Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 28 giugno 2016
Validità: 01.04.2016 - 31.03.2019
Parti: Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

Premessa
Allegato 4 Regolamento del comitato paritetico nazionale lapidei (CPNL)
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa

Art. 5. - Classificazione del personale
Commissione paritetica per la classificazione del personale
Art. 6. - Formazione professionale
Art. 8. - Minimi tabellari mensili
Art. 20. - Congedi
Art. 24bis. - Elemento di garanzia retributiva
Art. 24ter - Previdenza complementare
Art. 24quater - Welfare contrattuale - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 27. - Ambiente di lavoro
Art. 27bis - Efficienza energetica
Art. 27ter - Molestie e violenza nei luoghi di lavoro (Mobbing)
All. n. … Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro [Traduzione]
All. n. … Dichiarazione ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007
Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, 25 gennaio 2016
Art. 30. - Appalti e Legalità
Art. 31. - Richiamo alle armi
Art. 50. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
1) Costituzione della RSU
2) Composizione della RSU
3) Numero dei componenti la RSU
4) Compiti e funzioni
5) Permessi
6) Elezioni
7) Modalità della votazione
8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
9) Ripartizione dei seggi ira operai e impiegati
10) Revoca
11) Comunicazione della nomina
12) Disposizioni varie
Dichiarazione a verbale
Art. 53. - Permessi per cariche sindacali
Art. 56. - Versamento di contributi sindacali
Art. 58. - Decorrenza e durata
Art. 76. - Ferie
Art. 78. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 89. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 98. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Ipotesi di accordo

Addì, 28 giugno 2016 in Milano, tra Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 3 maggio 2013 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione, lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti.

Premessa
Nel rinnovo del CCNL le parti ritengono necessario implementare il dialogo e il confronto tra le parti per dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi del comparto.
Un ruolo particolarmente significativo in tale ottica assume il Comitato Paritetico Nazionale Lapidei, cui dovrà essere assicurata effettiva funzionalità, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal CCNL, per rispondere adeguatamente alle sfide del mercato, assicurare alle aziende la necessaria efficienza gestionale, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell’occupazione.
Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ribadiscono l'impegno per la realizzazione di un sempre migliore clima di relazioni sindacali finalizzate alla competitività delle imprese, alla loro crescita, all’occupazione e alla tutela, alla sicurezza dei lavoratori, attraverso un dialogo e un confronto costruttivo tra le parti per dare un contributo positivo alla soluzione dei problemi del comparto.
Le parti assumono quindi l’impegno di ottimizzare l'operatività del CPNL sulle tematiche individuate dal CCNL, con riferimento allo statuto e al regolamento in modo da avviare proseguire nel percorso costruttivo per valorizzare le occasioni di sviluppo e le soluzioni atte a favorirle e per incidere sui punti di debolezza attraverso le possibilità di un loro superamento.
Per quanto concerne la responsabilità sociale d’impresa, le parti promuovono la diffusione delle buone prassi e delle certificazioni internazionali quali EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 ISO 26000.
Nel ribadire l’operatività delle previsioni contrattuali relative all’attività del Comitato in materia di sicurezza, al suo interno sarà costituita, entro tre mesi dalla firma del CCNL, una apposita Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all’ambiente e alla sicurezza.
La Commissione avrà anche lo scopo di adeguare lo schema di formazione/informazione allegato al CCNL, con riferimento al Protocollo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, con particolare riferimento alla formazione dei neo assunti.
Valutato che le normative vigenti in materia di coltivazione e di ripristino ambientale delle cave presentano sostanziali difformità tra di loro, e creano situazioni di disparità nell'operare delle aziende si conviene di procedere, nell’ambito del CPNL, a una indagine conoscitiva e di raffronto sulle varie normative.
A seguito di tale indagine le parti verificheranno l’opportunità di presentare una richiesta al Governo per l'emanazione di linee generali di indirizzo che possano costituire un preciso riferimento comune per l'attività regionale in materia.
Le parti, nel recepire i contenuti del “Manifesto programmatico per il settore marmifero estrattivo nazionale” sottoscritto in data 22.05.2014, convengono altresì sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare il comparto lapideo e l'industria tutta delle costruzioni nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione.
Le parti, infine, si attiveranno per sviluppare un sistema di informazione e collaborazione con le Associazioni sindacali e datoriali dei comparti delle costruzioni (cemento calce e gesso, laterizi e manufatti in cemento) per iniziative comuni e per una azione sinergica finalizzata al rilancio del settore.

