Tipologia: CCNL
Data firma: 22 gennaio 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1949
Parti: Unione Nazionale Uditori Giornali, Associazione Editori Giornali Alta Italia e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai
Settori: Poligrafici e spettacolo, Quotidiani ecc.

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Validità.
Art. 2. - Limiti di applicabilità.
Art. 3. - Decorrenza e durata.
Art. 4. - Nomenclatura.
Art. 5. - Commissioni interne.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Assunzioni.
Art. 8. - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato.
Art. 9. - Igiene del lavoro.
Art. 10. - Istruzione professionale.
Art. 11. - Criteri per i licenziamenti.
Art. 12. - Controversie.
Art. 13. - Norma complementare.
Parte seconda Norme operai e norme tecniche operai
Art. 1. - Visita medica.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 6. - Interruzione di lavoro.
Art. 7. - Orario e retribuzione garantiti.
Art. 8. - Festività nazionali - Giorni festivi.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Tutela per la maternità.
Art. 16. - Passaggio di mansioni.
Art. 17. - Corresponsione delle paghe.
Art. 18. - Conteggi perequativi.
Art. 19. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 23. - Indennità in caso di morte.
Art. 24. - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 25. - Disciplina del lavoro.
Norme tecniche operai
Parte terza Norme impiegati
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro.
Art. 8. - Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - 13ª mensilità.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Indennità di cassa.
Art. 15. - Indennità di contingenza.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 18. - Tutela della maternità.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 22. - Indennità di anzianità per dimissioni.
Art. 23. - Previdenza.
Art. 24. - Cessazione o trasformazione di azienda.
Art. 25. - Decadenza del limite della retribuzione.
Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Parte quarta Condizioni di miglior favore Norme transitorie
Condizioni di miglior favore concesse «ad personam»
Dichiarazioni a verbale.
Norme transitorie
Art. 1. - Discriminazione dello stipendio agli effetti del lavoro promiscuo e notturno.
Art. 2. - Norme di attuazione.
Allegati
Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
Allegato A Tabella dei minimi di paga in vigore dal 1° aprile 1948
Allegato B Tabella dei minimi di stipendio in vigore dal 1° aprile 1948
Allegato C Tabella terzo elemento in vigore dal 1° gennaio 1949
Allegato D Estratto dall'accordo interconfederale 7 agosto 1947 e relativo alle norme per la costituzione e la procedura del collegio arbitrale, a cui si fa riferimento nell’ultimo capoverso dell’articolo 11 - parte prima - Norme generali.
Accordo integrativo al contratto nazionale 22 gennaio 1949 per i lavoratori poligrafici da valere per i telescriventisti dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di quotidiani nonché dalle agenzie d’informazioni stampa, 5 marzo 1949

Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, 22 gennaio 1949

L'anno 1949 addì 22 gennaio in Roma tra l’Unione Nazionale Uditori Giornali, con sede in Roma [...], l’Associazione Editori Giornali Alta Italia, con sede in Milano [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai con sede in Roma [...], è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da agenzie editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Validità.

Il presente contratto regola 1 rapporti di lavoro intercorrenti fra le Aziende editrici e stampatrici di giornali e i lavoratori dipendenti addetti ai quotidiani, nonché il rapporto intercorrente fra le agenzie di stampa ed i loro dipendenti.

Art. 2. - Limiti di applicabilità.
Il presente contratto sarà applicato dalle Aziende editrici o stampatrici di giornali quotidiani che estendono lo loro attività alla stampa dei periodici, anche al personale addetto prevalentemente alla stampa dei periodici stessi, purché questa avvenga nel medesimo stabilimenti e col processo tecnico dei quotidiani.

Art. 4. - Nomenclatura.
Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente contratto, la dizione «lavoratore» sì intende indicativa delle categorie impiegati e operai.
Per le clausole che riguardano una sola categoria di lavoratori, vengono usate le dizioni separate di impiegato e operaio.
[...]

Art. 5. - Commissioni interne.
Si applicano gli accordi interconfederali per le funzioni delle Commissioni interne.

Art. 6. - Regolamento interno.
È ili facoltà della direzione dell’Azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della Commissione interna.

Art. 9. - Igiene del lavoro.
Le Aziende manterranno i locali di lavorazione in condizioni che assicurino quanto più possibile la salubrità dell’ambiente, curandone la aereazione, la pulizia, l’illuminazione e ove del caso, il riscaldamento.
Per la pulizia personale dovranno essere procurati idonei detersivi.

