Tipologia: CCNL
Data firma: 27 ottobre 1949
Validità: 01.05.1949 - 30.06.1951
Parti: Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche ed Affini e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai-Cgil, Libera Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai-Lcgil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Industria grafica

Sommario:

Accordo per la rinnovazione
Punto 1°.
Punto 2°.
Punto 3°.
Punto 4°.
Punto 5°.
Punto 6°.
Punto 7°.
Punto 8°.
Punto 9°.
Punto 10°.
Punto 11°.
Punto 12°.
Punto 13°.
Punto 14°.
Punto 15°.
Punto 16°.
Punto 17°.
Punto 18°.
Punto 19°.
Punto 20°.
Punto 21°. - Scala rapporti di valore.
Punto 22°. - Tabelle salariali e stipendiali.
Punto 23°. - Assorbimenti.
Punto 24°. - Future rivalutazioni.
Punto 25°. - Dichiarazione a verbale.
Punto 26°.
Testo aggiornato del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dell’industria grafica
Parte Prima Norme generali
Premessa.
Rapporti contrattuali con altre organizzazioni
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Nomenclatura.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Regolamento interno d’azienda.
Art. 5. - Documenti.
Art. 6. - Proti, capi reparto e capi operaio.
Art. 7. - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato e da intermedio a impiegato.
Art. 8. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 9. - Istruzione professionale.
Art. 10. - Licenziamenti.
Art. 11. - Indennità in caso di morte.
Art. 12. - Controversie.
Art. 13. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 14. - Norme complementari.
Parte seconda Operai
Art. 1. - Visita medica.
Art. 2. - Assunzione apprendisti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Interruzione di lavoro.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Permessi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Malattia e infortunio.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Passaggio di mansioni.
Art. 19. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Art. 20. - Corresponsione delle paghe e delle indennità.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Preavviso.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 24. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 25. - Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Parte terza Categorie intermedie (già equiparate)
Art. 1. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Computo della retribuzione oraria.
Art. 7. - Trattamento in caso di sospensione e di riduzione di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi e festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 13. - Corresponsione della paga mensile.
Art. 14. - Trasferimenti.
Art. 15. - Alloggio.
Art. 16. - Indennità di zona malarica.
Art. 17. - Malattia ed infortunio.
Art. 18. - Tutela della maternità.
Art. 19. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 22. - Richiamo a disposizioni particolari e agli accordi interconfederali.
Art. 23. - Decorrenza della regolamentazione intermedi (ex-equiparati ).
Parte quarta Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di contingenza.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Art. 22. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Certificato di lavoro.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 31. - Decadimento del limite della retribuzione.
Art. 32. - Disciplina del lavoro.
Parte quinta Norme tecniche operai
Norme tecniche comuni a tutte le specializzazioni

Premessa.
Art. 1. - Categorie.
Art. 2. - Apprendisti.
Art. 3. - Operai di 3ª categoria.
Art. 4. - Operai di 2ª categoria.
Art. 5. - Operai di 1ª categoria.
Art. 6. - Mettifoglio.
Art. 7. - Operai complementari.
Art. 8. - Operai ausiliari.
Art. 9. - Operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia.
Art. 10. - Capi operai.
Art. 11. - Capi reparto - Proti.
Art. 12. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per i compositori a mano

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Compositore di 3ª categoria.
Art. 3. - Compositore di 2ª categoria.
Art. 4. - Compositore di 1ª categoria.
Art. 5. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Art. 1. - Linotipista.
Art. 2. - Tastierista monotipista.
Art. 3. - Fonditore monotipista.
Norme tecniche speciali per gli impressori

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Impressore di 3ª categoria.
Art. 3. - Impressore di 2ª categoria.
Art. 4. - Impressore di 1ª categoria.
Macchine piane.
Art. 5. - Organici.
Art. 6. - Maggiorazioni.
Art. 7. - Mettifoglio donne.
Macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Art. 8. - Caratteristiche del personale.
Art. 9. - Organici.
Art. 10. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per gli stereotipisti - stereogalvanotipisti - galvanisti
Stereotipisti.

