Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 13 agosto 2012, n. 32423 - Infortunio mortale di un muratore a seguito di folgorazione


 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 812/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/04/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

 

Con sentenza in data 18 ottobre 2005, il Tribunale di Bologna dichiarava (Omissis) responsabile del delitto di cui all'articolo 589 cod. pen., commi 1 e 2, commesso in (Omissis) in danno di (Omissis), condannandolo per l'effetto, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia con i doppi benefici di legge nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, eccezion fatta per le provvisionali, immediatamente esecutive, alle stesse rispettivamente accordate. Mandava invece assolti i coimputati nel medesimo reato: (Omissis) e (Omissis), con la formula: "per non aver commesso il fatto".

Con sentenza emessa in data 13 aprile 2010 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, proscioglieva il (Omissis) dal delitto ascrittogli, perchè estinto per maturata prescrizione.

Giudicava altresì (Omissis), in parziale accoglimento degli appelli proposti dalle parti civili, responsabile del medesimo fatto, ai soli effetti civili, condannandolo per l'effetto in solido con il (Omissis), al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede e ponendo a suo carico le medesime provvisionali già alle predette parti accordate in primo grado.

In punto di fatto, era stata pacificamente acclarata la dinamica dell'infortunio mortale occorso a (Omissis), alle dipendenze, in qualità di muratore, della (Omissis) soc. coop. a r.l. ma posto dal titolare - quale mero prestatore d'opera - a disposizione della (Omissis) s.r.l.. L'operaio venne a morte a seguito di folgorazione allorchè, eseguendo, insieme al manovale (Omissis), lavori di demolizione "leggera" e di rimozione degli infissi e dell'impianto elettrico dai locali al piano terra di un fabbricato, sito in (Omissis), già adibito allo svolgimento di attività artigianali, era venuto a contatto con conduttori elettrici ancora sotto tensione nell'atto di sfilarli dalle caria lette, dopo aver divelto dal muro il quadro elettrico dietro il quale si trovavano detti fili.

Ricorre per la cassazione della sentenza il (Omissis) per tramite del difensore deducendo, con una prima censura, l'improponibilità dell'appello delle parti civili nonchè il vizio di contraddittorietà e di difetto della motivazione. Le parti civili, secondo il ricorrente, non avevano alcun interesse ad appellare la sentenza di primo grado posto che l'impugnazione per i soli interessi civili è preordinata ad altri fini e non,come nel caso di specie, "ad una dichiarazione di responsabilità risarcitoria dell'imputato assolto.".

In secondo luogo, deduce il difensore del (Omissis) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Bologna, questi non era tenuto ad accertare se vi fossero cavi elettrici ancora sotto tensione nel fabbricato da demolire nè avrebbe potuto effettuare specifiche verifiche in tal senso visto che il geom. (Omissis) - tecnico della impresa di costruzioni (Omissis) - aveva rassicurato il (Omissis) circa l'assenza di energia elettrica nel fabbricato; da qui, l'insussistenza dei profili di colpa generica attribuiti allo stesso imputato.


Diritto

 

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che l'articolo 576 cod. proc. pen., testualmente ed espressamente attribuisce alla parte civile la facoltà di proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile. Fuor di dubbio è quindi l'infondatezza della proposta censura.

Circa la seconda doglianza, va rilevato che, sul rilievo della surrichiamata e non contestata ricostruzione del letale episodio, la Corte distrettuale ha ritenuto, con congrua e coerente motivazione (del tutto immune dalle invero generiche censure di illogicità e di manifesta contradditorietà dedotte dal ricorrente - cfr. fgl. 14 e segg.) che anche il (Omissis), diversamente dagli assunti del Giudice di prime cure, pur in presenza di mero subappalto di manodopera con la (Omissis) s.r.l., rivestisse una posizione di garanzia ex articolo 2087 cod. civ., nei confronti dei suoi dipendenti, semplicemente "prestati" all'altra impresa per l'esecuzione di opere di demolizione "leggera". Il (Omissis) quindi, al pari del coimputato (Omissis) versava in colpa generica per aver omesso, per imprudenza e per negligenza, di assicurarsi e di far sì che dipendenti della società cooperativa di cui era presidente operassero in condizioni di sicurezza per la propria incolumità, ancorchè temporaneamente ceduti alla ditta appaltatrice dei lavori di demolizione e di ristrutturazione del fabbricato.

Egli ebbe quindi a contribuire a cagionare l'infortunio mortale, non avendo previsto e verificato, nonostante l'effettuazione di preventivo sopralluogo nel cantiere pochi giorni prima dell'incidente, sia che i quadri elettrici ed i relativi cavi - che i suoi dipendenti avrebbero dovuto demolire - fossero ancora sotto tensione sia che i due piani soprastanti del fabbricato, adibiti ad uso abitativo, fossero serviti, rispetto al piano terra ove si svolgeva attività artigianale, da due diversi impianti elettrici, peraltro con differente tensione in ragione della differente destinazione d'uso delle unità immobiliari servite.

Inoltre i Giudici d'appello, condividendo ed estendendo logicamente anche alla posizione del (Omissis) le argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado a dimostrazione dell'affermazione della responsabilità del coimputato (Omissis), hanno sottolineato che la prevedibilità dell'esistenza di due diversi impianti ad uso del fabbricato (di cui anche il (Omissis) avrebbe dovuto rendere edotto il dipendente (Omissis) onde prevenire l'infortunio) risultava evidente, sulla scorta delle fotografie prodotte in dibattimento, dalla doppia ramificazione che presentava il cavo dell'alta tensione che correva sulla facciata, in corrispondenza del primo e del secondo piano. Sicchè, seguendo il secondo tracciato dei cavi anche all'interno del fabbricato, sarebbe stato agevole individuare il diverso quadro elettrico di riferimento (egualmente piombato: circostanza che avrebbe dovuto necessariamente mettere in allarme gli operatori, attesochè la piombatura non era indice della sottostante assenza di cavi elettrici in tensione, ma della condizione esattamente contraria essendo preordinata ad impedirne la manomissione da terzi estranei all'(Omissis)) al fine di procedere a verificare con un semplice "tester" (di cui la vittima non era dotata) se gli stessi fossero ancora sotto tensione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1,000,00.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.