo adottato dalla ricorrente che, in quanto correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.

6.- Il giudice ha inoltre correttamente ritenuto tardiva la deduzione della malattia da cui è afflitta la ricorrente, trattandosi di circostanza preesistente all'inizio del giudizio. Parte ricorrente, inoltre, non svolge una adeguata discussione circa il carattere condizionante della malattia e lascia sostanzialmente incontestata l'affermazione del giudice che la malattia in questione sarebbe ragionevolmente incompatibile con l'uso della bicicletta.

7.- In conclusione, infondati i tre motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 30 (trenta) per esborsi ed in €. 1.000 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.