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Stereotipista di 3ª categoria.
Art. 3. - Stereotipista di 2ª categoria.
Art. 4. - Stereotipista di 1ª categoria.
Stereogalvanotipisti.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Stereogalvanotipista di 3ª categoria.
Art. 7. - Stereogalvanotipista di 2 ª categoria.
Art. 8. - Stereogalvanotipista di 1 ª categoria.
Galvanisti.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Galvanista di 3 ª categoria.
Art. 11. - Galvanista di 2ª categoria.
Art. 12. - Galvanista di 1ª categoria.
Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Disegnatori litografi.
Art. 3. - Macchinisti litografi.
Art. 4. - Trasportatori.
Art. 5. - Trasportatore fotomeccanico.
Art. 6. - Mettifoglio.
Art. 7. - Organico per le macchine rotative.
Art. 8. - Organico per le macchine per stampa su latta.
Art. 9. - Maggiorazioni.
Art. 10. - Personale addetto alla bronzatura.
Norme tecniche speciali per gli incisori di musica
Art. 1. - Apprendisti.
Art. 2. - Incisori di 3ª categoria.
Art. 3. - Incisori di 2ª categoria.
Art. 4. - Incisori di 1ª categoria.
Norme tecniche speciali per i fototipisti
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Permanenza nella 3ª categoria.
Art. 3. - Permanenza nella 2ª categoria.
Art. 4. - Qualifiche degli operai fototipisti.
Art. 5. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per i rotocalcografi
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Permanenza nella 3ª categoria.
Art. 3. - Permanenza nella 2ª categoria.
Art. 4. - Qualifiche degli operai rotocalcografi.
Art. 5. - Organico.
Art. 6. - Maggiorazioni.
Art. 7. - Mansioni femminili.
Norme tecniche speciali per i calcografi
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Permanenza nelle categorie.
Art. 3. - Macchinisti calcografi di 1ª categoria.
Art. 4. - Macchinisti di 2ª categoria.
Art. 5. - Mansioni femminili.
Art. 6. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per la fotoincisione
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Definizione delle categorie.
Art. 3. - Maggiorazioni.
Art. 4. - Chiamata alle armi.
Norme tecniche speciali per la legatoria
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Operai di 3ª categoria.
Art. 3. - Operai di 2ª categoria.
Art. 4. - Legatori di 1ª categoria
Art. 5. - Legatore di categoria extra.
Art. 6. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per i fotografi industriali
Premessa.
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Operatori.
Art. 3. - Calligrafi.
Art. 4. - Stampatori.
Art. 5. - Ritoccatori.
Art. 6. - Rotativisti.
Art. 7. - Ceramisti.
Art. 8. - Ausiliari.
Art. 9. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per i fonditori di caratteri
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Allievi speciali.
Art. 3. - Operai di 2ª categoria B)
Art. 4. - Operai di 2ª categoria A)
Art. 5. - la Categoria B) (operai qualificati provetti).
Art. 6. - la Categoria A) (operai specializzati).
Art. 7. - Appretto.
Art. 8. - Operaie.
Art. 9. - Riferimento.
Norme tecniche speciali per i complementari e ausiliari
Art. 1. - Complementari.
Art. 2. - Ausiliari.
Parte sesta Salari e stipendi

Art. 1. - Incasellamento per zone territoriali e scarti fra zone e fra centri della stessa provincia.
Art. 2. - Tabelle dei minimi di salario e stipendio in vigore dal 1° giugno 1947, comprensive della quota trasferita di contingenza.

Accordo per la rinnovazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria grafica, 27 ottobre 1949
Presso la Sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la presidenza del Sottosegretario al Lavoro ed alla Previdenza Sociale on. Giorgio La Pira, assistito dal sig. dr. Gaetano Pistillo si sono riuniti: da una parte: l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Affini [...], dall’altra la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], con l’assistenza [...] della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, e dei componenti la Segreteria Nazionale e della Delegazione di negoziazione [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], con l’assistenza [...] della Libera Confederazione Italiana dei Lavoratori e dei Membri della Delegazione di negoziazione [...]
Dopo lunga discussione, aderendo alle proposte conciliative formulate dal Sottosegretario al Lavoro e alla Previdenza Sociale, hanno concordato quanto in appresso in ordine alla rinnovazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell’industria grafica.

Punto 3°.
L’art. 9 della parte 1ª «Norme Generali», viene così variato:
Le parti confermano l’inderogabile necessità di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica.
A tal uopo gli industriali si impegnano a costituire i fondi necessari per l’attuazione dei programmi predisposti dai comitati centrali e locali per la creazione, l’incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante versamento di un contributo che verrà fissato, provincia per provincia, dalle organizzazioni territoriali competenti, in misura variabile tra il minimo dello 0,50 % ed il massimo dell’l % delle retribuzioni globali. In corso di durata del presente contratto è ammessa la possibilità della revisione del contributo, sempre con criterio provinciale, e nei limiti minimo e massimo sopra specificati. S'intende che tali contributi assorbiranno quelli eventualmente già in atto allo stesso titolo e saranno assorbiti, sino a concorrenza, da eventuali contributi, aventi analoga destinazione, che potessero in avvenire essere stabiliti da accordi interconfederali. In caso che intervenga un provvedimento legislativo dal quale scaturisca un contributo a carico dei datori di lavoro allo stesso scopo, gli obblighi derivanti dai presenti articoli resteranno sospesi e l’intera materia verrà riesaminata fra le parti.
Gli organi preposti all’amministrazione dei fondi per la Istruzione Professionale dei Lavoratori grafici, saranno costituiti da un Comitato Centrale direttivo e di coordinamento e da tanti comitati locali quante sono le provincie della Repubblica. Sia il Comitato Centrale che i Comitati Locali avranno funzioni organizzative, tecniche ed amministrative e saranno costituiti in forma paritetica con un numero di membri non superiore a 12 e non inferiore a 6, secondo le decisioni che verranno all’uopo adottate dalle Organizzazioni contraenti per il Comitato centrale e dalle Organizzazioni Territoriali per i Comitati locali.
In detti Comitati le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati, sia centrali che provinciali, saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
Al Comitato Centrale che verrà nominato dalle Organizzazioni sindacali contraenti subito dopo la firma del presente accordo, spetta inoltre il compito di elaborare e sottoporre alle organizzazioni stesse schemi di regolamento per il proprio funzionamento e per il funzionamento dei Comitati Provinciali.
I versamenti dei contributi di cui sopra è cenno, avranno inizio, provincia per provincia, in data da destinarsi dalle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori quando le stesse potranno avere la sicurezza che essi saranno eseguiti dalla forte maggioranza delle aziende grafiche di consistenza industriale, che esplicano la loro attività nel territorio di giurisdizione.

