Cassazione Penale, Sez. 4, 14 agosto 2012, n. 32738 - Responsabilità di un caporeparto per infortunio occorso ad una "merchandaiser"


 

 

 

Responsabilità di un caporeparto per infortunio occorso alla "merchandaiser" dipendente di una s.p.a., incaricata di rifornire i banchi di esposizione del supermercato: la p.o., nel mentre sostava in prossimità degli scaffali del magazzino "generi vari", veniva investita da una parte del carico trasportato con un carrello elevatore da un dipendente del supermercato che stava effettuando la movimentazione di un bancale di merce, che proprio la parte offesa avrebbe poi dovuto trasportare nel supermercato.

Al caporeparto "generi alimentari" è stato contestato il delitto rubricato per non aver impedito che la p.o. sostasse in un'area vietata ad estranei e riservata ai soli dipendenti del supermercato.

Condannato, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

L'imputato, come rilevato dalla Corte del merito, non ha affatto contestato la titolarità della posizione di garanzia, come ritenuta in sentenza, ma ha semplicemente, sulla diversa valutazione delle risultanze probatorie,  eccepito che non sussistesse alcuna sua responsabilità, argomentando che, solo al momento in cui è avvenuto l'incidente, si era accorto della presenza della parte offesa nel reparto di movimentazione delle merci, non potendo, così, più impedire l'evento lesivo; dimenticando, però, che, in ragione del potere di controllo di cui era investito, per la sua qualifica di capo reparto, era tenuto ad impedire l'accesso degli estranei in tale luogo, proprio per impedire ciò che, poi, effettivamente si è verificato.


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) n. il (Omissis);

avverso la sentenza n. 3002/10 della Corte di Genova del 3.11.2010;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA del 24 maggio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Maria Iacoviello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

 

(Omissis) ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 3.11.2010, della Corte d'Appello di Genova con cui è stata confermata la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 16.10.2009 dal Tribunale dello stesso capoluogo in ordine al delitto di cui all'articolo 590 c.p., aggravato dalla violazione delle leggi antinfortunistiche.

In breve il fatto oggetto dell'odierno procedimento: (Omissis), "merchandaiser" dipendente della (Omissis) s.p.a., società appaltatrice dei servizi all'interno dell' (Omissis) (Omissis), incaricata di rifornire i banchi di esposizione del supermercato, con i prodotti della ditta " (Omissis)", nel mentre sostava in prossimità degli scaffali del magazzino "generi vari" veniva investita da una parte del carico trasportato con un carrello elevatore da un dipendente del supermercato che stava effettuando la movimentazione di un bancale di merce, che proprio la (Omissis) avrebbe poi dovuto trasportare nel supermercato.

Al (Omissis), nella qualità di caporeparto "generi alimentari" è stato contestato il delitto rubricato per non aver impedito che la p.o. sostasse in un'area vietata ad estranei e riservata ai soli dipendenti del supermercato.

Con un unico motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte d'Appello ha ritenuto la sua penale responsabilità sulla base di scarsi elementi a fronte delle numerose osservazioni formulate in sede di gravame ed, inoltre, ha formulato la motivazione facendo pieno e totale riferimento alla sentenza di primo grado.

Si premette, in ricorso, che la responsabilità del (Omissis) è stata ritenuta sulla base di due elementi; a) la sua presenza nel magazzino ben prima del verificarsi dell'incidente, con violazione degli obblighi di controllo a lui demandati per la sua qualità, in quanto avrebbe dovuto impedire l'ingresso della (Omissis) nel magazzino "generi vari"; b) il fatto che la merce, poggiata sul bancale dal quale erano caduti le scatole che avevano colpito la (Omissis), non era integralmente e correttamente rifasciata con pellicola di plastica, con violazione dell'obbligo di controllo allo stesso demandati.

Si argomenta: quanto al punto a) la presenza del (Omissis) nel magazzino si ricaverebbe dalle dichiarazioni dei testi (Omissis) e dalla stessa (Omissis). Tra tali dichiarazioni esiste un insanabile contrasto già rilevato con i motivi di appello: la (Omissis) ha, infatti, affermato che il (Omissis) è arrivato nel magazzino quando già il carrello elevatore, guidato dal (Omissis), era in movimento in retromarcia e stava spostando il bancale. Aggiunge, poi, che il (Omissis), appena giunto, iniziò a parlare con il (Omissis) il quale bloccò il carrello determinando una oscillazione del carico per cui alcune scatole caddero addosso alla p.o.. Il (Omissis) ha affermato che, quando arrivò il (Omissis), costui parlò con la (Omissis).