Art. 10. - Istruzione professionale.
Le Aziende si impegnano di incoraggiare la costituzione di scuole professionali di categoria e contribuire al loro funzionamento.

Art. 12. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione dell’Azienda e la Commissione interna, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 13. - Norma complementare.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.

Parte seconda Norme operai e norme tecniche operai
Art. 1. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’Azienda prima dell’assunzione in servizio e, durante il rapporto di lavoro, quando se ne presenti l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
L’operaio potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare l’espletamento delle proprie mansioni o a svolgerne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Le visite obbligatorie a norma di legge saranno effettuate, in quanto possibile, durante l’orario di lavoro.

Art. 3. - Apprendistato.
L’apprendistato è ammesso soltanto nella categoria degli speditori secondo quanto è stabilito nelle relative norme tecniche.

Art. 4. - Orario di lavoro.
Turni. - L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 e che inizia prima delle ore 6. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle 23. Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo termina alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
L’orario di lavoro, a tutti gli effetti, è stabilito per tutti i turni in 36 ore settimanali, fatta eccezione soltanto per i linotipisti della città di Roma per i quali l’orario notturno resta limitato in 5 ore giornaliere, e per quelli di Palermo per i quali l’orario notturno resta limitato a 5 ore e mezza.
Detto orario è continuativo per il turno promiscuo e notturno
Per il turno diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e limitatamente agli addetti alla scomposizione, alla spedizione, alla pubblicità ed agli addetti prevalentemente ai periodici.
Complementari e ausiliari. - Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari, che non siano addetti specificamente ad un reparto, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (36-42 settimanali).
[...]
Mansioni discontinue. - Per i lavoratori addetti a mansioni con prestazioni discontinue: portatori, autisti per persona, portieri senza abitazione, guardiani, infermieri, custodi, uscieri e fattorini nonché per gli addetti esclusivamente alla pulizia degli uffici, l’orario di lavoro sarà quello in atto nelle varie località.
[...]
Maggiorazione. [...]
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla Direzione dell’Azienda con carattere di continuità.

Art. 5. - Lavoro straordinario e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto al di là della durata normale di lavoro ai termini dell’articolo precedente.
[...]

Art. 9. - Ferie.
L’operaio che abbia raggiunto una anzianità di dodici mesi consecutivi presso la stessa Azienda, ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie di diciotto giorni lavorativi compensati con la retribuzione di fatto.
Qualora abbia raggiunto un’anzianità di cinque anni compiuti, il periodo di ferie sarà di 24 giorni lavorativi.
[...]

Art. 14. - Malattia e infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categorie inferiori, con la retribuzione a queste corrispondente.
[...]
Se però la non idoneità derivi da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se in dipendenza di postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 15. - Tutela per la maternità.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si riconosce il diritto delle gestanti di assentarsi dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto.
[...]
La lavoratrice avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi dopo il parto.

Art. 16. - Passaggio di mansioni.
L'operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la capacità tecnica e l’idoneità fisica dell’operaio alle nuove mansioni.
[...]

Art. 25. - Disciplina del lavoro.
A) Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a tre ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento.
[...]
Per le sotto indicate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza la inulta nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate potrà essere inflitta la multa o la sospensione all’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondò le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione: ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’Azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all’igiene.
A) Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità, di anzianità gli operai colpevoli di:
а) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, nei casi non previsti dalla lettera precedente, salvo però il diritto dell’Azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni;
b) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui le mancanze in concreto abbiano carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui alla precedente lettera A);
c) recidiva nelle medesime mancanze di cui alla lettera A) che abbiano dato luogo a sospensioni nei sei mesi, precedenti oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
e) sfruttamento di automezzi dell'azienda a profitto di terzi per trasporto di cose.
B) Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
c) danneggiamento volontario con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
d) rissa nello stabilimento;
[...]
h) sfruttamento di automezzi dell’azienda a profitto di terzi per trasporto di persone;
i) mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Norme tecniche operai
[...]
Composizione delle squadre per macchine rotative