Punto 4°.
Il comma 8 «Linotipisti» dell’art. 5 della parte 3» (operai) viene così modificato:
«L’orario normale massimo per le categorie degli addetti alla linotype, linograf, intertype e tipograf, è di sette ore giornaliere o 42 settimanali per il l° e 2° turno. Il terzo è di 6 ore pagate per 7».
Si abolisce la norma aggiuntiva transitoria per i linotipisti di cui all’art. 5.

Punto 6°.
Fra il 1° e 2° comma dell’art. 11 della parte 2ª (operai) viene aggiunto il seguente periodo:
«Il suddetto periodo di ferie sarà aumentato a 14 giorni per gli operai con anzianità presso la stessa azienda da 7 a 15 anni compiuti e da 16 giorni per anzianità di 16 anni ed oltre.
È in facoltà della direzione dell’azienda di commutare in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12: ciò per ragioni tecniche ed organizzative».

Punto 16°.
Sostituire la prima frase dell’art. 2 della parte 5» (norme tecniche comuni a tutte le specializzazioni) con la seguente:
« La durata dell’apprendistato è fissata dalle norme tecniche speciali di ciascuna categoria. Tuttavia agli apprendisti licenziati dalle scuole professionali di specializzazione tecnica, sarà accordata, non solo la precedenza nell’assunzione, ma i periodi di tirocinio saranno ridotti della metà del periodo trascorso nelle suddette scuole tecniche; di specializzazione.
I benefici di cui alla presente norma non sono ottenibili con la frequenza delle scuole di avviamento al lavoro e di quelle serali di perfezionamento ».
[...]

Punto 18°.
Disegnatori litografi. - Le parti convengono di inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria grafica, le norme tecniche speciali per i disegnatori litografi concordate il 23 ottobre 1948 e precisamente:
La premessa e gli artt. 1, 2, 3, del citato accordo nella parte 5a del contratto (norme tecniche speciali per la litografia).
L’articolo 4 dell’accordo, nel punto 3° dell’art. 4 della parte 3ª (intermedi) del contratto.
L’articolo 5 dell’accordo, nelle tabelle di cui all’art. 2 parte 6ª del contratto (salari e stipendi).

Punto 19°.
Commissione periodici. - Si conviene di stralciare dall’accordo e discutere a Milano, a mezzo di apposita Commissione la questione dei periodici.
La Commissione si riunirà entro il 20 novembre 1949.

Punto 26°.
Restano invariate tutte le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 1° maggio 1947 e rinnovato il 3 luglio 1948 per le quali, col presente accordo, non siano state concordate varianti.

Testo aggiornato del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dell’industria grafica.
Parte Prima Norme generali
Art. 3. - Commissioni interne.

Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 4. - Regolamento interno d’azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 6. - Proti, capi reparto e capi operaio.
La regolamentazione relativa ai lavoratori qualificati «proto» viene stabilita dall’art. 4 delle norme impiegati con le esclusioni da esso previste riguardo alla qualifica; quella, dei capo reparto, dall’art. 4 (parte terza) «Norme relative alle categorie intermedie (già equiparati)»; quella dei capi operai, dall’art. 10 delle norme tecniche comuni a tutte le specializzazioni operaie (parte quinta).

Art. 8. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l’incolumità e la salubrità del lavoratore, l’igiene dell’ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l’illuminazione e, ove è possibile, il riscaldamento e ciò ai sensi di legge.
Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse e coloranti la Direzione dovrà procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei.
Le parti convengono sulla necessità di adottare provvedimenti atti ad eliminare le conseguenze delle lavorazioni nocive. All’uopo decidono di nominare una Commissione Paritetica Nazionale che, sentite 3 le autorità competenti, studi il problema e proponga adeguate soluzioni.