Allegato 4 Regolamento del comitato paritetico nazionale lapidei (CPNL)
Il Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL), previsto dal Sistema di Relazioni Industriali – Livello nazionale della Disciplina Generale del CCNL 03.05.2013 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, è formato da dodici rappresentanti, di cui sei designati da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, e sei da Confindustria Marmomacchine (quattro) e Anepla (due).
Per ciascun titolare potrà essere designato dall’Organizzazione di appartenenza anche un supplente, che potrà sostituirlo nei casi di impedimento.
I membri del CPNL restano in carica per la durata di vigenza del CCNL
È data però facoltà a ciascuna Organizzazione di provvedere alla sostituzione del rispettivo rappresentante e/o supplente anche prima della scadenza del CCNL in tal caso i membri del CPNL che subentrano restano in carica fino alla scadenza del CCNL
L’attività dei membri del CPNL è a titolo gratuito.
2) La sede del CPNL è presso Confindustria Marmomacchine, in Milano
3) L’attività del CPNL ha per oggetto le seguenti tematiche:
- assetto del settore in relazione alle tendenze del mercato e con riferimento alla situazione occupazionale;
- censimento aziendale, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione;
- evoluzione legislativa per le materie di interesse del comparto e per l’attività estrattiva;
- mercato del lavoro, ricerca ed innovazioni di prodotto, qualità, produttività e costo del lavoro;
- formazione professionale, sulla base di quanto previsto all’art. 5 del CCNL;
- acquisizione dati sugli orali di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;
- ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso, come previsto dall’art. 27 - ambiente di lavoro;
- fattori energetici;
Il CPNL si occuperà, oltre agli argomenti suindicati, anche dal fenomeno del mobbing, con l’intento di pervenne ad una ricognizione di tale fenomeno nel settore tenendo anche conto della legislazione vigerne.
4) A tali fini il CPNL opera utilizzando dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni pubblici e privati concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi o orientamenti sulle materie oggetto di esame. In particolare verranno utilizzati dati provenienti dall'ICE, dalle camere di Commercio, dalle Amministrazioni pubbliche regionali, provinciali e comunali, dai Ministeri competenti, dalle UU.SS.LL., dalla Fiera Marmo Macchine di Carrara e dalla Fiera di Verona, dalle Associazioni di costruttori e di operatori, dagli Enti di formazione e dall’Istat.
Le parti si attiveranno, pertanto, sia singolarmente elle congiuntamente, per la raccolta delle varie fonti dei dati che di volta in volta saranno ritenuti utili.
Il CPNL potrà individuare eventuali fonti di finanziamento pubblico da utilizzare per progetti specifici.
Un rapporto particolare di scambio e collaborazione sarà tenuto con i Distretti industriali di settore, nonché, per le materie di specifica competenza, con gli Organismi paritetici territoriali di compatto, ove costituiti o da costituire. Nei rapporti con i predetti organismi il CPNL potrà svolgere azione di coordinamento e di indirizzo per la individuazione di progetti da definire e sostenere a livello locale.
5) Il CPNL si avvarrà, per il suo funzionamento, di risorse economiche provenienti da un fondo specifico, attivalo contestualmente all'entrata in vigore del presente CCNL, attraverso il versamento da parte delle aziende che applicano il CCNL materiali lapidei di un importo di € 5= annui, per ciascuno degli armi di validità del contratto, da computarsi per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno. I versamenti verranno effettuati enfio il 31 marzo di ciascun anno. Il primo versamento sarà effettuato enfio due mesi dalla sottoscrizione del CCNL 03.05.2013 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Le aziende operanti in territori ove vigono accordi sindacali che prevedono contributi a carico azienda per il finanziamento di Comitati paritetici territoriali o organismi paritetici comunque denominati. Verseranno un importo di € 1= annuo, per ciascuno degli anni di validità del contratto, da computarsi per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno.
Le Aziende provvederanno, in occasione della elaborazione del cedolino paga relativo al mese di marzo di ciascun anno, ad annotare in busta paga l’avvenuto versamento del contributo relativo al finanziamento del CPNL negli importi così come sopra specificati e diversificati.
6) Il CPNL si riunirà, anche fuori della propria sede, di norma semestralmente nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno e, in via straordinaria e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il CPNL pertanto potrà stabilire, se del caso, al termine di ogni riunione la data della prossima convocazione e convocazioni straordinarie potranno essere richieste, con un preavviso di almeno 30 giorni, da Confindustria Marmomacchine, Anepla o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Nell’ambito del CPNL potranno essere costituiti gruppi di lavoro paritetici per l’approfondimento di specifiche tematiche.
7) Per la validità delle riunioni del CPNL e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.
Le decisioni del Comitato saranno assunte a maggioranza secondo le modalità definite dallo Statuto. Delle decisioni e di quanto altro ritenuto opportuno si redigerà verbale da sottoscrivere da un componente di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale.
8) Alle riunioni del Comitato potranno partecipare tecnici di parte (che per tale natura non potranno essere pubblici funzionari), qualificati nella materia da esaminare, della cui partecipazione l’Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
La partecipazione di altre persone (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) a determinate riunioni dovrà essere di volta in volta decisa dal CPNL.
I membri del CPNL ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni del CPNL medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio sulle questioni che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
In quest’ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale e di 2° livello.
La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi dì produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati sistema di relazioni sindacali e contrattuali all’andamento economico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 24 (premio di risultato) del presente CCNL.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi territoriali (provinciali o regionali), in base alla prassi vigente.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all’ultimo comma del successivo paragrafo “Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello”, che prevede l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
omissis

