Regione Puglia
Giunta regionale Delibera 17 aprile 2008, n. 591
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - Integrazione del Comitato Regionale di coordinamento - Approvazione.
B.U.R. 6 maggio 2008, n. 72

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n 1, confermata dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:
La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e quelle di riordino della materia sanitaria confermano e specificano le funzioni legislative e amministrative affidate alle Regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera in attuazione dell'art. 117 della Costituzione;
La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro rientra tra le materie assegnate alla competenza della Regione e tale materia è stata recentemente regolata e aggiornata con una serie di decreti legislativi promulgati per adeguare l'ordinamento nazionale alle direttive comunitarie regolanti tali tematiche;
Il D.L.vo 626/94 così come modificato dal D.L.vo 242/96 e disposizioni contenute nel capo VII in particolare disciplinano le attività della Pubblica Amministrazione per l'applicazione di tale normativa;
Specificatamente l'art. 27 del citato D.L.vo 626/94 delineano le attività di coordinamento ditali attività a livello di governi centrali e regionali;
Il DPCM 5 dicembre 1997 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per la individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" realizza sul territorio l'uniformità degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, affidando alle Regioni il compito di istituire Comitati di coordinamento individuandone gli Enti ed organismi costitutivi.
L'art. 4 del D.Lgs. 123/2007 ha previsto che con DPCM venga disciplinato il nuovo coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Richiamata la delibera n. 3690 del 31.07.1998 con cui la Regione Puglia ha istituito il Comitato di Coordinamento regionale, stabilendone la composizione da parte degli organismi interessati.
Visto l'atto di indirizzo di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato con DPCM del 21 dicembre 2007 che, per realizzare sul territorio il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affida alle Regioni il compito di integrare la composizione dei Comitati regionali ai sensi dell'art. i comma 2.
Le funzioni e i compiti del Comitato, sanciti nell'art. 1 sono:
a) sviluppo dei piani di attività e dei progetti operativi individuati dalle amministrazioni a livello nazionale;
b) indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promozione dell'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.
Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate è composto:
dai rappresentanti territorialmente competenti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), dei Settori Ispezione del Lavoro delle Direzioni Regionali del Lavoro, degli Ispettorati Regionali dei Vigili del Fuoco, delle Agenzie Territoriali dell'Istituto Superiore per la Sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli Uffici Periferici dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), degli Uffici Periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli Uffici Periferici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANC), dell'Unione Province Italiane (UPI) e Rappresentanti degli Uffici di Sanità Aerea e Marittima del Ministero della Salute nonché delle Autorità Marittime Portuali ed Aeroportuali.
Ai lavori del Comitato partecipano i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti delle OO.SS. più significative a livello regionale.
L'art. 2 co. 1 del DPCM prevede la istituzione, presso ogni Comitato Regionale di Coordinamento, di un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.
Le funzioni di supporto organizzativo e di segreteria del Comitato e dell'ufficio operativo sono svolte dall'Assessorato alle Politiche della Salute, Settore ATP.
L'ufficio operativo provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.
I piani operativi sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS, Comando provinciale Vigili del fuoco, Sanità marittima e Aerea.
Tale organismo è coordinato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

COPERTURA FINANZIARIA
Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall'art. 44, comma 4 lett. k) della L.R. 7/97

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- in conformità a quanto previsto nella narrativa della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata:
- di integrare il Comitato di coordinamento regionale che risulta composto dai rappresentanti territorialmente competenti: dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL, dell'ARPA, dei Settori Ispezione del Lavoro delle Direzioni Regionali del Lavoro, degli Ispettorati Regionali dei Vigili del Fuoco, delle Agenzie Territoriali dell'ISPESL, degli Uffici Periferici dell'INAIL, degli Uffici Periferici dell'IPSEMA, degli Uffici Periferici dell'INPS, dell'ANCI, dell'UPI e Rappresentanti degli Uffici di Sanità Aerea e Marittima del Ministero della Salute nonché delle Autorità Marittime Portuali ed Aeroportuali ai sensi e nei modi sanciti nell'art. 2 DPCM 21 dicembre 2007;
- di prevedere la partecipazione ai Comitato di Coordinamento dei rappresentanti dei datori di lavoro e delle OO.SS. più significative a livello regionale;
- di istituire gli organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS, Comando provinciale Vigili del fuoco, Sanità marittima e Aerea;
- di autorizzare l'Assessorato alle Politiche della Salute Settore ATP a porre in essere gli atti conseguenziali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94;
- di notificare il presente provvedimento agli enti ed organismi interessati a cura del Settore ATP.