Art. 9. - Istruzione professionale.
Le parti confermano l’inderogabile necessità di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani; lavoratori che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica.
A tal uopo gli industriali si impegnano a costituire i fondi necessari per l’attuazione dei programmi predisposti dai comitati centrali e locali per la creazione, l’incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante versamento di un contributo che verrà fissato, provincia per provincia, dalle organizzazioni territoriali competenti, in misura variabile tra il minimo del 0,50 % ed il massimo dell’l % delle retribuzioni globali. In corso di durata del presente contratto è ammessa la possibilità della revisione del contributo, sempre con criterio provinciale, e nei limiti minimo e massimo sopra specificati. Si intende che tali contributi assorbiranno quelli eventualmente già in atto allo stesso titolo e saranno assorbiti, sino a concorrenza, da eventuali contributi, aventi analoga destinazione, che potessero in avvenire essere stabiliti da accordi interconfederali. In caso che intervenga un provvedimento legislativo dal quale scaturisca un1 contributo a carico dei datori di lavoro allo stesso scopo, gli obblighi derivanti dal presente articolo resteranno sospesi e l’intera materia verrà riesaminata fra le parti.
Gli organi preposti all’amministrazione dei fondi per l’istruzione professionale dei lavoratori grafici saranno costituiti da un Comitato centrale direttivo e di coordinamento e da tanti Comitati locali quante sono le provincie della Repubblica. Sia il Comitato centrale che i Comitati locali avranno funzioni organizzative, tecniche ed amministrative e saranno costituiti in forma paritetica con un numero di membri non superiore a dodici e non inferiore a sei, secondo le decisioni che verranno all’uopo adottate dalle Organizzazioni territoriali per i Comitati locali.
In detti Comitati le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati, sia centrale che provinciali, saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale, nelle votazioni, avrà doppio volo.
Al Comitato Centrale che verrà nominato dalle Organizzazioni sindacali contraenti subito dopo la firma del presente accordo, spetta inoltre il compito di elaborare e sottoporre alle organizzazioni stesse schemi di regolamenti per il proprio funzionamento e per il funzionamento dei Comitati provinciali.
I versamenti dei contributi di cui più sopra è cenno, avranno inizio, provincia per provincia, in data da destinarsi dalle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori quando le stesse potranno avere la sicurezza che essi saranno eseguiti dalla Iurte maggioranza delle Aziende grafiche di consistenza industriale, che esplicano la loro attività nel territorio di giurisdizione.

Art. 12. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda, tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferina restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 14. - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Operai
Art. 1. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio, e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l’operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.

Art. 2. - Assunzione apprendisti.
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di limbo i sessi che non abbiano compiuto il 14° anno di età e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella parte quinta del presente contratto, per ciascuna specializzazione.
Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall’apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è regolato secondo le norme di legge e dagli eventuali accordi interconfederali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l’orario normale non potrà, in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere.
L’interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa fra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
Qualora il lavoro si svolga senza la suddetta interruzione, la prestazione non potrà superare le 7 ore giornaliere.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro, essi verranno così regolati:
1° turno, 8 ore giornaliere, con l’interruzione meridiana, 7 ore se continuative;
2° turno, 7 ore giornaliere;
3° turno, 6 ore giornaliere.
In ogni caso, ai turni di cui sopra, sarà corrisposta la retribuzione relativa ad 8 ore.
[...]
Linotipisti.
L’orario normale massimo per le categorie degli addetti alla linotype, linograf, intertype e typograf, è di sette ore giornaliere o 42 settimanali per il 1° e 2° turno. Il terzo turno è di sei ore pagate per 7.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, per i quali è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la decima ora.
Per i linotypisti è considerato lavoro straordinario quello eccedente le 7 ore giornaliere o 42 settimanali.
Per il lavoro svolgentesi a turni, di cui all’art. 5, lo straordinario si computa dopo l’orario stabilito per ciascun turno.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile tra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno di cui all'articolo precedente.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3° turno, nonché per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi, portieri, ecc.), per le quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per questi ultimi, è considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo.
[...]

Art. 8. - Recuperi.
È in facoltà dell’Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall’articolo precedente.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri).

Art. 11. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie di 12 giorni lavorativi di retribuzione calcolata sulla base dell’orario contrattuale (8 ore giornaliere) per tutte le categorie, e di 7 ore giornaliere per i linotipisti.
Il suddetto periodo di ferie sarà aumentato a 14 giorni per gli operai con anzianità presso la stessa azienda da 7 a 15 anni compiuti e a 16 giorni per anzianità di 16 anni ed oltre.
È in facoltà della Direzione dell’azienda di commutare in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12: ciò per ragioni tecniche od organizzative.
[...]

Art. 16. - Malattia e infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
[...]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si applica l’accordo interconfederale provvisorio che prevede il diritto delle gestanti ad assentarsi dal lavoro per un periodo di 3 mesi prima del parto e di 6 settimane dopo il parto.
[...]
La lavoratrice avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi dopo il parto.

Art. 18. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
[...]

Art. 19. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
- licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo fra la Direzione e la Commissione Interna.
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione:
а) non si presentì al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento:
g) si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza; in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
li) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa; 
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con indennità di anzianità operai colpevoli di:
m) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli:
q) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
t) risse nello stabilimento;
[...]

Parte terza Categorie intermedie (già equiparate)
Art. 1. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.

Per i seguenti istituti s’intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla Parte II (operai):
1) Visita medica (art. 1 limitatamente al 1° e 3° comma).
2) Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
3) Orario di lavoro.
4) Lavoro straordinario, notturno e festivo.
5) Riposo settimanale.
6) Assenze.
7) Permessi.
8) Servizio militare.
9) Disciplina del lavoro.

Art. 3. - Contratto a termine.
il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. [...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
[...]

Art. 9. - Ferie.
Il lavoratore che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza delle retribuzioni (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
- 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;
- 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 4 anni sino ai 15 anni;
- 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni sino ai 20 anni;
- 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[...]

Art. 16. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, un’indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 18. - Tutela della maternità.
Per il caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro conserverà alla lavoratrice il posto per il periodo di 9 mesi (tre mesi prima della data presunta del parto e sei mesi dopo l’evento), corrispondendo la intera retribuzione per i primi tre mesi e la metà per altri due mesi.
[...]