Art. 6. - Formazione professionale
[…]
Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, l'opportunità di indicare le seguenti linee di indirizzo per le esigenze formative del settore:
[…]
- promuovere e valorizzare la professionalità attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche in grado di rispondere alle esigenze di innovazione tecnologica di processo produttivo e di prodotto, di organizzazione del lavoro, legislative e di salute e sicurezza;
[…]
- predisposizione di adeguati moduli formativi per il coinvolgimento dei giovani nel percorso propedeutico all'inserimento nel settore utilizzando anche forme di apprendimento attraverso l'apprendistato e alternanza scuola lavoro;
- predisposizione di appositi progetti che si prefiggano di avvicinare la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro e moduli specifici per ì lavoratori stranieri;
[…]
Particolare attenzione dovrà essere posta alla materia di igiene, salute, sicurezza e ambiente, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
A tal fine viene demandato al Comitato Paritetico Nazionale Lapidei la predisposizione delle linee guida aderenti ai bisogni specifici del settore da sottoporre agli attori della formazione professionale e alle imprese e ai lavoratori. In carenza di determinazioni da parte del CPNL, potranno essere definite a livello territoriale tra le parti le linee guida di cui sopra.
Il CPNL ha inoltre il compito di monitorare l'evoluzione legislativa a livello Comunitario e Nazionale, assumendone gli obiettivi da implementare nei piani di formazione, le metodologie formative, di coinvolgimento e partecipazione al fine di proporre un catalogo formativo di settore da offrire alle imprese, ai lavoratori anche delle realtà produttive meno strutturate.
Il CPNL potrà individuare certificazioni specifiche di riconoscimento delle professionalità a seguito dell'acquisizione di competenze derivanti da percorsi formativi.
Il CPNL potrà anche studiare tipologie di libretti che attestino il percorso formativo-professionale dei lavoratori, da diffondere a livello territoriale.
Data la particolare importanza della formazione professionale, le parti definiranno entro tre mesi dalla stipula del CCNL le modalità per lo svolgimento dell'attività inerente alla Formazione Professionale all'interno del CPNL anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro ristretto che produrrà le sintesi al Comitato per le necessarie deliberazioni.

Art. 27. - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell’ambito dell’attività, del Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (CPNL) prevista dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (Regioni, Province, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate al CPNL di cui alle “Relazioni industriali” per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Il CPNL potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento di indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Il CPNL studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza
Verrà inoltre valutata, all'interno del CPNL, l'indicazione di protocolli operativi sulle metodologie da seguire per le procedure di lavoro sicuro alla luce anche di esperienze già compiute a livello territoriale in collaborazione con Inail e Asl,
Per i fini di cui sopra potrà venire costituita, nell’ambito del CPNL, una apposita sezione incaricata di seguire le problematiche relative all’ambiente e sicurezza.
Le parti auspicano la piena applicazione da parte delle Aziende del settore del Protocollo Nepsi che individua le buone pratiche relative alla Protezione della salute dei lavoratori tramite la corretta manipolazione ed utilizzo della Silice cristallina e dei prodotti contenenti la stessa.
Il CPNL avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull’andamento degli infortuni, malattie professionali e sulle relative tipologie, nonché su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi i Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei tenitori).
Il CPNL potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una loro diffusione.
I risultati dell’attività del CPNL formeranno oggetto di esame tra le parti a livello nazionale, in un apposito incontro annuale nel quale verranno individuate anche eventuali proposte sul piano normativo, per le misure di prevenzione, per la formazione e informazione dei lavoratori, RLS e RSPP.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l’impiego di nuove sostanze suscettibili d’esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione al RLS delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l’azienda intende adottare e nel caso in cui, in relazione alle medesime innovazioni, si determinino modifiche rilevanti per l'occupazione e l’organizzazione del lavoro, la medesima informativa verrà estesa anche alla RSU.
Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza devono coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell’unità produttiva. Particolare attenzione deve essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione c per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specifici interventi formativi preventivi.
Per la realizzazione e la quantificazione oraria delle attività formative, le Aziende si atterranno, fatte salve eventuali proposte del CPNL, a quanto stabilito dallo specifico Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 previa informativa alla RSU e all'RLS.
Per i neoassunti nel settore, in aggiunta a quanto sopra, si prevedono ulteriori 16 ore di formazione in materia di sicurezza da effettuarsi prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Per i neoassunti in azienda provenienti dal settore, in aggiunta a quanto stabilito dallo specifico Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, si prevedono ulteriori 4 ore di formazione in materia di sicurezza da effettuarsi prima dell’inizio dell’attività lavorativa previa informativa alla RSU e all'RLS.

