Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 agosto 2012, n. 14474 - Attività lavorativa dipendente svolta in esposizione all'amianto


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 213/2010 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/07/2010 r.g.n. 531/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

1. (Omissis) ha presentato in data 20 settembre 1996 domanda amministrativa all'INPS per ottenere la rivalutazione, ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, dei contributi a lui accreditati dal 1963 al 1991 nello svolgimento di attività lavorativa dipendente svolta in esposizione all'amianto. Dal 1 gennaio 2002 ha conseguito la titolarità di pensione di anzianità; quindi, in data 24 luglio 2006, ha presentato domanda giudiziaria presso il Tribunale di Orvieto per sentir condannare l'INPS ad operare la rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto.

Il Tribunale con sentenza del 12 settembre 2008 ha accolto la domanda.

2. L'Istituto ha proposto appello dolendosi, in particolare, del mancato rilievo della decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47.

Nella resistenza dell' (Omissis) la Corte di appello di Perugia ha rigettato il gravame.

3. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Diritto

 

1. Con l'unico motivo di ricorso l'istituto ricorrente denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 47 (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3). La Corte di appello di Perugia ha dapprima accertato che la domanda amministrativa di prestazione era stata presentata dall' (Omissis) il 20 settembre 1996. Tuttavia il Collegio di secondo grado ha rilevato che, a detta domanda amministrativa, l'Istituto non aveva opposto un diniego esplicito. Più in particolare, a detta della Corte territoriale, la risposta fornita dall'INPS era stata meramente interlocutoria ("al momento .... l'istanza .... non può essere presa in considerazione in quanto non correlata con la richiesta di una specifica prestazione pensionistica"). Pertanto, in difetto di un'esplicita reiezione della domanda amministrativa, non era dato riscontrare un provvedimento suscettibile di ricorso amministrativo o giuridizionale.

2. Il ricorso è infondato.

L'articolo 47 citato prevede che l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

Nella specie non ricorre nell'ipotesi del silenzio rigetto nè quella del silenzio rifiuto perchè - ciò che è pacifico in causa - l'Inps ha provveduto con un provvedimento espresso. La corte d'appello ha qualificato tale provvedimento come meramente interlocutorio perchè attestava: "al momento ... l'istanza ... non può essere presa in considerazione in quanto non correlata con la richiesta di una specifica prestazione pensionistica".

Stante questo contenuto interlocutorio, il provvedimento - ha ritenuto la corte d'appello - non si prestava ad essere oggetto di ricorso amministrativo nè giurisdizionale.

L'istituto ricorrente contesta tale affermazione della corte d'appello deducendo che in ogni caso correva il termine di decadenza di cui all'articolo 47 citato.

Orbene, il provvedimento dell'Inps era sì sfavorevole al ricorrente che voleva il riconoscimento della rivalutazione della posizione contributiva per la prolungata esposizione all'amianto. Ma la ragione per cui l'istituto non aveva dato corso alla domanda del lavoratore non era la loro non spettanza del beneficio, bensì il ritenuto carattere prematuro della domanda e quindi in sostanza la ritenuta carenza di interesse del lavoratore in mancanza di richiesta di una prestazione pensionistica. Il lavoratore, ancora in servizio, ha prestato acquiescenza a tale provvedimento senza promuovere ricorso al giudice nel termine di decadenza di cui all'articolo 47 citato. Questo essendo il contenuto del provvedimento dell'Inps, che - si ripete - non ha avuto ad oggetto il diniego del diritto alla rivalutazione contributiva, non si è determinata la decadenza (sostanziale) di tale diritto proprio perchè non negato, nè tacitamente (con silenzio rigetto o con il silenzio rifiuto) ne espressamente (con provvedimento in questione), dall'Inps. La mancata iniziativa giudiziaria del lavoratore dopo il provvedimento dell'Inps aveva comportato solo, stante la sua acquiescenza al provvedimento, la preclusione a far valere il diritto alla rivalutazione contributiva prima ancora della domanda di prestazione pensionistica.

Correttamente quindi la corte d'appello ha escluso la decadenza in riferimento alla diritto alla rivalutazione contributiva.

Il ricorso quindi va rigettato atteso che l'unica censura mossa dall'istituto ricorrente consiste nella dedotta applicazione del regime della decadenza al diritto alla rivalutazione contributiva in caso di provvedimento meramente interlocutorio, come sopra precisato.

3. Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

 

La corte rigetta il ricorso e condanna l'istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro, oltre euro 2000,00 (duemila/00) per onorario d'avvocato ed oltre accessori di legge.