Parte quarta Impiegati
Art. 3. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione del termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo indeterminato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per gli impiegati amministrativi la durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prostate in più senza maggiorazione di straordinario.
Per gli impiegati tecnici e per quelli amministrativi le cui mansioni sono strettamente collegate all’orario osservato dal personale dello stabilimento, la durata dell’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali o quella minore prevista per il lavoro a turno.
[...]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario ed il lavoro notturno e festivo, di cui all’art. 6, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall’art. 5 degli operai
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 9.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà in domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]

Art. 10. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
- 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
- 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 fino a 10 anni;
- 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni;
- 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre 15 anni;
[...]

Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un’altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante io stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi, di cui 2 prima del parto e 6 dopo.
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 % di essa nei due mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui la azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 32. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’azienda;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto:
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quinta Norme tecniche operai
Norme tecniche comuni a tutte le specializzazioni
Premessa.

Le parti affermano il concorde proposito di voler elevare le qualità tecniche e morali dei lavoratori ed il principio che il raggiungimento della massima categoria deve corrispondere al reale merito ed al grado di capacità ed operosità dei lavoratori stessi.
Al fine del miglioramento qualitativo della maestranza:
а) sarà diritto e dovere del datore di lavoro di accuratamente e severamente selezionare gli apprendisti durante il periodo del loro tirocinio;
b) sarà cura del datore di lavoro di tenere nella dovuta efficienza gli impianti, il macchinario ed il materiale la qual cosa rappresenta anche il miglior potenziamento qualitativo e quantitativo della produzione.

Art. 2. - Apprendisti.
La durata dell’apprendistato è fissata nelle norme tecniche speciali di ciascuna categoria. Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo di scatti semestrali eguali in modo che dalla paga iniziale egli, al termine del periodo di tirocinio, possa giungere al salario della minore categoria della propria specializzazione.

Norme tecniche speciali per i compositori a mano
Art. 1. - Apprendistato.

L’apprendista compositore a mano deve avere i requisiti di cui all’art. 2 parte seconda (operai). Esso deve aver frequentato con esito soddisfacente la scuola di avviamento professionale oppure la scuola media inferiore, s’intende laddove tali scuole esistano.
La durata dell’apprendistato è fissata in anni quattro.
Il numero degli apprendisti non potrà essere superiore ad un apprendista ogni 5 operai o frazione di 5.

Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Art. 1. - Linotipista.

[...]
Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al linotipista del primo turno verrà concesso un periodo di almeno 30 minuti per la pulizia della macchina.
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzione di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina ecc.) il personale adibito alla linotype potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Alla linotype non è ammesso personale femminile.

Art. 2. - Tastierista monotipista.
[...]
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione, (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla tastiera potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
[...]

Art. 3. - Fonditore monotipista.
È l’operaio che, oltre a conoscere il funzionamento di tutte le parti che compongono la macchina ed essere in grado di eliminare i normali incidenti di macchina, esegue accuratamente tutti i lavori che gli vengono richiesti.
Sono ammessi alla fonditrice in qualità di allievi gli operai compositori che abbiano superato i 4 anni di apprendistato e i 19 anni di età, ed i provenienti da una scuola professionale riconosciuta purché abbiano l’età suddetta.
Alla fonditrice potranno essere adibiti, in qualità di allievi, i fonditori di caratteri provenienti dalle fonderie.
[...]
In caso di sospensione di lavoro strettamente connesso alla specializzazione (quale interruzione di un lavoro, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla fonditrice potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al fonditore del primo turno verrà concesso il tempo necessario per la pulizia e l’oliatura della macchina.
Ogni operatore o allievo non potrà attendere a più di una macchina.
È ammesso un allievo fino a quattro operai: successivamente è ammesso un allievo ogni cinque operai o frazione di cinque.

Norme tecniche speciali per gli impressori
Art. 1. - Apprendistato.

Per essere ammessi negli stabilimenti grafici in qualità di impressori, i giovani debbono, oltre ai requisiti di cui all’art. 2 parte seconda, aver frequentato, con esito soddisfacente, la scuola di avviamento professionale preferibilmente tipografica, ove tale scuola esista.
L’apprendista dopo il periodo di due anni dovrà essere idoneo a mettere il foglio alle macchine piane e platine.
La durata complessiva dell’apprendistato è fissata in anni quattro.
Non è ammesso più di un apprendista per ogni quattro operai di categoria o frazione.

Macchine piane.
Art. 5. - Organici.

Ad ogni macchina in funzione sarà adibito un impressore (vedi chiarimento a verbale).
Nelle aziende dove esistono macchine di piccolo formato è concesso un raggruppamento di tre macchine alle quali verranno adibiti un macchinista di 1ª categoria, uno di categoria inferiore e le mettifoglio o apprendisti occorrenti.
Alle macchine senza mettifoglio automatico di formato superiore a cm. 64 x 88 sarà adibito un macchinista ed una mettifoglio od apprendista.
Alle macchine a giro continuo di formato cm. 80 x 120 ed oltre, sarà adibito un operaio di 1ª categoria ed un apprendista che abbia superato il secondo anno di apprendistato.
Chiarimento a verbale dell’art. 5.
Fermo restando quanto sancito dall’art. 5 delle norme tecniche impressori, le parti convengono che quando trattasi di lavori comuni e di tiratura che superi la produzione normale di una giornata, in quelle aziende ove già esistano condizioni di fatto, l’impressore potrà essere adibito a due macchine, con l’aiuto di un apprendista.

