Categoria: 1952
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 25 luglio 1952
Validità: 31.01.1954.
Parti: Associazione nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori del Libro-Cisl, Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Stampa periodici

Sommario:

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Corrispondenza

Accordo per le aziende stampatrici di periodici in rotocalco, 25 luglio 1952

In Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, tra l’Associazione Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici [...], la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Libro [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria [...], prese in esame le richieste avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori, concernenti la stipulazione di speciali norme di lavoro a favore dei lavoratori delle aziende: Rizzoli, Vitagliano, Milano Sera, Pizzi, Casa Editrice Universo, di Milano; S.A.T.E.T., I.L.T.E., di Torino; Arti Grafiche De Agostini (compresi i reparti di Milano e Roma), di Novara; Arnoldo Mondadori, di Verona; Tumminelli, Novissima, Poligrafico dello Stato, di Roma; Vitagliano, di Napoli; si è addivenuto quanto appresso

1) che in particolari norme che seguono sono state richieste ed accordate in conseguenza del fatto che le aziende di cui sopra sono tutte munite delle speciali attrezzature occorrenti per la stampa con macchine rotative, rotocalco con carta in bobina di periodici illustrati in rotocalco.

2) che, per mancanza di alcuni elementi di giudizio, l’esame della applicabilità totale o parziale delle norme che seguono all’azienda Pizzi di Milano, viene demandata alle organizzazioni sindacali locali;

3) che l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici non è in condizioni di stipulare per conto del Poligrafico dello Stato, della I.L.T.E. di Torino e della Vitagliano di Napoli, in quanto aziende non aderenti all’Associazione stessa;

6) che le norme ai precedenti punti 4° e 5° saranno dalle aziende applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi, operai, impiegati tecnici ed intermedi delle seguenti specializzazioni delle aziende in esame, limitatamente ai lavoratori addetti alle speciali lavorazioni di cui al punto 1° con esclusione quindi di quelli, anche se in uguale categoria appartenenti ai reparti «lavori diversi»:
- compositori a mano, correttori e revisori;
- compositori a macchina e loro ausiliari (questi ove esistono);
- fotografi;
- ritoccatori;
- incisori e loro ausiliari;
- disegnatori;
- galvanisti e loro ausiliari;
- montatori;
- impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari;
- speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistono);
- conduttori di caldaie per recupero di solvente;
- impressori addetti alla stampa delle veline;
- lisciatori di cilindri di rotocalco.
Nelle aziende ove per effetto di contratti aziendali stipulati a seguito dell’accordo di rinnovazione 27-10-1949 i benefici di cui al presente accordo fossero estesi anche ad altre categorie di lavoratori non compresi nell’elenco di cui sopra, i benefici stessi saranno automaticamente mantenuti anche alle suddette categorie di lavoratori.

8) che l’orario di lavoro per operai, intermedi ed impiegati di cui alle categorie elencate al punto 6° ed addetti alla lavorazione di cui al punto 1° sarà stabilito con l’osservanza della norma di cui al cpv. 4 dell’art. 5 «orario di lavoro» della parte seconda «operai» del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’industria grafica. Ciò anche agli effetti della calcolazione della base salariale per l’applicazione delle percentuali di maggiorazioni per il lavoro straordinario feriale e di quello festivo e notturno;

10) che col presente accordo resta convenuto che i lavoratori di cui alle aziende in esame, manterranno inalterati, come condizioni individuali di miglior favore, i super minimi di merito eventualmente loro concessi e le migliori condizioni salariali, stipendiali e normative eventualmente derivanti da accordi aziendali stipulati nel 1950 a seguito dell’accordo di rinnovazione contrattuale 27-10-1949;

12) che il presente accordo entrerà in vigore il 21 corr. e scadrà il 31 gennaio 1954.

Ca/cs-Prot. 1212/111/26 Milano 25 luglio 1952.
A seguito del verbale di accordo oggi sottoscritto per le Aziende Stampatrici di periodici in macchine rotative rotocalco con carta in bolina, compiamo il dovere di precisare che la dizione al punto 8° dell’accordo stesso va intesa nel senso che le aziende in parola sono impegnate ad applicare l’orario continuativo di 7 ore previsto dal cpv. 4 dell’articolo 5 della parte seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria grafica.
Ove per particolari esigenze delle aziende stesse, l’orario di cui sopra dovesse essere spezzato in due periodi, resta stabilito che la durata complessiva dei due periodi dovrà però non superare le 7 ore fermo restando la paga per otto ore.