Art. 27ter - Molestie e violenza nei luoghi di lavoro (Mobbing)
Le parti, in attuazione dell’Accordo interconfederale 25 gennaio 2016 (all. 11) sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil e relativi allegati A (Accordo quadro europeo 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro) e B (dichiarazione ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007), ribadiscono che:
- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
- è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Al fine di gestire le suddette situazioni, le parti concordano che le rispettive associazioni datoriali e sindacali sul territorio si adoperino per far sì che, a livello locale, vengano individuate, attuando se del caso anche una procedura informale, le strutture più adeguate ai sensi del Punto 4 dell’Accordo, al fine di assicurare una assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.
Alla luce di quanto previsto dall’Accordo, potrà essere direttamente adottato in Azienda il modello di dichiarazione riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti (All. B all'Accordo quadro 25 gennaio 2016).
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedere e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell’Accordo.

All. n. … Dichiarazione ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007
L’azienda …………. ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee dei 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.

Firma del datore di lavoro
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Art. 30. - Appalti e Legalità
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Le parti si attiveranno per la costituzione di un tavolo di confronto che veda la partecipazione anche di Inps, Inail, Ministero del Lavoro, degli Interni e della Salute per individuare linee guida per la legalità, per il contrasto al lavoro nero e ad eventuali altre forme di illegalità.
Per quanto concerne i rapporti tra il committente e l'appaltatore e le relative responsabilità si richiama l’integrale applicazione delle nonne di cui al D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla Legge 123/2007 e successive modifiche.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto del ceni sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché dì tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra si concretizza nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali firmi di lavoro - purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno preventivamente alla RSU/RSA, cinque giorni prima, riducibili a 24 ore in caso di urgenza, i lavori di manutenzione affidati in appalto, i nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori e quelli degli RLS, ove nominati.
Chiarimento a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria,
Nota a verbale
Le parti datoriali dichiarano di ritenere auspicabile la dotazione da parte delle aziende di una “vendor list” secondo i principi del codice etico di Confindustria. 

Art. 50. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa

Ad integratone ed attuazione di quanto previsto dal Testo unico sulla rappresentanza, sottoscritto da Confindustria e Cgil-Cisl-Uil il 10 gennaio 2014, che si intende qui integralmente trascritto e che si assume in allegato (v. all. 2), viene concordato quanto segue per il settore dei materiali lapidei.


1) Costituzione della RSU
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria di tali lavoratori, RSU, di cui alla parte seconda del Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, secondo la disciplina e le procedure di elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Testo unico, all’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e al Protocollo del 31 maggio 2013, l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al primo e terzo comma, punto 1, sezione seconda, parte seconda e al punto 4, sezione terza, parte seconda, del richiamato Testo unico.
In ogni caso, le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 legge 30 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina di cui al Testo unico 10 gennaio 2014 partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.

4) Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 19 dicembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Testo unico 10 gennaio 2014 parte seconda, sezione seconda, punto 4.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

10) Revoca
La RSU decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dal Testo unico 14 gennaio 2014 (punto 6, sezione seconda, parte seconda); in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto superiore al 50% (tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate).

12) Disposizioni varie
Quanto riconosciuto in tema di RSU con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di legge o accordi interconfederali in materia.

Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 76. - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie, le quali devono essere comunque fruite entro l'anno solare.
[…]