Art. 7. - Mettifoglio donne.
Le donne mettifoglio non potranno essere adibite al lavoro di avviamento.
Il loro apprendistato ha la durata di tre anni.

Macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Art. 8. - Caratteristiche del personale.

Alle macchine rotative non sono ammessi apprendisti.
A dette macchine debbono essere adibiti soltanto operai impressori.

Art. 9. - Organici.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento, è il seguente:
а) rotativa doppia a quattro o più colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine:
- 1 macchinista;
- 1 vicemacchinista;
- 3 primi aiutanti;
- 2 secondi aiutanti;
- 1 terzo aiutante.
b) rotativa semplice a quattro o più colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato:
- 1 macchinista;
- 2 primi aiutanti;
- 1 secondo aiutante;
- 1 terzo aiutante.
c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine:
- 1 macchinista;
- 1 primo aiutante;
- 1 secondo aiutante;
- 1 terzo aiutante.
d) rotativa doppia bicolore:
- 1 macchinista;
- 1 aiutante di 1ª categoria;
- 2 aiutanti di 2ª categoria.
e) rotativa semplice a due colori:
- 1 macchinista;
- 1 primo aiutante;
- 1 secondo aiutante.
f) rotativa doppia in nero per 16 lastre:
- 1 macchinista;
- 1 primo aiutante;
- 1 secondo aiutante.
g) rotativa semplice in nero per 8 lastre:
- 1 macchinista;
- 1 primo aiutante;
- 1 secondo aiutante.
(funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verrà aggiunto un altro aiutante).
Per tutte le macchine rotative e speciali, non contemplate nel presente prospetto, il numero del personale da adibirsi verrà stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchine rotative per scatolame, biglietti tranviari, bollette di vendita ecc.
Gli organici sopra riportati non modificano le situazioni preesistenti.

Norme tecniche speciali per gli stereotipisti - stereogalvanotipisti - galvanisti
Stereotipisti.

Art. 1. - Apprendistato.

L’apprendista stereotipista deve avere i requisiti di cui all’art. 2 (parte seconda).
Nell’assunzione degli apprendisti verrà data la preferenza a coloro che abbiano frequentato il primo corso della scuola di avviamento al lavoro o che abbiano già superato un anno di tirocinio nel ramo composizione.
L’apprendistato avrà la durata di quattro anni nel corso dei quali l’apprendista dovrà frequentare i corsi della propria specialità istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

Stereogalvanotipisti.
Art. 5. - Apprendistato.

L’apprendista stereogalvanotipista deve avere i requisiti di cui all’art. 2 parte seconda.
Nell’assunzione degli apprendisti verrà data la preferenza a coloro che abbiano frequentato il primo corso della scuola d’avviamento professionale o che abbiano superato un anno di tirocinio nel ramo composizione.
L’apprendistato avrà la durata di cinque anni nel corso dei quali l’apprendista dovrà frequentare i corsi della propria specialità istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

Galvanisti.
Art. 9. - Apprendistato.

L’apprendista galvanista deve avere i requisiti di cui all’art. 2 parte seconda.
Nell’assunzione degli apprendisti verrà data la preferenza a coloro che abbiano conseguito il diploma del terzo corso di avviamento professionale e che abbiano già superato un anno di tirocinio nel ramo composizione.
L’apprendistato avrà la durata di cinque anni nel corso dei quali l’apprendista dovrà frequentare i corsi della propria specialità istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 1. - Apprendistato.

L’apprendista litografo deve avere i requisiti di cui all’art. 2 parte seconda.
Nei primi due anni gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami e reparti ed a tutti i lavori di litografia non vietati dalla legge, sia perché essi prendano cognizione di tutti i processi produttivi, sia per rendere possibile la selezione secondo le attitudini e le preferenze dell’apprendista.
Trascorsi i primi due anni l’apprendista verrà assegnato al reparto per il quale avrà dimostrato maggior attitudine con l’obbligo di iscriversi alle scuole professionali - ove esistano - e di frequentarne regolarmente i corsi.
Di preferenza si richiede che gli apprendisti indirizzati alle macchine da stampa, abbiano eseguito un periodo di tirocinio nel reparto trasporti e ciò per un migliore perfezionamento professionale.
È ammesso un apprendista per i primi quattro operai e, successivamente, uno ogni tre o frazione.
La durata dell’apprendistato è fissata in 5 anni.
Apprendistato disegnatori litografi.
L’apprendista disegnatore litografo oltre che i requisiti di cui all'articolo 2, parte seconda del presente contratto, dovrà essere in possesso di un titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media inferiore e durante il periodo di apprendistato, oltre che perfezionarsi nella specializzazione dovrà frequentare, ove esista, una scuola di disegno artistico o decorativo.
Sono ammessi apprendisti in ragione di uno ogni quattro disegnatori o frazione.
L’apprendistato avrà la durata di cinque anni.