A sua volta il ricorrente riferisce di essere sopraggiunto nel momento in cui le scatole erano già cadute addosso alla (Omissis), ovvero, nei momenti immediatamente precedenti, e di non essere stato in grado di evitare il verificarsi dell'evento. Dunque, non risponde al vero l'assunto del Tribunale, fatto proprio dalla Corte d'Appello, secondo cui il (Omissis) si trovava nel magazzino ben prima che si verificasse la caduta delle scatole.

L'atto di appello sul punto è rimasto privo di risposta da parte della Corte del merito.

Circa poi la vigenza o meno del divieto per le persone estranee all'ipermercato di accedere al magazzino de quo, il Tribunale ha ritenuto che tale divieto sussistesse solo nel momento in cui le merci venivano movimentate con il carrello elevatore. Di conseguenza si deduce che ciò che rileva, per quanto riguarda la condotta del ricorrente, non è il momento in cui lo stesso è entrato nel magazzino, nè se lo stesso avesse o meno notato e tollerato la presenza della (Omissis), bensì il preciso momento in cui il (Omissis) è sopraggiunto sul posto in cui si è verificato l'infortunio, vale a dire nella specifica corsia in cui stava operando il carrello elevatore, e solo in quel momento ha rilevato la presenza della (Omissis).

Quanto al punto b) dalle dichiarazioni dello stesso (Omissis) emerge che a tutto il personale dell'" (Omissis)", operante nei magazzini, erano state impartite specifiche disposizioni di dover intervenire, avendone a disposizione i materiali, a "filmare" la merce depositata qualora la stessa si presentasse non idoneamente sigillata. Per cui l'operazione di controllo in tal senso non era demandata ai capi reparto ma a tutti coloro che operavano nel magazzino.

 

Diritto

 

 

Il riferimento, contenuto nell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), al "testo" del provvedimento impugnato, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale della sentenza, in se e per se considerata, per cui è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria vantazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito. L'applicazione degli esposti principi al caso di specie impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Corte distrettuale si è riportata completamente, facendole proprie, alle argomentazioni in fatto ed in diritto della sentenza di primo grado. Come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

Siffatto principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.

Più specificamente, va rilevato che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Ribadita pertanto la legittimità della motivazione per relationem, nei termini sopra indicati, emerge con tutta evidenza che la posizione dell'imputato risulta essere stata specificamente considerata e che i motivi d'appello sono stati esaminati e valutati, sia pure per ritenerli inconferenti o infondati. La Corte distrettuale ha, invero, indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, confutando, in maniera analitica, astrattamente persuasiva e scevra da vizi logici, la diversa valutazione delle risultanze istruttorie prospettata nei motivi di appello, e, riproposti, come evidenziato, pedissequamente con l'odierno ricorso. Comunque, in definitiva, i motivi di ricorso appaiono incentrati sulla contestazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuta dai giudici del merito: essi, risolvendosi in censure in fatto della sentenza impugnata, anche per questo altro aspetto, sono inammissibili.

Il (Omissis), come rilevato dalla Corte del merito, non ha affatto contestato la titolarità della posizione di garanzia, come ritenuta in sentenza, ma ha semplicemente, sulla diversa valutazione delle risultanze probatorie (testimonianze del (Omissis) e della (Omissis)) eccepito che non sussistesse alcuna sua responsabilità, argomentando che, solo al momento in cui è avvenuto l'incidente, si era accorto della presenza della parte offesa nel reparto di movimentazione delle merci, non potendo, così, più impedire l'evento lesivo; dimenticando, però, che, in ragione del potere di controllo di cui era investito, per la sua qualifica di capo reparto, era tenuto ad impedire l'accesso degli estranei in tale luogo, proprio per impedire ciò che, poi, effettivamente si è verificato.

Non assume significativa rilevanza, in chiave difensiva, discettare se il ricorrente fosse giunto nel reparto prima o poco prima dell'infortunio. Parimenti,è inammissibile la censura circa la responsabilità di controllo sulla regolarità del confezionamento dei colli di merce che l'imputato vorrebbe far ricadere sugli altri dipendenti operanti nei magazzini cui erano stati impartite specifiche disposizioni di dover intervenire, avendo a disposizione i materiali, a "filmare" la mercè depositata. Ed invero, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 4A, 6 novembre 2003, Guida; Sez. 4A, 29 ottobre 2004, Rizzini ed altri; Sez. 4A, 25 gennaio 2005, Barletta ed altri).

In questo caso, infatti, laddove, anche per l'omissione del successore, si produca evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di "interruzione del nesso causale" dall'articolo 41 c.p., comma 2) (in termini, di recente, Cassazione, Sezione 4, 26 gennaio 2005, doro ed altri).

Il principio di affidamento non è certamente invocabile sempre e comunque dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorchè l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorchè l'altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese processuali della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.