Capo macchina rot. 1 rot. 2 rot. 3 Totale
Da 4 a 8 lastre: 1 piega 1 1 1 - 3
Da 4 a 12 lastre: 1 piega 1 1 1 - 3
Da 16 lastre: 1 piega 1 1 1 1 4
Da 16 lastre: 2 pieghe 1 1 1 2 5
Da 16 a 32 lastre 1 3 1 2 7

Nelle piccole aziende dove esiste una sola macchina rotativa per la stampa di un solo quotidiano che non superi le 15.000 copie, l’organico sarà quello fissato per le rotative da 4 a 12 lastre anche se la capacità di tale macchina fosse di un numero superiore di lastre.
Dichiarazione a verbale.
La delegazione dei lavoratori dà atto alla delegazione degli industriali della richiesta da essi avanzata di riesaminare l’organico per la produzione del giornale a sei pagine (con l’impiego di 24 lastre) in relazione a taluni tipi di macchina.
Riconoscendosi peraltro che in oggi l’applicazione dell’organico nel caso specificamente considerato non è da attuarsi in quanto il predetto tipo di giornale non. viene attualmente prodotto tutti i giorni, le parti si riservano di riesaminare la questione al momento opportuno.
[...]
Ausiliari
[...]
Non potranno essere assunti ausiliari che non abbiano compiuto i 18 anni.
[...]

Parte terza Norme impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando il termine non risulti specificato dalla specialità del rapporto ed apparisca, invece, prefissato per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 4. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per gli impiegati amministrativi è di 42 ore settimanali.
Per gli impiegati tecnici valgono le norme degli artt. 4 e 18 della parte II - Norme Operai.
Gli impiegati amministrativi, la prestazione dei quali sia da considerarsi discontinua, osserveranno l’orario normale di lavoro di 48 ore settimanali.
Per le località od Aziende nelle quali la prestazione attuale sia superiore alle 48 ore settimanali, la maggiore prestazione normale fino a 54 ore settimanali non darà luogo alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati amministrativi è considerato diurno l’orario che inizia alle ore 7 e termina alle ore 21; notturno quello compreso tra le 21 e le ore 7. [...]

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale stabilito dall’art. 5.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi del successivo art. 8.
[...]
Per gli impiegati tecnici vale quanto è disposto dall’art. 5 delle norme per gli operai.

Art. 8. - Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
[...]

Art. 9. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
- 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni.
- 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni.
[...]

Art. 18. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza:
a) conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di 8 mesi: due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi quattro mesi dalla sua assenza ed il 50 % di essa nei due mesi successivi; fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 26. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quarta Condizioni di miglior favore Norme transitorie
In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto, rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui in appresso:
Provincia di Bologna. - Ai lavoratori in servizio alla data del 30 aprile 1947 resta conservato ad personam il diritto a 24 giorni di ferie qualunque ne sia la anzianità di servizio. [...]
Città di Genova - Stabilimento tipografico della Società Editrice «Il Lavoro». - A tutti i lavoratori è riconosciuto:
а) il diritto a ventisei giorni di ferie dopo un anno di anzianità nell’Azienda;
[...]
Stabilimento della Società Editrice «Il Nuovo Cittadino». - Ai lavoratori in servizio alla data di andata in vigore del presente contratto resta riconosciuto ad personam il diritto al godimento delle ferie nella misura di 24 giorni all’anno.
[...]
Stabilimento della Società Ax. Edizioni Periodiche «S.A.E.P.» A tutti quei lavoratori che alla data del 30 aprile 1947 fossero in servizio ed avessero maturato il diritto al godimento delle ferie nella misura di 24 giorni all’anno in forza di convenzione particolare sarà mantenuto ad personam tale diritto.
Agli altri, che pur essendo in servizio non siano nella suddetta condizione, la concessione delle ferie, sarà fatta in dodicesimi di 24 giorni fino al 30 aprile 1947 ed in dodicesimi di 18 giorni dopo il 1° maggio 1947.
[...]

Condizioni di miglior favore concesse «ad personam»
Ferma restando la inscindibilità delle disposizioni del presente contratto nell’ambito di ogni istituto, restano in vigore le condizioni di miglior favore concesse ad personam.

Norme transitorie
Art. 2. - Norme di attuazione.

[...]
Nelle Aziende ove esistesse, in dipendenza di un precedente orario maggiore, una breve interruzione di lavoro per la refezione meridiana, con la riduzione dell’orario a sei ore, il tempo della eventuale interruzione sarà recuperato con un uguale prolungamento di orario.