Art. 7. - Organico per le macchine rotative.
Un macchinista non potrà far funzionare più di una macchina contemporaneamente.
a) Macchine monocolore:
- 1 macchinista;
- 1 mettifoglio;
- 1 apprendista
(per le macchine del formato 70 x 100 incluso e superiore).
b) Macchine bicolore:
- 1 macchinista di 1ª categoria:
- 1 aiutante;
- 1 mettifoglio.
c) Macchine quadricolore:
- 1 capo macchina;
- 1 macchinista di 1ª categoria;
- 1 macchinista di 2ª categoria:
- 1 aiutante;
- 2 mettifoglio.

Art. 8. - Organico per le macchine per stampa su latta.
- 1 macchinista;
- 1 mettifoglio;
- 2 levafoglio.

Art. 10. - Personale addetto alla bronzatura.
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito a cura della ditta di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato od in polvere. Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Norme tecniche speciali per gli incisori di musica
Art. 1. - Apprendisti.

All’apprendista verrà particolarmente richiesta l’idoneità a lavorare sul piombo.
La durata dell’apprendistato per gli incisori di musica è fissata in anni sette.
L’apprendista durante il periodo di tirocinio, oltre che perfezionarsi nell’arte dell’incisoria in tutte le sue possibili applicazioni, dovrà acquistare sufficienti cognizioni musicali in merito alla teoria della musica ed al solfeggio.
A tale scopo dovrà frequentare una scuola professionale musicale fino a raggiungere il richiesto grado di capacità.
Il numero degli apprendisti ammissibili è di uno ogni cinque incisori o frazione.

Norme tecniche speciali per i fototipisti
Art. 1. - Apprendistato.

L’apprendista deve avere i requisiti di cui all’art. 2 parte seconda. Esso deve frequentare la scuola professionale di categoria o in difetto di questa, una scuola di disegno, ove esista.
Al termine del periodo di apprendistato l’interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o della scuola di disegno.
L’apprendistato avrà la durata di anni cinque per i fotografi ed i ritoccatori; di sei anni per i preparatori ed i macchinisti.
Nei primi due anni gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami del procedimento produttivo perché sia possibile la selezione secondo le attitudini dell’apprendista stesso e perché egli possa prendere cognizione di tutto il processo produttivo. Trascorsi i primi due anni l’apprendista verrà considerato allievo e verrà assegnato a quel ramo per il quale avrà dimostrato migliori attitudini.
Terminato il periodo di tirocinio l’apprendista diventa operaio di 3ª categoria.
In ogni stabilimento è ammesso un apprendista ogni sei operai o frazione di sei operai non inferiore a tre.

Norme tecniche speciali per i rotocalcografi
Art. 1. - Apprendistato.

L’apprendista deve avere i requisiti di cui all’art. 2 parte seconda. Esso deve frequentare la scuola professionale di categoria o, in difetto di questa, una scuola di disegno. Al termine del periodo di apprendistato l’interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno.
Dovrà essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idoneità fisica e che non è affetto da daltonismo.
L’apprendistato ha la durata di cinque anni.
Nel primo anno l’apprendista verrà adibito alle seguenti branche:
- fotografia;
- ritocco;
- montaggio;
- preparazione, stampa e incisione.
Negli anni successivi l’apprendista verrà specializzato in una delle branche suddette.
Per il reparto impressori (macchine a foglio disteso) l’apprendista dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed avere terminato il 4° anno di apprendistato in qualità di impressore di tipografia. Terminato il periodo di tirocinio l’apprendista diventa operaio di 3ª categoria.
Per ogni sezione di rotocalcografia è ammesso un apprendista ogni sei operai o frazione di sei non inferiore a tre.

Art. 5. - Organico.
а) Macchine a foglio disteso.
- Per macchine ad un solo elemento di formato fino al 70 x 100:
- 1 macchinista operaio di 1ª categoria;
- 1 mettifoglio ed eventualmente un levafoglio ove il lavoro lo richieda.
Per macchine ad un solo elemento di formato superiore ah 70 x 100, oppure a due elementi:
- 1 macchinista operaio di 1ª categoria:
- 1 operaio di 2ª o di 3ª categoria;
- 1 mettifoglio ed eventualmente un levafoglio ove il lavori lo richieda.
Per le macchine ad un solo elemento con mettifoglio automatico invece del mettifoglio verrà adibito un levafoglio.
b) Macchine rotative.
Per macchine a due e a tre elementi:
- 1 macchinista responsabile di 1ª categoria con maggiorazione;
- 1 macchinista di 1ª categoria;
- 1 macchinista di 2ª categoria;
- 1 ausiliario.
Negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi:
- 1 operaio di 2ª categoria in più.
Per macchine a più elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un operaio in più per ogni elemento ed un ausiliario ogni due elementi.
Alle rotative munite di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verrà adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.

Art. 7. - Mansioni femminili.
Alle diverse lavorazioni le donne sono ammesse solo quali ritoccatrici, levafoglio e contafoglio.

Norme tecniche speciali per i calcografi
Art. 1. - Apprendistato.

L’apprendista dovrà avere i requisiti di cui all’art. 2 parte seconda.
L’apprendista dovrà essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idoneità fisica e che non sia affetto da daltonismo. L’apprendista deve frequentare una scuola professionale, ove esista, o, in difetto di questa, una scuola di disegno.
Per i calcografi a colori è richiesta la frequenza ad una scuola di disegno a colori.
Al termine del periodo di apprendistato l’interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza alla scuoia professionale o di disegno.
L’apprendistato ha la durata di cinque anni.
L’apprendista non potrà essere adibito alle lavorazioni prettamente calcografiche prima del 16° anno di età e ciò per ragioni igieniche.
Terminato il periodo di apprendistato, l’apprendista diventa operaio di 3ª categoria.
È ammesso un apprendista per ogni sei operai.

Art. 5. - Mansioni femminili.
Il personale femminile potrà essere adibito alle seguenti mansioni mettifoglio, puntatrici e scartinatrici.

Norme tecniche speciali per la fotoincisione
Art. 1. - Apprendistato.

L’apprendista dovrà avere i requisiti di cui all'art. 2 parte seconda.
All’atto dell’assunzione esso deve presentare un certificato di visita medica comprovante l’idoneità fisica e l’assenza di sintomi di daltonismo. Dovrà inoltre dimostrare di aver frequentato una scuola media professionale di avviamento al lavoro. Durante l’apprendistato dovrà frequentare la scuola professionale di categoria o, in mancanza, una scuola di disegno.
Al termine del periodo di apprendistato l’interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno.
L’apprendista iniziato il tirocinio rimarrà in questa categoria per un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo l’interessato passerà alla 3ª categoria.
Per i torcolieri l’apprendistato ha la durata di cinque anni.
Per i montatori e i fresatori l’apprendistato inizia a 17 anni ed ha la durata di tre anni.
Per le tre specializzazioni, ultimato il periodo di apprendistato, avviene il passaggio alla categoria unica.
Sono ammessi:
fotografia: un apprendista ogni tre operatori o frazione;
stampa su metallo: un apprendista ogni tre o frazione;
incisione: bianco e nero: un apprendista ogni quattro incisori o frazione di quattro;
mezza tinta e tricromia: un apprendista ogni cinque operai o frazione;
torcolieri: per i torcolieri in mancanza di provenienti dalla litografia (tiraprove) o tipografia: uno ogni tre operai o frazione;
ritoccatori a bulino, disegnatori, ritoccatori all’aerografo: un apprendista ogni cinque operatori.

Norme tecniche speciali per la legatoria
Art. 1. - Apprendistato.

- un apprendista per ogni quattro operai o frazione di quattro
- un apprendista per ogni tre operaie o frazione di tre.
La durata dell’apprendistato è fissata in anni quattro per gli uomini ed in anni tre per le donne.

Art. 4. - Legatori di 1ª categoria.
[...]
Donne.
b) È considerata legatrice di la categoria la donna la quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuta idonea all’esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che le vengono richiesti.
Le donne per nessun motivo devono essere adibite alle taglierine. Per la copertinatura della brochure la donna può essere impiegata fino ad un massimo di 250 pagine.

Art. 6. - Maggiorazioni.
Agli operai od operaie che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere, verrà corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno la necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai ed operaie stessi verrà dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell’impossibilità di somministrare latte fresco si supplirà con latte condensato od in polvere.
Agli operai tagliatori adibiti alla tagliatura di carte valori, di etichette e di immagini sacre di formato piccolo, verrà corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo della la categoria. Ai rigatori che conducono due macchine contemporaneamente verrà corrisposta analoga maggiorazione del 7% sul minimo di paga base della la categoria.

Norme tecniche speciali per i fotografi industriali
Premessa.

Le parti contraenti sono concordi nel concetto che per questa specializzazione non sono applicabili le norme tecniche comuni stabilite per tutte le specializzazioni dell’industria grafica.
Per quanto sopra le seguenti norme tecniche costituiscono disciplina propria.

Art. 1. - Apprendistato.
L’apprendistato, per le categorie dove esso è possibile, avrà la durata di quattro anni sia per gli uomini che per le donne.
L’apprendista durante il periodo dell’apprendistato godrà di scatti salariali semestrali.

Norme tecniche speciali per i fonditori di caratteri
Le norme che seguono sono applicabili esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri associate alla Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche ed affini ed alle Associazioni ad essa aderenti.

Art. 1. - Apprendistato.
L’apprendistato ha la durata di tre anni e deve compiersi prima del 18° anno di età. L’apprendista ha diritto a scatti semestrali.
Per gli operai addetti esclusivamente al taglio l'apprendistato sarà ridotto alla metà. Essi non potranno comunque superare la qualifica di operaio di 2ª categoria.

Art. 2. - Allievi speciali.
Gli allievi speciali devono avere 18 anni di età compiuti e la licenza di avviamento o scuola media inferiore. Devono compiere almeno tre mesi di tirocinio al taglio, un anno alle macchine, sotto la sorveglianza di un istruttore e un periodo di prova della durata pure di tre mesi, dopo il quale saranno assegnati alla categoria operai qualificati.

Art. 7. - Appretto.
Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti esclusivamente operai di 1ª categoria.